Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO CON RISERVA

  • Giulio Nicola Nardo

    Vibo Valentia
    21/01/2020 18:41

    CONCORDATO CON RISERVA

    In ipotesi di concordato con riserva, all'udienza ex art. 162 l.f. è necessaria la presenza dei pre-commissari oppure no?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/01/2020 20:31

      RE: CONCORDATO CON RISERVA

      No, a meno che il tribunale non la disponga per assumere informazioni. Nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza (che entrerà in vigore il 15.8.2020) l'art. 47 prevede che "a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b),…".
      L'acquisizione di tale parere non è previsto dall'attuale legge fallimentare, nella quale il c.d. pre commissario ha il compito di:
      a- consultare i libri contabili del debitore, giusto il richiamo al secondo comma dell'art. 170;
      b-verificare se l'imprenditore ha tenuto o tiene una delle condotte descritte dall'art. 173, al fine di riferirne al tribunale, il quale può, sulla base di tale informativa, aprire il procedimento che si svolge nelle forme dell'art. 15, al fine di dichiarare l'improcedibilità della domanda di concordato, ed, eventualmente, il fallimento, se vi è istanza in tal senso da parte di uno dei soggetti legittimati;
      c- esprimere obbligatoriamente (anche se non vincolante) il proprio parere sul compimento degli atti di straordinaria amministrazione, che l'imprenditore chiede al tribunale di autorizzare;
      d-vigilare sull'adempimento da parte del debitore degli obblighi informativi e sull'andamento della predisposizione della proposta e del piano, nel senso che vigila se effettivamente il debitore si sta adoperando per la predisposizione di quanto necessario per presentare nel termine la domanda di concordato.
      Zucchetti SG srl
      • Carlo Brogioni

        Firenze
        28/02/2020 16:19

        RE: RE: CONCORDATO CON RISERVA

        Mi trovo in un certo imbarazzo nel sottoporre la domanda che segue, ma mi pare doveroso affrontare un problema che si può porre in via generale.
        Si tratta delle modalità da osservare per la presentazione della domanda di concordato c.d. in bianco da una società di persone.
        Un tribunale richiede infatti:
        a) La determina di cui all'art. 152 L.F.
        b) La presentazione di bilanci depositati alla Camera di Commercio (rectius al Registro delle Imprese).
        Ora, a me pare che la lettera b) del secondo comma dell'art. 152 L.F. limiti alle società di capitali ivi menzionate l'obbligo di assumere la delibera notarile (come esplicitamente dispone il successivo terzo comma) mentre, per le società di persone, è sufficiente l'apposizione della firma dei soci (autenticata dal legale) in calce alla domanda.
        Mi sto sbagliando?
        Il secondo punto si presenta in maniera più articolata.
        A me pare che il sesto comma dell'art. 161 L.F. sia molto chiaro nel limitare (oltre all'elenco nominativo dei creditori) la presentazione dei bilanci degli ultimi tre esercizi, magari estratti dal libro degli inventari.
        Il tribunale richiede invece che il debitore, ai fini dell'ammissibilità della domanda, deve produrre tutta la documentazione contabile necessaria per la redazione delle situazioni patrimoniali, che ha natura equipollente rispetto ai bilanci ufficiali, ovvero le dichiarazioni dei redditi, il registro IVA acquisti e vendite, oltre al libro dei beni ammortizzabili.
        A me non pare che la richiesta sia legittima, ma sicuramente mi sbaglio. Vorrei però capire dove sta l'errore interpretativo, perché se tale richiesta fosse stata formulata in vigenza dell'art. 39 del CCI niente ci sarebbe stato da eccepire, ma oggi sono perplesso.
        Grazie infinite.
        Carlo Brogioni
        Firenze
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/03/2020 09:12

          RE: RE: RE: CONCORDATO CON RISERVA

          Quanto al punto sub a), l'art. 152 , l.fall. prevede al comma secondo lett. a) che la proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto "nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale". In queste società è sufficiente che le singole volontà siano raccolte anche separatamente, senza che occorra un particolare procedimento per una deliberazione unitaria in senso formale, per cui può ritenersi valida la maggioranza risultante dall'apposizione della firma dei soci (autenticata dal legale) in calce alla domanda. La stessa, tuttavia dovrebbe essere accompagnata dallo statuto da cui risulta che non è richiesta per atti di straordinaria amministrazione una particolare modalità di espressione della volontà dei soci; fermo restando che i fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., le formalità di cui all'art. 152 l.fall. devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta (Cass. 04/09/2017 , n. 20725).
          Quanto al punto sub b), il comma sesto dell'art. 160 è, come lei dice, molto chiaro in proposito in quanto richiede unicamente la produzione dei "bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti", da cui non ci sembra che si possa derivare, attraverso una interpretazione estensiva, l'estensione alla ulteriore documentazione da lei indicata. E ciò, a nostro parere, è dimostrato dal disposto del comma ottavo dell'art. 160, che impone determinati obblighi informativi, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta ecc., ma successivamente alla concessione del termine e non come requisito di ammissibilità della domanda. Il tribunale ha, in realtà, anticipato, come lei ricorda, la previsione dell'art. 39 del CCII, che, però, entrerà in vigore nell'agosto del 2020.
          Zucchetti SG srl