Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

LIQUIDAZIONE COMPENSO LIQUIDATORE GIUDIZIALE

  • Giovanna Mangione

    Pordenone
    20/10/2025 18:27

    LIQUIDAZIONE COMPENSO LIQUIDATORE GIUDIZIALE

    Buongiorno,
    vi sottopongo un dubbio sulla individuazione dei parametri per la liquidazione del compenso al liquidatore giudiziale e al commissario giudiziale di un concordato preventivo liquidatorio (anno 2014).
    Il DM 30/2012 stabilisce che il compenso del liquidatore giudiziale vada calcolato applicando una percentuale sull'attivo realizzato nonché sul passivo risultante dall'inventario ex art. 172 LF redatto dal commissario giudiziale.
    Con riferimento all'attivo, si chiede se vadano prese in considerazione anche le compensazioni tra posizioni creditorie e debitorie.
    Il passivo concordatario, contrariamente al fallimento, è una massa in movimento nel corso della procedura.
    Si chiede, pertanto, se nel conteggio si debba fotografare il passivo concordatario per come risulta dalla relazione ex art. 172 o se vada considerato il passivo definito alla data di richiesta di liquidazione del compenso. Inoltre, chiedo come il programma Fallco accompagni nel calcolo.
    Grazie molte
    Cordialità
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/10/2025 17:32

      RE: LIQUIDAZIONE COMPENSO LIQUIDATORE GIUDIZIALE

      Il comma terzo dell'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012 dispone che "Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonche' un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, calcolato sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
      Il compenso sull'attivo non pone problemi in quanto la norma riportata fa chiaramente riferimento all'attivo realizzato, nel quale non possono essere compresi i crediti compensati con debiti in quanto la compensazione estingue i rispettivi crediti e debiti con effetto dal momento della loro coesistenza.
      Anche il compenso sul passivo è determinato dalla disposizione richiamata in quanto essa stabilisce che il compenso sul passivo è "calcolato sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942; la norma non brilla perché dalla redazione dell'inventario emerge l'attivo e non il passivo; tuttavia, poiché contestualmente alla redazione dell'inventario il commissario doveva anche predisporre una relazione particolareggiata, che seguiva al primo compito attribuitogli dall'art. 171, ossia di verificare l'elenco dei creditori, è da ritenere che nella relazione o nell'inventario stesso sia contenuta l'indicazione del passivo prospettato dal debitore e corretto dallo stesso commissario.
      Orbene la norma del decreto ministeriale continua a fare riferimento all'art. 172 l. fall., nel cui sistema era prevista una unica relazione che poi il commissario illustrava all'adunanza dei creditori, nel mentre nel codice della crisi, eliminata l'adunanza, il commissario è chiamato a predisporre più relazioni, come emerge dagli artt. 105 e 107 CCII. Non vi è dubbio che l'attività demandata al commissario dall'art. 172 l. fall. sia corrispondente a quella a lui ora richiesta dall'art. 105, il cui primo comma riproduce sostanzialmente il vecchio pari comma dell'art. 172. E' anche vero però che questa attività e svolta 45 giorni prima della data di inizio delle votazioni e la relazione ivi prevista non va comunicata ai creditori, nel mentre a costoro va comunicata la relazione di cui al comma 3 dell'art. 107, nonché la relazione definitiva di cui al comma 6 dell0'art. 107, da cui emerge il passivo definitivo- ossia i creditori ammessi al voto secondo il commissario e salvo contestazioni che richiedano l'intervento del giudice- per cui ci sembra che i dati risultanti da tale ultima relazione siano quelli più aggiornati e corrispondenti al vero. In considerazione di tanto propenderemmo per porre a base del calcolo per il compenso sul passivo proprio i dati più aggiornati e definitivi risultanti dalla relazione finale depositata dal commissario almeno sette giorni prima della data di inizio delle votazioni.
      Zucchetti SG srl