Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO CONTINITA' DECRETO TRASFERIMENTO IMMOBILE E CANCELLAZIONE GRAVAMI

  • Andrea Mingiardi

    LA SPEZIA
    16/03/2021 17:46

    CONCORDATO CONTINITA' DECRETO TRASFERIMENTO IMMOBILE E CANCELLAZIONE GRAVAMI

    Pongo la seguente questione relativamente ad un concordato preventivo in continuità con assuntore omologato dal Tribunale.
    Il decreto prevede la prosecuzione dell'attività della società istante e l'intervento dell'assuntore con accollo di tutti i debiti concorsuali e di quelli sorti nella mora della procedura nonché l'acquisizione di tutte le attività del debitore.
    Il concordato è stato quasi completamente eseguito, restano da soddisfare il creditore previdenziale con il quale il creditore nel frattanto ha preso ulteriori accordi (dietro richiesta di risoluzione "sospesa") ed il creditore ipotecario.
    Il creditore ipotecario doveva essere soddisfatto alla stregua del piano di ammortamento, fatto non avvenuto (il creditore ipotecario non ha ad oggi chiesto la risoluzione del concordato).
    Fatte le dovute precisazioni vengo al punto.
    La società debitrice e l'assuntore unitamente chiedono autorizzazione al GD (e relativo parere del Commissario) per dar corso alla vendita del bene oggetto di ipoteca e contestuale cancellazione dei gravami.
    Considerato che nella fase esecutiva il debitore può compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in autonomia (sotto controllo del Commissario), in questa fase della procedura non ritengo fattibile tale autorizzazione tanto meno un decreto contenente la cancellazione dei gravami.
    L'atto di vendita a terzi non risulta conforme a quanto previsto nel Decreto di Omologa nel quale il trasferimento dei beni era previsto in favore dell'Assuntore; inoltre al decreto di omologa è riconosciuta natura di titolo per il trasferimento del bene in favore dell'assuntore al quale dovrebbe essere ceduto con contestuale accollo dei debiti concorsuali ed unitamente alle "accessorie" iscrizioni/trascrizioni.
    Infine considerato che la vendita a terzi avverrebbe in continuità aziendale, nutro seri dubbi che il GD possa cancellare le iscrizioni/trascrizioni considerato che la cessione avverrebbe in piena libertà economica.
    Avrei il piacere di un confronto con voi, spero di essere stato sufficientemente chiaro.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/03/2021 19:54

      RE: CONCORDATO CONTINITA' DECRETO TRASFERIMENTO IMMOBILE E CANCELLAZIONE GRAVAMI

      E' la prima volta che veniamo a conoscenza di un concordato preventivo con continuità aziendale con assuntore. L'assuntore è previsto dalla lett. b) del primo comma dell'art. 160 l. fall., ma con riferimento al concordato liquidatorio, tant'è che l'art. 186bis, che ha introdotto il concordato con continuità, fa riferimento alla continuità diretta o indiretta, che si attua, non con l'assunzione delle attività e passività da parte di un terzo, ma con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, cui ormai pacificamente è aggiunto l'affitto; alcuni tribunale ammettono e altri lo negano per difficoltà di realizzare offerte concorrenti, l'ingresso nel capitale sociale c della debitrice e rifinanziamento.
      Comunque nel caso è stata coniugata la continuità con l'assunzione e questo non fa che accentuare le difficoltà già esistenti normalmente in caso di continuità circa la liquidazione dei beni e la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, dato che l'art. 182 tratta della cessione dei beni solo per i concordati liquidatori e lì è richiamata la disciplina fallimentare e la possibilità della cancellazione.
      Per i concordati in continuità che prevedono la cessione dei beni non funzionali si può ancora parlare di vendite coattive relativamente a questi beni e, specie se viene nominato un liquidatore, si può procedere, all'esito della vendita e pagamento del prezzo, alla cancellazione dei pesi; più complicata è la situazione per le vendite collegate all'attività d'impresa. Ma è inutile occuparsi di questo tema perché, nel caso di specie la proposta concordataria prevede il trasferimento delle attività in capo all'assuntore e in carenza di una specifica previsione si può ipotizzare che si riproduca la stessa situazione del concordato fallimentare con assuntore, ove la giurisprudenza è concorde nell'affermare che "il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato fallimentare trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione, mentre i successivi decreti del giudice delegato - ivi compresi quelli contenenti la specifica descrizione di tali beni necessaria ai fini della trascrizione del suddetto titolo, nonché l'ordine di cancellazione delle iscrizioni gravanti sui cespiti ai sensi dell'art. 136, comma 3, legge fall. - hanno carattere meramente esecutivo, in quanto resi nell'esercizio del suo potere dovere di sorveglianza sull'attuazione del concordato, e sono privi di carattere decisorio, non potendo influire con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale degli interessati, incise solo dalla menzionata sentenza" (cfr. Cass. 15/03/2013, n.6643).
      Seguendo questa linea ricostruttiva, potrebbe ammettersi la cancellazione dei pesi, se anche il formale trasferimento negoziale fosse fatto in favore dell'assuntore, già proprietario per effetto della omologa; ma nel suo caso la vendita dovrebbe essere fatta in favore di un terzo, il che non è ammissibile per gli effetti già prodotti dall'omologa. In tal caso, quindi, non si pone solo un problema di cancellazione, ma della stessa ammissibilità della vendita, anche se non vediamo lo strumento per il commissario per opporsi.
      Zucchetti SG srl