Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo con liquidazione dei beni e Ordinanza Cassazione

  • Franco Gliatta

    Cortona (AR)
    06/09/2024 10:42

    Concordato preventivo con liquidazione dei beni e Ordinanza Cassazione

    In un concordato preventivo di cui sono commissario giudiziale, a fronte di una decisione in primo grado e confermata in appello, per cui una banca, avendo ingiustamente trattenuto delle somme per le quali doveva ritenersi sussistente un mero mandato all'incasso e non una cessione del credito, aveva restituito alla concordataria gli importi, la Corte di Cassazione, con Ordinanza ha ritenuto invece opponibile il patto di compensazione.
    La Cassazione ha, nel caso, posto in essere una Ordinanza di cassazione della sentenza con rinvio al giudice dell'appello.
    Nessuna delle due parti (banca e concordataria) ha, nel termine di tre mesi, riassunto la causa.
    A questo punto con il liquidatore, ci stiamo ponendo il problema sul da farsi: a mio parere dovremmo contattare la banca per reintegrarla delle somme che aveva restituito alla concordataria.

    Chiederei Vs. parere in merito
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/09/2024 20:01

      RE: Concordato preventivo con liquidazione dei beni e Ordinanza Cassazione

      La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell' art. 393 c.p.c. , l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso (eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate), non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione (giur. pacifica, cfr. da ult. Cass. 21/09/2023 , n. 26970). Ne consegue che, venuto meno il titolo che aveva determinato la restituzione alla procedura delle somme in contestazione, le stesse devono essere consegnate alla banca. Né vale la pena iniziare una nuove controversia perché, sempre a norma dell'art. 393 c.p.c. a pronuncia della Corte di cassazione conserva efficacia vincolante anche nel nuovo processo.
      Zucchetti SG srl
      ..
      • Franco Gliatta

        Cortona (AR)
        09/09/2024 10:46

        RE: RE: Concordato preventivo con liquidazione dei beni e Ordinanza Cassazione

        grazie
      • Franco Gliatta

        Cortona (AR)
        27/09/2024 11:50

        RE: RE: Concordato preventivo con liquidazione dei beni e Ordinanza Cassazione

        Per quanto riguarda la consegna delle somme alla banca, evidenzio qualche perplessità sulla identificazione del soggetto avente titolo a riceverle.
        In pratica il ricorso di Cassazione era stato posto in essere, nel 2017, da Cassa di Risparmio di Firenze SpA che, però, nel 2019, è stata incorporata in Banca Intesa Sanpaolo SpA.
        Viene proposto agli organi della procedura (Commissario e Liquidatore) di prendere contatto con il Gestore che si concretizzerebbe nella società Intrum SpA, la quale, nel 2018, avrebbe ricevuto (in base alle informazioni che abbiamo a disposizione) l'incarico di gestire i crediti in sofferenza (NPL) di Banca Intesa.
        La posizione di nostro interesse però non mi sembra che sia (almeno a una prima impressione) un credito all'epoca in sofferenza ma, bensì, una causa pendente presso la Suprema Corte di Cassazione.
        Come possiamo assicurarci di restituire le somme correttamente, ovvero al soggetto effettivamente titolato a riceverle?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/09/2024 20:21

          RE: RE: RE: Concordato preventivo con liquidazione dei beni e Ordinanza Cassazione

          Il soggetto che ha diritto a ricevere le somme è la Banca Intesa Sanpaolo SpA, che ha incorporato la cassa di Risparmio di Firenze. Banca Intesa ha però incaricato la Intrum spa quale un gestore dei crediti in sofferenza, il compito principale del quale come delineato dagli artt. 114 e segg. TUB, (come di recente costruiti, a seguito del d.lgs n. 116 del 2024) è "la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore". Pertanto se emerge che la Intrum spa ha ricevuto la gestione anche del credito in questione, riteniamo che sia questo soggetto il destinatario del pagamento.
          Zucchetti SG srl
          • Franco Gliatta

            Cortona (AR)
            30/09/2024 11:38

            RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo con liquidazione dei beni e Ordinanza Cassazione

            La somma in questione nella proposta concordataria, successivamente omologata, non era appostata nel passivo della società concordataria, bensì nell'attivo (Effetti attivi), ciò porterebbe ad escluderne la natura (salvo diversa valutazione) di debito verso banche da considerarsi in sofferenza.
            Tale natura di posta attiva (confermata peraltro dalle sentenze nei due gradi di merito) è venuta meno solo a seguito della Ordinanza di Cassazione, quale sopravvenienza di competenza di Banca Intesa e non del Gestore dei crediti in sofferenza.
            Mi porrei inoltre un dubbio, nel caso che la destinataria del pagamento sia la Intrum, rispetto al quantum del pagamento: lo stesso dovrà effettuarsi in moneta corrente o in moneta concorsuale?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              01/10/2024 15:40

              RE: RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo con liquidazione dei beni e Ordinanza Cassazione

              Non esattamente. A seguito della mancata riassunzione del giudizio di rinvio, la somma incassata dalla banca, per i motivi detti nella prima risposta, va restituita alla banca che l'aveva corrisposta, per cui è da considerare quale debito della procedura da soddisfare. Il destinatario del pagamento per quanto abbiamo detto nella seconda risposta è il gestore Intrum, il quale ha la stessa posizione della banca che le ha trasferito i crediti da riscuotere. Rimane il dubbio se il credito di Intrum e in precedenza di Banca Intesa che aveva incorporato la Cassa di Risparmio di Firenze abbia natura prededucibile o concorsuale.
              Non conosciamo bene le date e i fatti ma ci sembra di capire che si tratti di una procedura regolata dalla legge fallimentare e che il versamento della somma sia avvenuto quando la società era già in concordato; poiché questo evento costituisce la fonte della obbligazione restitutoria attuale, crediamo che se i fatti si sono svolti con la tempistica accennata, il credito di Intrum abbia natura prededucibile in quanto sorto nel corso della procedura e in funzione della stessa.
              Zucchetti SG srl
              • Franco Gliatta

                Cortona (AR)
                08/10/2024 17:25

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo con liquidazione dei beni e Ordinanza Cassazione

                Il versamento della somma è stato fatto con il concordato già aperto, anche se prima dell'omologa, pertanto la restituzione dovrebbe andare in prededuzione.
                Mi rimane un dubbio per quanto concerne la destinazione del pagamento a Intrum. A quest'ultima, per quanto si può vedere consultando fonti aperte (comunicazioni pubblicate su internet) sono stati trasferiti, nel 2018, i crediti deteriorati (cd NPL). A tale data le somme in questione da restituire rientravano nel pacchetto dei crediti deteriorati?
                A me sembrerebbe, in prima battuta, che non fossero tali in quanto si trattava di partite sub iudice, a meno che non si possa ritenere che il trasferimento non riguardava in senso oggettivo solo i crediti deteriorati ma tutta la situazione afferente ai soggetti/clienti in concordato e/o in procedure concorsuali.
                Chiedo scusa per l'ulteriore richiesta di precisazione ma, trattandosi di una somma rilevante per la procedura, avremmo necessità di restituirla individuando il soggetto correttamente legittimato a riceverla.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  09/10/2024 12:03

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo con liquidazione dei beni e Ordinanza Cassazione

                  Sul primo punto, confermiamo la prededuzione in quanto il versamento della somma, ritenuto indebito, è avvenuto dopo l'apertura del concordato.
                  Quanto agli ulteriori suoi legittimi dubbi circa il destinatario, dovrebbe chiedere a Intrum, che le chiede il pagamento, di giustificare la sua legittimazione a ricevere, anche se queste cessioni si intendono comunicate al debitore mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A nostro avviso tra i crediti ceduti rientrano anche quelli verso debitori assoggettati ad una procedura concorsuale, dato che le banche passano automaticamente a sofferenza crediti verso tali soggetti, ma è giusto, considerato anche l'importo, che lei chieda chiarimenti dimostrativi a chi si presenta come legittimato a riscuotere ed eventualmente anche alla Cassa di Risparmio di Firenze se ha ceduto anche in credito in questione. In ogni caso, per tale restituzione ad Intrum deve chiedere l'autorizzazione del giudice delegato, la cui opinione su questi punti è chiaramente fondamentale.
                  Zucchetti SG srl .