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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Elenco dei creditori e privilegio ex L. 662/1996
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Alessandro Canetto
Mestre (VE)25/01/2021 18:17Elenco dei creditori e privilegio ex L. 662/1996
Buonasera,
chiedo il Vs autorevole parere con riferimento alla questione in oggetto (i valori indicati sono puramente esemplificativi).
Nell'ambito di un concordato preventivo ammesso dal Tribunale vi è una posizione debitoria di € 100 verso un Istituto di credito assistita da garanzia del Fondo Pubblico ex L. 662/1996 (la garanzia è pari all'80%).
Il debitore ha indicato a piano e quindi, conseguentemente, anche nell'elenco dei creditori, l'Istituto bancario in chirografo per l'importo di € 20 mentre ha indicato l'importo di € 80 in privilegio ex L. 662/1996; sul presupposto, quindi, che in corso di procedura l'Istituto avrà ad escutere la garanzia con conseguente riconoscimento al Concessionario di Riscossione, previa iscrizione a ruolo, del privilegio post posto all'art. 2751 bis c.c. (art. 8-bis Legge 24.3.2015 n. 33).
Per quel che occupa la fase ante adunanza, ossia la verifica dell'elenco dei creditori ai soli fini del voto (adempimento del Commissario Giudiziale) mi pongo la questione se sia corretta l'indicazione data dal debitore (€ 20) o se l'Istituto debba essere, piuttosto, ammesso al voto per l'intero credito di rango chirografario (€ 100).
Vi ringrazio per l'attenzione-
Zucchetti SG
Vicenza27/01/2021 11:09RE: Elenco dei creditori e privilegio ex L. 662/1996
A nostro avviso la banca dovrebbe essere considerata nel piano per il suo credito integrale in chirografo giacchè, fin quando non escute la garanzia del Fondo, il suo credito è costituito dall'intero importo non pagato del finanziamento effettuato. Contestualmente , proprio in considerazione della esistenza della garanzia e del privilegio attribuito al credito del Fondo, dovrebbe essere previsto un accantonamento nel piano per l'eventualità che l'operazione si completi e che, quindi, quel credito in chirografo si tramuti in privilegiato per la quota massima del'80%.
Quanto all'adunanza, la banca parteciperà alla votazione quale chirografo per 100, se ancora non ha escusso la garanzia, o per la residua somma in chirografo , se già escussa.
Le obiezioni sono ovvie, ma il fatto è che, come abbiamo detto altre volte, ci si trova davanti ad una anomalia di un credito che nasce come chirografo e può diventare privilegiato 8peraltro con un grado elevato) per cui bisogna cercare gli strumenti per farvi fronte, ben sapendo che ogni mezzo che si propone presenta i suoi inconvenienti.
Zucchetti SG srl
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Roberto Marinelli
Macerata18/07/2024 12:10RE: RE: Elenco dei creditori e privilegio ex L. 662/1996
Mi associo alla discussione, chiedendo, se invece si considerasse tale credito totalmente privilegiato in quanto garantito al 100% dal Fondo di garanzia, l'imprenditore potrebbe essere soggetto a qualche reato?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza18/07/2024 17:31RE: RE: RE: Elenco dei creditori e privilegio ex L. 662/1996
In linea generale la garanzia del Fondo in questione opera per la quota dell'80%, per cui il debitore al massimo potrebbe, come nell'esempio di cui alla originaria domanda di questo dibattito, considerare la banca creditrice al 20% del credito in chirografo e per il residuo 80% considerare come creditore privilegiato il Fondo. L'operazione come detto non sarebbe corretta, ma non vediamo alcuna ipotesi di reato posto che, per un verso, non si realizza un fittizio aumento del passivo dal momento che il debitore evita in tal modo l'accantonamento, e, per altro verso, la percentuale di possibilità che la garanzia sia escussa e il Fondo intervenga è molto elevata.
Zucchetti Sg Srl
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