Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

COMPENSO PROFESSIONISTA INCARICATO EX. ART. 124 3 C. L.F. CONCORDATO FALLIMENTARE

  • Sonia Candela

    Castelnuovo Berardenga (SI)
    07/01/2020 09:44

    COMPENSO PROFESSIONISTA INCARICATO EX. ART. 124 3 C. L.F. CONCORDATO FALLIMENTARE

    Gentili Signori,

    il professionista di cui all'oggetto verrà pagato dal proponente il concordato fallimentare. Nella relazione ha preventivamente quantificato una somma. Essendo il rapporto tra professionista e proponente di natura privatistica nonostante la nomina giudiziale, come dovrà essere quantificato il compenso essendo una perizia giurata? Occorre comunque presentare la istanza di liquidazione? Il dubbio perchè non è un compenso prededucibile ma a carico del terzo.

    Grazie dell'attenzione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/01/2020 20:30

      RE: COMPENSO PROFESSIONISTA INCARICATO EX. ART. 124 3 C. L.F. CONCORDATO FALLIMENTARE

      Gentili Signori,

      il professionista di cui all'oggetto verrà pagato dal proponente il concordato fallimentare. Nella relazione ha preventivamente quantificato una somma. Essendo il rapporto tra professionista e proponente di natura privatistica nonostante la nomina giudiziale, come dovrà essere quantificato il compenso essendo una perizia giurata? Occorre comunque presentare la istanza di liquidazione? Il dubbio perchè non è un compenso prededucibile ma a carico del terzo.
      Grazie dell'attenzione

      Non abbiamo trovato alcun precedente sul modo di liquidazione del compenso del professionista nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 124. co. 3. Il fatto che sia nominato dal Tribunale e che si inserisca in una procedura concorsuale in atto fa pensare che si tratti di un consulente del giudice, per cui anche la liquidazione del compenso dovrebbe essere effettuata secondo le tariffe (risalenti al 2002) per i CTU e gli ausiliari del giudice, utilizzando presumibilmente la voce "in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni,.".
      Il fatto che, in tal modo si crei una differenza con l'omologo professionista che svolge la stessa funzione nel concordato preventivo ai sensi del secondo comma dell'art. 160 si spiega proprio col fatto che in questo secondo caso è lo stesso debitore che provvede alla nomina per cui si instaura un rapporto privato tra i due.
      Nella specie da lei rappresentata vi è l'ulteriore elemento che il compenso del professionista viene pagato dall'assuntore, ma, a nostro parere, questo dato non dovrebbe cambiare la conclusione di cui sopra perché l'incaricato della stima viene pur sempre nominato dal tribunale e diventa indifferente , ai fini del calcolo del compenso, chi provveda al pagamento. Ovviamente il professionista può raggiungere un accorso dul compenso, nel qual caso vale quanto convenuto tra le parti.
      Zucchetti SG srl
      • Marta Brigante

        Salerno
        01/02/2022 12:15

        RE: RE: COMPENSO PROFESSIONISTA INCARICATO EX. ART. 124 3 C. L.F. CONCORDATO FALLIMENTARE

        In merito all'argomento trattato, vi risultano esservi state evoluzioni giurisprudenziali negli ultimi due anni?
        Nel caso specifico, l'assuntore non ha in alcun modo previsto, nella propria proposta, il pagamento del compenso al professionista attestatore. Pur rimanendo indubbio che tale pagamento sia a suo carico, è accettabile la mancata menzione nel piano?
        Ad ogni modo, può ritenersi corretto, a vostro avviso, applicare i parametri ex DM 140/2012 per Dottori commercialisti, nello specifico l'art. 21 - perizie e valutazioni, calcolando il compenso prendendo quale valore la differenza tra attivo concordatario e passivo fallimentare che si andrà a soddisfare, ovvero l'art. 27 - assistenza in procedure concorsuali, calcolando il compenso sul totale del passivo?
        Grazie e buon lavoro
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/02/2022 12:19

          RE: RE: RE: COMPENSO PROFESSIONISTA INCARICATO EX. ART. 124 3 C. L.F. CONCORDATO FALLIMENTARE

          Non ci risultano interventi specifici in materia. E' da ritenere implicita a carico dell'assuntore la spesa per la perizia di cui al terzo comma dell'art. 124 l.fall., data la natura prededucibile della stessa, per cui, il pagamento dei creditori privilegiati (per la determinazione del livello di soddisfazione degli stressi viene espletata la perizia) presuppone il pagamentoi delle prededuzioni; del resto, s eil pagamento di tale debito non fosse addossato all'assuntore, il fallimento, dai beni che vengono trasferiti a costui dovrebbe detrarre le somme per il pagamento delle prededuzioni. Ad ogni modo è preferibile chiarire questo aspetto onde evitare future contestazioni.
          Se si segue la linea indicata nella precedente risposta secondo cui il professionista incaricato va considerato quale un consulente tecnico di ufficio, trovano applicazione non le tariffe professionali, bensì quella di cui al d.m. 30 maggio 2002. In questa la voce più vicina è quella di cui all'art. 3 riguardanti la "la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonche' relativi a beni mobili".
          Zucchetti Sg srl
          • Diletta Vozella

            Prato
            13/09/2022 23:30

            RE: RE: RE: RE: COMPENSO PROFESSIONISTA INCARICATO EX. ART. 124 3 C. L.F. CONCORDATO FALLIMENTARE

            Buonasera
            Il compenso quindi è da intendersi come prededuzione da corrispondere compresa o no nel calcolo della somma proposta dall'assunzione del concordato fallimentare?
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              14/09/2022 16:31

              RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO PROFESSIONISTA INCARICATO EX. ART. 124 3 C. L.F. CONCORDATO FALLIMENTARE


              Una volta ammesso che il pagamento del compenso in questione è a carico dell'assuntore, questi, in mancanza di precisazioni, dovrebbe provvedervi ferme restando le quote di soddisfazione proposte ai creditori. Per questo prospettavamo nella risposta che precede l'opportunità di chiarire anticipatamente questi aspetti, onde evitare che l'assuntore possa sostenere che la somma messa disposizione dei creditori sia onnicomprensiva di ogni esborso, facendo così gravare il compenso in questione sui creditori.
              Zucchetti SG srl
      • Luca Tendas

        Dorgali (NU)
        30/07/2026 11:00

        RE: RE: COMPENSO PROFESSIONISTA INCARICATO EX. ART. 124 3 C. L.F. CONCORDATO FALLIMENTARE

        in merito ad un incarico proferito dal Tribunale quale incaricato ad esprimere un parere circa la fattibilità di una proposta concordatario nell ambito di un fallimento , si chiede come debba essere quantificato l onorario del predetto professionista ed quale sia trattamento economico per detta perizia/ parere di fattibilità considerando che non esiste un tariffario nel dm .... è corretto ritenere che si inserisca in una procedura concorsuale in atto fa pensare che pertanto trattandosi di un consulente del giudice, la liquidazione del compenso dovrebbe essere effettuata secondo le tariffe (risalenti al 2002) per i CTU e gli ausiliari del giudice, utilizzando presumibilmente la voce "in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni ?
        su quali parametri deve esser calcolato l' onorario, si tiene dei dati dell attivo del concordato ed del passivo della procedura fallimentare ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/07/2026 12:16

          RE: RE: RE: COMPENSO PROFESSIONISTA INCARICATO EX. ART. 124 3 C. L.F. CONCORDATO FALLIMENTARE

          La premessa di ogni discorso è che il perito incaricato dal tribunale va qualificato come ausiliario del giudice, per cui non sono applicabili a lui le tariffe previste per i curatori, commissari e liquidatori di procedure concorsuali né di conseguenza è possibile prendere come base di calcolo l'attivo o il passivo fallimentare. La qualifica di ausiliario del giudice incaricato di una singola prestazione comporta, come da lei correttamente intuito, l'applicazione del d.m. 30 maggio 2002 che regola gli onorari per i consulenti tecnici.
          Tanto premesso il problema è stabilire quale voce prendere in considerazione, oltre ai soliti valori della durata, complessità dell'incarico, ecc.. A nostro avvisola risposta dipende dal tipo di incarico demandato, Se questo consiste principalmente nell'esame della situazione economico patrimoniale del fallimento, del piano e della proposta formulata con stima dei beni, la prestazione effettuata può rientrare tra le consulenze in materia ammnistrativa, contabile e fiscale di cui all'art. 2 , o anche 3, del citato decreto ministeriale. Se invece il perito è incaricato di esprimere soltanto un giudizio di fattibilità, senza dover effettuare stime di beni o altri valori, diventa più difficile determinare il valore di riferimento per cui potrebbe trovare applicazione l'art. 1 del citato d.m., per il quale, quando il valore dell'oggetto dell'accertamento non è determinabile il compenso è commisurato al tempo richiesto per lo svolgimento dell'incarico; ossia si fa ricorso alle vacazioni, come oggi interpretate dalla giurisprudenza, secondo la quale "ai fini della liquidazione del compenso al CTU, gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non a quello presumibile ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d'ufficio" (Cass. 18/03/2019, n. 7636).
          Zucchetti SG srl