Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Compensazione credito e debito erariale

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    08/03/2021 10:26

    Compensazione credito e debito erariale

    Nel mese di settembre 2020 una società presenta domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e, tra i diversi creditori, c'è anche l'Erario per omessi versamenti di imposte (IVA, IRES, IRAP, si ipotizzi Euro 1000 complessivi).
    L'attivo concordatario è rappresentato, tra l'altro, da un credito IVA (si ipotizzi di Euro 300) sorto con l'emissione di una nota di credito, a febbraio 2021, nei confronti di una società fallita debitrice della concordataria (credito ammesso al passivo del fallimento) e ciò a seguito della chiusura della procedura concorsuale avvenuta a maggio 2020.
    Quanto premesso, tenuto conto che il credito IVA maturato nel corso della procedura di concordato non è compensabile con i debiti fiscali formatisi in epoca precedente (in tal senso, risposta a interpello Ag. Entrate n. 536 del 6.11.2020), si chiede il vostro parere circa la possibilità per l'Erario di compensare tale credito (Euro 300) con il maggior debito erariale esistente alla data di apertura del concordato preventivo (Euro 1.000), tenuto conto che il diritto ad emettere la nota di credito è sorto nell'anno 2020 con la chiusura della procedura fallimentare, ma che la nota di credito è stata emessa a febbraio 2021.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      13/03/2021 23:03

      RE: Compensazione credito e debito erariale

      Non siamo d'accordo sul considerare il credito IVA in questione "endoconcorsuale" perché; seguendo il principio della "causa genetica" ripetutamente espresso dalla Suprema Corte e di cui abbiamo dato conto in più interventi su questo Forum, ancorché emerso in corso di procedura esso è comunque da considerarsi relativo al periodo ante procedura, dato che la sua "causa genetica", ovvero la fattura che la nota di credito storna, o meglio l'operazione oggetto di tale fattura, sono collocate nettamente ante concordato.

      Trattandosi quindi di un "credito ante", la compensazione con i "debiti ante" nei confronti dell'Agenzia è automatica ex art. 56 l.fall., come richiamato per il concordato dall'art. 169 l.fall.