Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Compensi Liquidatore Giudiziale e nozione attivo realizzato dall'attività liquidatoria

  • Simone Landri

    AGRIGENTO
    22/04/2020 19:49

    Compensi Liquidatore Giudiziale e nozione attivo realizzato dall'attività liquidatoria

    Premessa: Concordato Preventivo liquidatorio con cessione di beni.
    Antecedentemente al Decreto di omologa, dinanzi al G.D. si è proceduto alla vendita dell'attività del debitore con versamento della caparra da parte dell'aggiudicatario.
    Successivamente, con Decreto di omologa sono stato nominato Liquidatore Giudiziale con espresso incarico di procedere alla "vendita degli altri beni indicati nella proposta di concordato (bene immobile di proprietà del debitore) nonché per il perfezionamento della cessione dell'azienda all'aggiudicatario risultante dalla vendita competitiva" nonché alla liquidazione dell'intero attivo in favore dei creditori (oltre ovviamente a tutti gli altri adempimenti di legge).
    In esecuzione dell'incarico conferitomi ho dunque sottoscritto n.q. di Liquidatore il contratto di cessione di azienda dinanzi al Notaio incassando contestualmente il saldo prezzo (più di 1 milione di euro) poi versato sul c/c intestato al concordato.
    Ho inoltre venduto con vendita competitiva il bene immobile per un prezzo di € 28.000.
    Quesito:
    ai fini della liquidazione dei compensi del Liquidatore, l'attivo realizzato dalla liquidazione, cui fa espresso riferimento l'articolo 1, comma 1, del Decreto 30/2012, deve essere calcolato esclusivamente sull'ammontare dell'importo realizzato dalla vendita dell'immobile (€ 28.000) o anche sulla maggior somma (1 milione di euro) incassata in virtù dell'atto notarile sottoscritto n.q. di Liquidatore a perfezionamento della cessione di azienda in favore dell'aggiudicatario?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/04/2020 19:22

      RE: Compensi Liquidatore Giudiziale e nozione attivo realizzato dall'attività liquidatoria

      Il comma 3 dell'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012 stabilisce che "al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonche' un compenso determinato…". Nel suo caso ci sembra che, essendo stata la vendita dell'azienda definita nella fase della liquidazione, il prezzo incassato (o la parte di prezzo incassata) in questa fase costituisca attivo realizzato dalla liquidazione, computabile ai fini della quantificazione del compenso. Il fatto che parte o gran parte del lavoro sia stato fatto anteriormente alla sua nomina potrebbe comportare l'utilizzo dei parametri al minimo.
      Zucchetti SG srl
      • Simone Landri

        AGRIGENTO
        26/05/2020 19:05

        RE: RE: Compensi Liquidatore Giudiziale e nozione attivo realizzato dall'attività liquidatoria

        Mi collego alla precedente discussione per rappresentare che nel decreto di liquidazione del compenso del liquidatore giudiziale il Tribunale non ha tenuto conto del maggior importo (più di 1.000.000,00 di euro) relativo all'attivo realizzato dal sottoscritto con il perfezionamento della cessione d'azienda (redazione di inventario, contratto sottoscritto dal Notaio n.q. e incasso del saldo) rapportando il conteggio al solo realizzo della vendita dell'immobile per € 28.000.
        Volendo impugnare per Cassazione il Decreto di Liquidazione chiedo se litisconsorti necessari del giudizio di impugnazione oltre al Commissario Giudiziale (n.q. di rappresentante del Concordato), siano anche il debitore, il Ministero della Giustizia e tutti i creditori.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/05/2020 18:32

          RE: RE: RE: Compensi Liquidatore Giudiziale e nozione attivo realizzato dall'attività liquidatoria

          Posto che, a norma dell'art. 182, co.2, l.fall. si applica al liquidatore l'art. 39, questa norma prevede che il compenso sia liquidato dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, per cui avverso lo stesso può essere proposto solo il ricorso straordinario per cassazione nel termine di sessanta giorni decorrenti non dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere.
          Quanto ai soggetti coinvolti, la Cassazione, trattando del compenso al curatore, ha ritenuto che "Il principio per cui, in caso di conflitto di interessi tra rappresentante in giudizio e rappresentato, deve nominarsi a questo ultimo un curatore speciale, ha validità generale e comprende tutti i casi in cui vi sia contrasto tra un centro autonomo di interessi, ancorché non dotato di personalità giuridica, ed il suo rappresentante, sicché esso s'applica anche quando il conflitto di interessi sorga tra fallimento ed il suo curatore, come nell'ipotesi in cui si controverta sulla misura del compenso con la conseguenza che il curatore ove intenda impugnare per cassazione il provvedimento di liquidazione di detto compenso, deve richiedere previamente al primo presidente della corte di cassazione - e non al giudice delegato - la nomina del curatore speciale del fallimento, nei cui confronti va proposto il ricorso, risultando questo, in mancanza, inammissibile" (Cass. 14/03/2000, n.2918; Cass. 20/11/1992, n.12398 ed altre). Da queste decisioni si deduce che il rapporto processuale che si instaura è tra il reclamante e la procedura, che nel caso del curatore fallimentare insoddisfatto della liquidazione del compenso si identificano, nel mentre nel suo caso la procedura è rappresentata dal commissario giudiziale, per cui, a nostro avviso, l'unico soggetto da convenire in giudizio è costui.
          Ad ogni modo per proporre il ricorso deve necessariamente rivolgersi ad un avvocato, il quale valuterà se seguire questa linea o coinvolgere altri soggetti.
          Zucchetti SG srl
          • Simone Landri

            AGRIGENTO
            29/12/2021 12:28

            RE: RE: RE: RE: Compensi Liquidatore Giudiziale e nozione attivo realizzato dall'attività liquidatoria

            Comunico che la Corte di Cassazione ha accolto pienamente il mio ricorso in opposizione al Decreto di Liquidazione dei compensi del Liquidatore Giudiziale con chiara enunciazione del principio di diritto da adottare nel calcolo dei compensi e dell'attivo realizzato dall'attività liquidatoria.
            Ordinanza Suprema Corte n. sezionale 7333/2021 - Nrg 17221/2020.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              30/12/2021 12:36

              RE: RE: RE: RE: RE: Compensi Liquidatore Giudiziale e nozione attivo realizzato dall'attività liquidatoria

              Ci fa piacere per lei che ha la soddisfazione di aver visto accolte le sue legittime pretese ed anche per noi che avevamo esposto l'opinione conforme a quella accolta dalla S. Corte.
              Zucchetti SG srl
              • Simone Landri

                AGRIGENTO
                03/05/2022 11:19

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensi Liquidatore Giudiziale e nozione attivo realizzato dall'attività liquidatoria

                Scrivo facendo seguito alle precedenti comunicazione per cercare di comprendere se il Tribunale ha applicato il seguente principio di diritto contenuto nell'Ordinanza di accoglimento del ricorso proposto dal sottoscritto:
                "- che, in virtù del disposto dell'art. 5 comma 3° DM. N. 30/2012, secondo cui l'art. 39 legge fall. si applica "in quanto compatibile" anche al compenso del liquidatore giudiziale, il principio elaborato da questa Corte negli arresti sopra indicati trova applicazione anche al liquidatore giudiziale di un concordato preventivo che, pur intervenuto in una fase già avanzata di una vendita competitiva ex art. 163 legge fall (dopo che vi era già stata l'aggiudicazione del complesso aziendale) disposta prima dell'omologa, abbia comunque fornito, nell'ambito di tale vendita, un contributo determinante ai fini della definitiva acquisizione della posta attiva al patrimonio concordatario, anche se – va precisato - il compenso non deve essere commisurato al valore in sé del complesso aziendale per come venduto (nel caso di specie una farmacia) – criterio che avrebbe trovato applicazione ove proprio e solo il liquidatore si fosse occupato di ogni singola fase della vendita - ma soltanto a quello delle attività compiute dal liquidatore che si siano rivelate utili per la procedura e di cui dunque dare partitamente conto;
                che, nel caso di specie, emerge dallo stesso decreto impugnato che il liquidatore giudiziale era stato nominato, oltre che per la vendita degli altri beni indicati nella proposta di concordato, "per il perfezionamento della cessione dell'azienda all'aggiudicatario risultante dalla vendita competitiva", dunque per fasi ancora attinenti alla stessa;
                - che il giudice di merito, nella liquidazione del compenso, ha omesso di considerare la circostanza decisiva che il ricorrente, in esecuzione dell'incarico conferitogli ai fini del trasferimento del complesso aziendale della farmacia in tutte le sue componenti, ha provveduto a redigere l'inventario di tutti gli elementi attivi e passivi, intervenendo direttamente, in virtù della sua qualità di liquidatore, quale contraente nell'atto di cessione d'azienda davanti al notaio, occupandosi successivamente della distribuzione del ricavato, ponendo quindi in essere un'attività che – in tesi - ha realizzato una concreta utilità per la massa dei creditori e che esige la riconsiderazione del giudice di merito alla luce del principio sopra precisato".
                Il Tribunale adito in riassunzione così argomenta:" Ne consegue l'indispensabile correzione in minus dell'attivo complessivamente realizzato alla luce dell'attività effettivamente svolta dal liquidatore nella vendita dell'azienda rispetto all'ipotesi ordinaria di compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione del compendio aziendale.
                La valutazione da compiere è pertanto necessariamente equitativa e richiama il criterio individuato dagli artt. 5 u.c. e 2 u.c. del DM n. 30/2012 per la liquidazione del compenso nell'ipotesi della cessazione dell'organo dalle sue funzioni prima della chiusura delle operazioni. L'attività svolta dal liquidatore nel suo complesso, pertanto, sulla base di una valutazione equitativa, deve ritenersi equivalente ad un quinto dell'attività considerata nella sua interezza. Il valore dell'attivo dev'essere pertanto rideterminato nella somma di € 308.700,00 (da € 1.448.700,00) considerata la decurtazione da effettuarsi tenuto conto dell'attività in concreto svolta dal liquidatore".
                Ritengo, invero, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il sottoscritto liquidatore ha realizzato interamente l'attivo di € 1.448.700 e liquidare i compensi rapportandosi al minimo tariffario del relativo scaglione e non ridurre drasticamente il valore dell'attivo in quanto ho attivamente partecipato all'attività di incasso delle somme "nell'interesse dei creditori" e successivamente distribuito interamente le somme terminando di fatto l'incarico affidatomi con il decreto di omologa.
                Mi piacerebbe sapere, ai fini di eventuale altra impugnazione della liquidazione, se il criterio equitativo adottato dal Tribunale è corretto o meno e se si può affermare che il liquidatore ha "realizzato" interamente il superiore attivo.
                Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  05/05/2022 09:41

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensi Liquidatore Giudiziale e nozione attivo realizzato dall'attività liquidatoria

                  Il tribunale ha parificato la sua situazione a quella della successione di più organi nello stesso incarico. Nel caso non ricorre una ipotesi di cessazione dall'incarico di un soggetto, sostituito con altro, che è la fattispecie regolata dagli artt. 2, co, 1 e 5,ult. comma, d.m. n. 30 del 2012, tuttavia questo criterio può essere utilizzato anche lì dove la liquidazione sia stata in gran parte predisposta prima dell'omologa e poi, con il decreto di omologazione, venga nominato il liquidatore che la completi; anche qui il liquidatore ha svolto solo parte dell'attività liquidatoria, per cui l'applicazione analogica delle norme citate ci può stare.
                  A nostro avviso, non conviene impugnare il provvedimento di liquidazione perché bisognerebbe contestare l'applicazione del principio di base della successione di più soggetti nell'incarico, che , come detto, non è ipotesi molto dissimile da quella in esame; una volta accolto questo principio le conseguenze sono abbastanza ovvie.
                  Infatti, secondo anche recentissima giurisprudenza (Cass. 10/03/2022, n.7774) "La liquidazione del compenso ai diversi professionisti che si sono succeduti nell'incarico di curatore di fallimento necessita di specifica e analitica motivazione, sorretta dalla valutazione personalizzata, non cumulativa, dell'opera da ciascuno di essi prestata, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni. In particolare, ai fini dell'applicazione del criterio di proporzionalità nella determinazione delle singole parti di compenso, deve essere precisato l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascun curatore, determinando, all'interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire ad ognuno, temperando il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio, conseguente alla fase liquidatoria dei beni, ricada temporalmente nella gestione del professionista subentrato nell'incarico, pur essendo causalmente riferibile ad attività svolta da quello precedente".
                  Come vede criteri abbastanza elastici che attribuiscono al tribunale una ampia libertà nella valutazione di ciascun organo, che può tradursi in una valutazione unitaria per poi selezionare nell'ambito della stessa l'attività di ciascuno e , quindi il compenso a ciascuno spettante, come a nostro avviso sarebbe stato più corretto, oppure ridurre proporzionalmente l'entità dell'attivo per ciascuno e calcolare il compenso su ciascun attivo, come ha fatto il tribunale. Di fronte a queste determinazioni, in cui la discrezionalità del tribunale è ampia, non conviene impugnare il provvedimento in quanto, accolto il criterio di fondo della successione, viene a mancare un metro rigoroso di giudizio, che poteva essere la liquidazione secondo tabelle al minimo.
                  Zucchetti Sg srl