Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato fallimentare - Trasferimento parziale delle attività fallimentari all'assuntore

  • Gianluca Risaliti

    Livorno
    10/10/2025 17:10

    Concordato fallimentare - Trasferimento parziale delle attività fallimentari all'assuntore

    Buonasera,
    nell'ambito di una proposta di concordato fallimentare proposta da un terzo si introduce la differenza tra attività rilevanti (valorizzate) e non rilevanti (non valorizzate). Le prime sarebbero oggetto di trasferimento per effetto dell'omologazione del concordato, le secondo no. Al riguardo, vorrei conoscere il Vostro autorevole parere in merito al fatto se questa distinzione, con la diversa sorte attribuita all'attivo fallimentare, ponga un tema di inammissibilità della proposta o se, invece, sia legittimo un trasferimento solo parziale delle attività fallimentari all'assuntore. In altri termini, se l'assuntore non debba invece subentrare in tutte le attività fallimentari senza esclusione alcuna. Grazie fin d'ora.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2025 19:45

      RE: Concordato fallimentare - Trasferimento parziale delle attività fallimentari all'assuntore

      Nel nuovo concordato nella liquidazione giudiziale la figura dell'assuntore ha perso la valenza individualizzante di un tipo di concordato in quanto ogni volta che la proposta proviene da un soggetto diverso dal debitore si ha assunzione da parte di costui del carico del concordato; questo nuovo concetto, inserito nella tendenza a consentire il più ampio margine di flessibilità nella formazione della proposta di concordato (cfr. art. 240 CCII) evidenzia come l'interesse del legislatore sia concentrato sulla possibilità del miglio soddisfacimento dei creditori, nel mentre il trasferimento dell'attivo all'assuntore non è obbligatorio e dipende dalle scelte di costui o dagli accordi intercorsi con il debitore. Questa impostazione comporta che l'assuntore nell'assumersi gli obblighi concordatari possa anche rinunciare al trasferimento a lui dell'attivo della procedura o comunque possa richiedere il trasferimento soltanto di parte dello stesso, come accaduto nella fattispecie rappresentata.
      Zucchetti SG srl
      • Gianluca Risaliti

        Livorno
        12/10/2025 10:49

        RE: RE: Concordato fallimentare - Trasferimento parziale delle attività fallimentari all'assuntore

        Buongiorno, grazie della risposta, come di consueto puntuale e veloce. Tuttavia, avevo utilizzato la terminologia "concordato fallimentare" e non "concordato nella liquidazione giudiziale" in quanto trattasi di procedura fallimentare e non di una liquidazione giudiziale. La proposta di concordato si colloca, quindi, nel contesto della normativa ante CCII, forse avrei dovuto specificarlo meglio. Vi chiedo allora se e in quale misura la risposta che mi avete dato, agganciata, invece, alla nuova normativa, sia valida anche per i concordati retti dalla legge fallimentare. Grazie fin d'ora. Cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/10/2025 13:14

          RE: RE: RE: Concordato fallimentare - Trasferimento parziale delle attività fallimentari all'assuntore

          Ha ragione, avendo parlato di concordato fallimentare dovevamo fare riferimento alla legge fallimentare, ma abbiamo pensato che, poiché manca una definizione sintetica del nuovo concordato che interviene nella liquidazione giudiziale (sta prendendo piede la dizione "concordato endoliquidatorio"), col vecchio termine utilizzato si facesse riferimento al nuovo concordato. Ci scusiamo dell'equivoco.
          In realtà la risposta data è applicabile anche al concordato fallimentare di vecchio stampo in quanto anche nella legge fallimentare, benchè emerga in modo meno appariscente, comunque prevalgono gli elementi che lasciano all'autonomia delle parti la negoziazione delle condizioni, limitando l'intervento del giudice agli aspetti suscettibili di individuare elementi di grave violazione di norme imperative. L'importante è definire l'entità del passivo che l'assuntore si obbliga a soddisfare dato che, a norma dell'ult. comma dell'art. 124 l. fall. "Il proponente puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta", per cui , in tale caso, "verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione". Non vi è invece un interesse a che all'assuntore sia trasferito l'intero patrimonio del debitore, dato che, proprio nel caso indicato, la procedura deve disporre di un qualche attivo per far fronte ai debiti non accollati dall'assuntore; in ogni caso, se alcuni beni sono lasciati nella disponibilità della procedura e non sono utilizzati per la soddisfazione dei creditori, gli stessi, alla chiusura della procedura ritornano nella disponibilità del fallito tornato in bonis, realizzando eventualmente accordi da questi raggiunti con l'assuntore.
          Zucchetti SG srl