Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Trasmissione perizia dei beni immobili

  • Cinzia Meggiolaro

    Vicenza
    19/12/2025 11:14

    Trasmissione perizia dei beni immobili

    In qualità di liquidatore giudiziale, mi viene richiesta da una società la perizia dei beni immobili della procedura per valutare l'opportunità di inviare una manifestazione d'interesse per l'acquisto dei beni.
    Devo necessariamente mandarla oscurata dai dati sensibili o, come già richiestomi per le vie brevi, posso mandarla integrale?
    Rimango in attesa e saluto cordialmente
    Cinzia Meggiolaro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/12/2025 18:28

      RE: Trasmissione perizia dei beni immobili

      Scopo dell'attività del liquidatore nominato con l'omologa di un concordato preventivo liquidatorio è vendere al meglio, per cui l'art. 216, comma 5, CCII, richiamato dall'art. 114, comma 4 per la liquidazione concordataria, dispone che il curatore e, quindi anche il liquidatore, effettui la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, tra cui è compresa la relazione di stima.
      Se questo il liquidatore può e deve fare al momento della vendita, nulla esclude che, prima della stessa, comunichi a chi ne fa richiesta copia della relazione di stima depositata allo scopo di mettere in condizione l'interessato di valutare l'opportunità di fare una offerta. Non è un obbligo del liquidatore perché la relazione di stima va depositata dall'esperto stimatore telematicamente in cancelleria, ove chiunque ne può estrarre copia, ma è un atto di cortesia che rientra nella finalità del maggior ricavo nell'interesse dei creditori.
      Non vediamo quali siano i dati sensibili contenuti nella stima che dovrebbero essere oscurati, visto che, come detto, chiunque potrebbe prenderne visione in cancelleria.
      Zucchetti SG srl