Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

ESECUZIONE CONCORDATO E DIFFERENZE DI IMPORTI

  • Maurizio Calvi

    Chieti Scalo (CH)
    25/03/2021 16:49

    ESECUZIONE CONCORDATO E DIFFERENZE DI IMPORTI

    Nella prima fase esecutiva post omologa di un concordato in continuità, per il soddisfacimento dei prededucibili emerge che uno di essi (il legale che ha predisposto la domanda) vanterebbe un credito effettivamente superiore a quanto invece indicato nella proposta già approvata dal ceto creditorio.
    In tal caso il Commissario dovrebbe considerare legittimo il minor importo evidenziato in proposta ovvero il maggiore effettivamente dovuto in virtù di regolare contratto sottoscritto con l'azienda ?
    Ritengo evidentemente ci sia stato solo un semplice errore di riporto dell'effettivo importo spettante in proposta, ma con quali conseguenze ...?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/03/2021 19:54

      RE: ESECUZIONE CONCORDATO E DIFFERENZE DI IMPORTI

      Il debitore concordatario può prospettare il pagamento ridotto e/o dilazionato dei propri debiti, ma per stabilire quale sia il debito bisogna fare riferimento ai rapporti intercorsi e, se sorge divergenza sull'entità dello stesso, mancando nel concordato un procedimento di accertamento del passivo, si deve ricorrere al giudice ordinario. Eguale criterio vale per i debiti da pagare in prededuzione, per i quali è inesistente la libertà della ristrutturazione, dovendoli pagare per intero, ma il credito da soddisfare, non pèuò essere quello prospettato dal debitore, ma quello effettivo risultante dalla documentazione e, in caso di contrasto, quello accertato dal giudice. nel suo caso lei fa riferimento all'esistenza di un contratto sottoscritto dalle parti, per cui non dovrebbero esserci problemi sulla quantificazione del credito del legale.
      Quali sono le conseguenze di questo maggior credito non considerato? La questione è emersa dopo l'omologa, in corso di esecuzione del concordato, per cui il fatto che il debitore non ne abbia parlato, non può portare alla revoca ex art. 173 l. fall.; trattandosi, peraltro di un concordato non liquidatorio (ove il livello di soddisfazione dei creditori è dato dal ricavato della liquidazione), ma con continuità, rimane l'obbligo per il debitore di adempiere il concordato secondo le modalità e percentuali proposte e omologate. Se il debitore non è in grado di far fronte agli impegni assunti, escluso il dolo nel nascondere l'entità del il credito (lei dice che si è trattato di un errore) non rimane che la risoluzione, che però non può essere chiesta dal commissario o dal liquidatore (se nominato) ma esclusivamente da ciascun creditore. Potrebbe segnalare la cosa ai creditori per eventuali loro iniziative, ma valuti se ne vale la pena mettere a rischio l'andamento del concordato a fronte del disguido che si è verificato.
      Zucchetti Sg srl