Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

nomina professionista concordato fallimentare ex art. 124, comma 3, L.F.

  • Claudia Gabrielli

    San Benedetto del Tronto (AP)
    12/09/2023 09:59

    nomina professionista concordato fallimentare ex art. 124, comma 3, L.F.

    Buongiorno,
    con la presente per sapere chi deve richiedere la nomina del professionista (ex art. 124, comma 3, L.F.) ai fini della redazione della perizia in ipotesi di concordato fallimentare che prevede il pagamento parziale dei creditori privilegiati.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/09/2023 19:42

      RE: nomina professionista concordato fallimentare ex art. 124, comma 3, L.F.

      La designazione del professionista nell'ambito del concordato fallimentare è –secondo la tesi maggioritaria- di competenza del Tribunale in composizione collegiale e, quindi, né del Giudice delegato, né del Presidente della sezione fallimentare nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, trattandosi di procedimento in camera di consiglio (L. De Bernardin, La relazione del professionista ex art. 124, comma 3, l.fall.). Lo scopo dell'incarico, infatti, non è quello di stimare il patrimonio del fallito, che probabilmente è stato già fatto, ma quello di stabilire entro quali limiti i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, che nella proposta non vengono soddisfatti integralmente, possono essere soddisfatti in via prelatizia avuto riguardo al valore di mercato dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; pertanto il professionista incaricato deve, in primo luogo, esaminare la proposta di concordato e individuare i creditori ipotecari, pignoratizi e privilegiati ai quali non viene offerto il pagamento integrale dei loro crediti e poi stimare la capienza che questi crediti possono avere dalla liquidazione dei beni che sono gravati dalla prelazione.
      Zucchetti SG srl
      • Claudia Gabrielli

        San Benedetto del Tronto (AP)
        13/09/2023 09:38

        RE: RE: nomina professionista concordato fallimentare ex art. 124, comma 3, L.F.

        Ma chi deve fare la richiesta di nomina del professionista ex art. 124, comma 3, L.F.?
        La Curatela oppure il soggetto che deposita la proposta di concordato fallimentare?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          14/09/2023 12:57

          RE: RE: RE: nomina professionista concordato fallimentare ex art. 124, comma 3, L.F.

          Nel silenzio della legge sul punto, è presumibile che debba essere il soggetto che presenta la proposta e il piano e che ha interesse a soddisfare i creditori prelatizi parzialmente a formulare la richiesta; anche perché, sebbene la nomina sia fatta dal tribunale, la spesa relativa è a carico del proponente.
          Zucchetti SG srl
    • Maria Eugenia Cosseddu

      NUORO
      22/07/2025 16:14

      RE: nomina professionista concordato fallimentare ex art. 124, comma 3, L.F.

      Buon pomeriggio, mi inserisco nella discussione, per avere chiarezza sulla necessità della relazione del professionista ex art 124 comma 3, nel caso in cui una proposta di concordato, preveda il pagamento integrale delle spese prededucibili, dei creditori ipotecari e parzialmente dei creditori che vantano un privilegio generale mobiliare. Nel caso specifico, il fallimento ha un immobile ( il creditore ipotecario verrebbe completamente soddisfatto) e dei beni mobili ( parte dei creditori con privilegio mobiliare generale, verrebbe soddisfatta, in base al grado di privilegio, mentre un'altra parte verrebbe pagata in percentuale, in chirografo). In tal caso, è necessaria la relazione del professionista?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        25/07/2025 11:06

        RE: RE: nomina professionista concordato fallimentare ex art. 124, comma 3, L.F.

        La relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale è richiesta dl comma 3 dell'art. 124 l. fall quando la proposta concordataria prevede che i creditori muniti di privilegio, generale o speciale, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, al fine di stabilire se il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel suo caso vi sono dei creditori privilegiati generali che non vengono pagati per intero, per cui per questi la relazione di cui al comma 3 dell'art. 124 l. fall. diventa indispensabile, anche al fine di verificare se è stato rispettato l'ordine dei privilegi, visto che altri creditori privilegiati generali vengono pagati integralmente, dando per scontato che il creditore ipotecario sia pagato per intero in considerazione del valore dell'immobile gravato.
        Anche se sono state formate classi, l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 124 l. fall. ricorda che ". Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione".
        Zucchetti SG srl