Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' INDIRETTA - QUESTIONI

  • Antonio Ferretti

    REGGIO EMILIA (RE)
    09/03/2021 16:19

    CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' INDIRETTA - QUESTIONI

    Nell'ambito di un concordato preventivo in continuità indiretta, vorrei avere un vs. parere in merito alla
    - cedibilità della azienda prima della omologa e in caso positivo necessità di autorizzazione del GD/Tribunale e di procedure competitive
    - disattivazione dell'art. 2560 c.c. in caso di cessione dell'azienda dopo l'apertura del concordato e prima dell'omologa
    Cordiali saluti
    avv. Antonio Ferretti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/03/2021 20:01

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' INDIRETTA - QUESTIONI


      Il comma quinto dell'art. 182 l.fall.- introdotto con il d.l. n. 83 del 2015, convertito dalla l. n. 132 del 2012- dispone che "Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi".
      Questa norma consacra un principio già emergente, seppur con minor nitore, da altre disposizione, e cioè che le vendite nel concordato possono essere effettuate anche dopo il deposito della domanda di concordato, prima dell'omologa, e sono soggette alla stessa disciplina di quelle poste in essere in esecuzione del concordato, ossia dopo l'omologa. In entrambi i casi è stata operata l'estensione alla procedura concordataria del modello liquidatorio fallimentare di cui agli artt. 105-108 ter l.fall.; l'art. 105 regola la vendita dell'azienda e prevede espressamente, al comma quarto, che "Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento". Ovviamente "la vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 107", sia perché lo prevede il secondo comma dell'art. 105, sia perché l'art. 107 è richiamato dall'art. 182.
      La vendita ante omologa va autorizzata dal giudice delegato in forza del disposto di cui al secondo comma dell'art. 167 l. fall., nel mentre il comitato dei creditori autorizza le cessioni successive all'omologa giusto il disposto del quarto comma dell'art. 182.
      Zucchetti SG srl