Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Pignoramento nuda proprietà - decesso usufruttuario - testamento

  • Alessio Ferrante

    Roma
    07/06/2021 21:54

    Pignoramento nuda proprietà - decesso usufruttuario - testamento

    Buonasera,
    sono stato nominato custode in una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di Tizio, nudo proprietario per 1/3.
    I diritti sul cespite pignorato sono così ripartiti: 1/3 di nuda proprietà a Tizio (debitore esecutato), 1/3 di nuda proprietà a Caia (sorella di Tizio), 1/3 piena proprietà e 2/3 usufrutto a Sempronia (madre di Tizio e Caia e proprietaria parziale a seguito del decesso del coniuge). Nulla quaestio in ordine agli esiti processuali della vicenda, si dovrà procedere con la divisione endoesecutiva.
    Il quesito mi si pone non appena ricevuto l'incarico ed esaminato il fascicolo telematico, laddove la sorella Caia, nel costituirsi in procedura, dichiara che a) Sempronia è deceduta poco tempo dopo l'iscrizione a ruolo del pignoramento; b) Sempronia nel 2008 aveva disposto per testamento la propria quota di disponibile a favore di Caia; c) il testamento era stato regolarmente pubblicato e successivamente sia Tizio che Caia avevano accettato espressamente l'eredità senza eccezioni in ordine alla citata disposizioni testamentaria; d) in base all'attribuzione testamentaria della quota disponibile, l'immobile pignorato sarebbe, quindi, per 5/9 di proprietà di Caia e per 4/9 di Tizio.
    Alla luce di tali circostanze faccio alcune considerazioni e chiedo il Vs. prezioso parere:
    1- Il testamento e la successiva accettazione espressa di eredità non sono stati trascritti, ragion per cui ritengo sia necessario tale adempimento;
    2- la disposizione testamentaria cambia, di fatto, le quote di piena proprietà dell'immobile pignorato, ragion per cui ritengo sia altresì necessario procedere con una rettifica della nota di trascrizione (pignoramento di 4/9 della piena proprietà di Tizio).
    Qualora le mie osservazioni fossero corrette, ritengo doveroso relazionare immediatamente il Ge al fine di ordinare le attività necessarie alla regolarizzazione della procedura.
    Ringrazio per l'attenzione,
    Avv. Alessio Ferrante
    • Zucchetti SG

      10/06/2021 08:04

      RE: Pignoramento nuda proprietà - decesso usufruttuario - testamento

      Condividiamo l'affermazione per cui il caso prospettato imponga di relazionare al giudice dell'esecuzione.
      Ciò tuttavia non per ragioni giuridiche specifiche, ma per motivi di opportunità.
      Invero, allorquando si discorre di pignoramento della quota, è ricorrente in dottrina l'affermazione per cui non è immaginabile un apporzionamento quantitativo della stessa, (sicchè, ad esempio, non è pignorabile ½ del bene appartenente per l'intero all'esecutato, oppure la porzione fisica dell'unico bene appartenente al debitore) poiché così facendo il decreto di trasferimento sarebbe costitutivo, sia in capo al debitore che in capo all'aggiudicatario, di diritti che prima del pignoramento non esistevano, e ciò in violazione del principio di tassatività dei modi di acquisto della proprietà, posto che il decreto di trasferimento può solo trasferire a terzi diritti esistenti i capo all'esecutato, e non costituirne di nuovi.
      Così, ad esempio, la giurisprudenza (Cass., sez. III, 4 settembre 1985, n. 4612) ha ritenuto che non è pignoarabile la porzione del singolo bene appartenente al debitore, poiché oggetto di pignoramento possono essere i diritti del debitore giuridicamente individuabili in quanto tali, laddove il pignoramento della porzione di un bene autonomo non può considerarsi come avente ad oggetto un quid identificabile come tale.
      Ciò posto, osserviamo che nel caso di specie questo iato tra diritto appartenente all'esecutato ed oggetto del pignoramento non si è verificato, in quanto il creditore ha esattamente pignorato il bene (qu da intendersi quale quota ideale) di cui il debitore risultava proprietario, sicché la procedura è stata correttamente intrapresa.
      Non vediamo dunque ostacoli in ordine alla possibilità che la procedura possa seguire il suo corso.
      Diversamente argomentando, il creditore, resterebbe assoggettato alle conseguenze di una vicenda successiva al pignoramento ed a lui non imputabile, dovendosi ritenere onerato dal compimento di un'attività processuale ulteriore (quella del pignoramento della quota di proprietà successivamente acquistata dal debitore) rispetto a quella che l'ordinamento gli richiedeva per attivare la tutela esecutiva del suo credito.
      Sul versante della opportunità concreta, invece, le prospettazioni formulate nella domanda ci paiono condivisibili, poiché la peculiarità della situazione, per quanto giuridicamente lineare, suggerisce certamente che il creditore procedente sia esortato procedere alla esecuzione di un ulteriore pignoramento (cui si accompagnata l'integrazione della documentazione ipocatastale che copra il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo pignoramento) in modo tale che oggetto di vendita e di trasferimento sia tutta la quota di cui ad oggi il debitore esecutato risulta proprietario per effetto dell'accettazione dell'eredità, che evidentemente dovrà essere preliminarmente trascritta, onde assicurare la continuità delle trascrizioni. A questo ulteriore adempimento potrà provvedere, quale soggetto interessato, lo stesso creditore (Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11638).