Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Pignoramento-Giudizio di divisione

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    29/04/2021 21:11

    Pignoramento-Giudizio di divisione

    Buonasera,
    vengo ad esporre il seguente quesito.
    Un creditore procedente promuove una esecuzione immobiliare e pignora pro quo delle particelle; il CTu nominato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare effettua su richiesta del Giudice un aggiornamento catastale dando origine così a due particelle diverse rispetto a quelle originarie (rimane invariata solo una).
    Successivamente, il creditore procedente ai fini dell'instaurazione del giudizio endoesecutivo esegue la trascrizione della domanda di divisione giudiziale sopra le originarie particelle pignorate, e non su quelle emergenti all'esito della variazione catastale effettuata dal Ctu.
    E' corretto che il delegato predisponga l'avviso di vendita inerente le particelle risultanti dall'aggiornamento catastale (indicando particella x già particella xx) nonostante che la trascrizione dell domanda giudiziale insista su quelle vecchie, oppure è sbagliato?.
    Grazie in anticipo
    • Zucchetti SG

      03/05/2021 12:16

      RE: Pignoramento-Giudizio di divisione

      Per rispondere all'interrogativo formulato è utile svolgere alcune preliminari considerazioni.
      La necessità che il bene sottoposto ad esecuzione, e quindi da porre in vendita sia esattamente individuato tanto nell'atto di pignoramento quanto nella relativa nota di trascrizione e nell'avviso di vendita (posto che non vi deve essere soluzione di continuità tra questi atti ed il futuro decreto di trasferimento) pone non pochi problemi di coordinamento, e non è infrequente che nella prassi si registrino, a questo proposito variegate anomalie.
      La loro disciplina deve essere risolta sulla scorta del principio enunciato dall'art. 2665 c.c., ai sensi del quale l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 (che individuano gli atti da presentare al conservatore per la trascrizione degli atti tra vivi o mortis causa) non nuoce alla validità della trascrizione (e quindi degli atti successivi), a meno che determini incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.
      Il principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza, dove si è affermato che "a norma dell'art. 2665 cod. civ., non ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l'invalidità della trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell'atto; e l'accertamento dell'esistenza dello stato d'incertezza, soprattutto ove incentrato sulla ritenuta idoneità dell'univocità del riferimento ritraibile dal codice fiscale, costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione, se immune da vizi logici e giuridici e sorretto da congrua motivazione" (Cass. Sez. VI – III, 30 maggio 2018, n. 13543. Con riferimento alla inesatta indicazione della particella catastale nell'atto di pignoramento cfr Cass., sez. VI – III, 15 settembre 2020, n. 19123, e giurisprudenza ivi richiamata).
      Una ipotesi frequente, simile a quella prospettato, accade quando il pignoramento colpisce una particella (o un subalterno) soppressa, perché ad esempio oggetto di una denuncia di variazione per frazionamento o accorpamento ad altro mappale, oppure perché l'Agenzia del territorio ha disposto d'ufficio il riallineamento di tutte le mappe del Catasto urbano e quindi ha assegnato nuovi numeri di foglio e di particella alle unità immobiliari.
      Riteniamo che in tutti questi casi, ed anche in quello oggetto della domanda, una visura catastale storica consenta la agevole individuazione degli immobili e quindi non vi sono incertezze.
      Per esigenze di chiarezza, soprattutto nei confronti di potenziali offerenti non addetti ai lavori, bene farà il professionista delegato ad indicare sia i vecchi che i nuovi dati catastali.