Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

AVVISO VENDITA RETTIFICA

  • Giovanna Antonini

    AVEZZANO (AQ)
    15/05/2023 11:25

    AVVISO VENDITA RETTIFICA

    Gentilissimi,
    avrei bisogno di un Vs .parere in relazione alla seguente problematica.

    E' stato pubblicato nei termini previsti (più di 45 gg prima della vendita prevista 21.06.2023) l'Avviso di Vendita nell'ambito di una procedura esecutiva con indicazione errata dell'offerta minima, in particolare "Offerta Minima Ammissibile: 117.187,00 (euro centodiciassettemilacentoottantasette/00) pari al 75% del prezzo base" in luogo della corretta pubblicazione. Pubblicata anche ordinanza e perizia.

    La pubblicazione dell'Avviso in rettifica è stata effettuata 43 giorni prima indicando la seguente dicitura "Avviso in rettifica ....indicata una una Offerta Minima Ammissibile pari ad 117.187,00 (euro centodiciassettemilacentoottantasette/00) anziché quella corretta pari ad € 177.187,00 (euro centosettantasettemilacentoottantasette/00);" .

    L'Avvocato del debitore esecutato avanza obiezione dicendo che non ci siano i termini dei 45 gg secondo il 490 cpc invitando a posticipare la vendita con nuova pubblicazione.

    Si chiede un Vs. parere in merito a tale casistica. Trattasi di errore materiale sanato, ma non vorrei fosse causa di invalidità della vendita nel caso in cui dovessero esserci offerte. Credete sia inoltre il caso di predisporre istanza al GE per eventuale autorizzazione?
    Grazie
    Giovanna Antonini
    • Zucchetti SG

      16/05/2023 07:35

      RE: AVVISO VENDITA RETTIFICA

      A nostro avviso è prudenziale procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso di vendita, così da rispettare il termine dei 45 giorni previsto dall'art. 490 c.p.c.
      È noto che l'insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi idoneo ad incidere anche sull'atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l'acquirente, e deve essere fatta valere mediante lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dall'atto di aggiudicazione. Infatti, trattandosi di nullità che riguarda gli atti della vendita e non gli atti che "hanno preceduto la vendita", non opera in favore dell'aggiudicatario la previsione di cui all'art. 2929 c.c. Il principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione. Così Cass., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. Più recentemente, Cass., 7 maggio 2015, n. 9255, ha affermato che "in tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore".
      Siamo ben consapevoli del fatto che, a nostro avviso, l'errore commesso è probabilmente inidoneo a pregiudicare la posizione dei potenziali offerenti ed i superiori interessi della procedura.
      Tuttavia, accanto a questa situazione, potrebbero esservene altre in cui invece l'errore potrebbe essere rilevato a ridosso del termine, e questo (evidentemente) sarebbe un problema.
      Intendiamo cioè dire che se si ammettesse, in questo caso verosimilmente innocuo, di procede alla rettifica dell'avviso con conseguente violazione del termine dei 45 giorni, facendo leva sul fatto (condivisibile sul piano pratico) per cui sono decorsi appena due giorni dal termine previsto, occorrerebbe chiedersi, in linea generale, fina a quanto tempo prima è possibile correggere un avviso di vendita (40 giorni prima? 35 giorni prima? ecc..) così introducendosi un alone di incertezza che la procedura esecutiva non può permettersi.
      • Giovanna Antonini

        AVEZZANO (AQ)
        17/05/2023 10:15

        RE: RE: AVVISO VENDITA RETTIFICA

        Ringrazio per il parere esposto. Provvederò a relazionare al G.E. indicando la soluzione della pubblicazione di un nuovo avviso di vendita nei 45 gg.

        Vi chiedo inoltre un vostro ulteriore parere. Credete sia opportuno ridefinire un termine per il deposito delle offerte nell'intervallo 90-120 gg (il GE nell'ordinanza in cui dispone la vendita asincrona telematica prevede quanto segue: "5) compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità previste dall'art. 570 c.p.c. e ove occorrenti dall'art. 576 c.p.c., in particolare alla predisposizione dell'avviso di vendita, da notificarsi a cura del professionista delegato alle parti. Nell'avviso dovrà specificarsi che tutte le attività della vendita che, a norma degli artt. 571 e segg.., devono essere compiute dal cancelliere o dal G. E., dovranno essere effettuate dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato, e che ogni altra informazione potrà essere acquisita presso di lui;
        6) all'esecuzione della vendita senza incanto con le modalità previste dal novellato art. 571 c.p.c"
        Altrimenti provvederò solo alla fissazione di una nuova data nei 45 gg previsti dalla normativa di riferimento.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          17/05/2023 10:34

          RE: RE: RE: AVVISO VENDITA RETTIFICA

          Per ragioni di chiarezza, riteniamo sia opportuno ridefinire il termine per il deposito delle offerte, contenuto nel nuovo avviso di vendita.