Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

pignoramento- regime comunione legale dei beni

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    04/12/2023 12:04

    pignoramento- regime comunione legale dei beni

    Buongiorno,
    vengo a porre il seguente quesito.
    Sono stata nominata come Delegata alla Vendita in una procedura ove i debitori esecutati sono stati pignorati rispettivamente per la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà (il pignoramento è dell'anno 2021).
    Il titolo di provenienza e il mutuo riportano come regime patrimoniale dei debitori, quello della comunione legale dei coniugi per la quota di1/2 ciascuno.
    Dalle ricerche effettuate, e diversamente da quanto scrive il perito, i coniugi risultano divorziati come da sentenza di cessazione degli effetti civili annotata nell'estratto del certificato di matrimonio; a livello catastale i beni risultano tuttavia ancora per la quota di 1/2 ciascuno dei coniugi in comunione legale dei beni e il pignoramento è effettuato semplicemente per la quota di 1/2.
    Dal chè, vi pongo i seguenti quesiti:
    1) il pignoramento può ritenersi coretto?; nel senso che lo scioglimento della comunione legale è da fare ritenere che le quote ideali di 1/2 si siano così cristallizzate in capo agli ex coniugi?
    2) il fatto che il dato catastale non sia aggiornato in punto di regime di comunione legale, può incidere sul valido trasferimento del compendio immobiliare?.
    Ringrazio come sempre per la Vostra preparazione

    • Zucchetti SG

      04/12/2023 16:43

      RE: pignoramento- regime comunione legale dei beni

      Dal contenuto della domanda ci sembra di poter dire che il pignoramento è corretto, e che probabilmente (ma per esserne certi occorrerebbe scrutinare il contenuto del titolo di provenienza) era sbagliata la originaria trascrizione.
      L'art. 177 c.c. prevede che costituiscono oggetto della comunione, tra gli altri, "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali" (così la let. a) del citato articolo).
      La conseguenza di questa previsione è quella per cui, nel caso di specie, il bene doveva ritenersi intestato ad entrambi per l'intero.
      Invero, secondo la giurisprudenza (ex multis Cass. n. 6575 del 14 marzo 2013) la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (cfr, ex multis, Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2012, n. 12923; Cass. civ., sez. VI, ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia (Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2011, n. 517).
      Ricorda la Corte che detta comunione può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi i quali, tra l'altro, non possono scegliere quali beni farvi rientrare e quali no, ma solo mutare integralmente il regime patrimoniale con atti opponibili ai terzi mediante l'annotazione formale a margine dell'atto di matrimonio. La quota dunque non è un elemento strutturale della proprietà e nei rapporti coi terzi ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune.
      Ciò detto, poiché è intervenuta sentenza di divorzio, è chiaro che la comunione legale dei beni si è sciolta ai sensi dell'art. 191 c.c., trasformandosi in una comunione ordinaria, nella quale, cioè, ciascuno è comproprietario di una quota ideale. Quindi, paradossalmente, quella che era una intestazione errata, risulta ad oggi corretta.