Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Costituzione diritto di usufrutto e opponibilità

  • Emanuele Curti

    Roma
    26/01/2021 00:29

    Costituzione diritto di usufrutto e opponibilità

    Salve, vorrei avere il vostro prezioso parere in merito a quanto segue.
    In una procedura esecutiva è stata pignorata l'intera quota di nuda proprietà di un immobile, sul quale veniva costituito un diritto di usufrutto in capo ad un terzo, prima della trascrizione del pignoramento.
    Un giorno dopo la trascrizione del diritto di usufrutto, sul medesimo bene veniva iscritta ipoteca giudiziale.
    All'incirca un anno dopo, il diritto di usufrutto veniva venduto ad altro soggetto, quindi, successivamente all'iscrizione ipotecaria (ma sempre prima del pignoramento).
    Secondo Voi, il suddetto usufrutto è opponibile al creditore ipotecario?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      27/01/2021 13:49

      RE: Costituzione diritto di usufrutto e opponibilità

      A nostro avviso si.
      Affermiamo preliminarmente che l'art. 980 c.p.c. prevede espressamente la facoltà di cessione dell'usufrutto, precisando che tale negozio dispositivo non può incidere sulla durata del diritto, che rimane quella originariamente prevista.
      L'unico divieto implicito nella disciplina dell'usufrutto e quello per cui non e configurabile la cessione temporanea del diritto di usufrutto a favore del nudo proprietario, in quanto ciò ne comporta l'estinzione per consolidazione ai sensi dell'art 1014 n. 2 c.c., senza possibilità0 che, allo spirare del pattuito termine della cessione, si verifichi la reviviscenza dell'usufrutto ormai estinto (in questi termini Cass. Sez. III, 8 gennaio 1981, n. 172).
      Ergo, poiché l'ipoteca è successiva alla costituzione dell'usufrutto, e non ha avuto ad oggetto l'usufrutto, come pure l'art. 2810 consentirebbe, essa non è opponibile al cessionario dell'usufruttuario. Al contrario, l'ipoteca iscritta sull'immobile, è una ipoteca che su quell'immobile grava, con tutti i limiti che al momento dell'iscrizione su di esso gravavano, tra i quali l'usufrutto.
      Conferma indiretta di questo assunto si ricava anche dall'art. 2814, comma secondo, c.c., il quale estende l'ipoteca iscritta sulla nuda proprietà all'intera proprietà solo in caso di estinzione di usufrutto, laddove invece se si ritenesse opponibile al cessionario dell'usufrutto l'ipoteca iscritta sulla nuda proprietà si avrebbe che per via di questa opponibilità l'ipoteca dovrebbe ritenersi estesa alla piena proprietà.
      • Emanuele Curti

        Roma
        27/01/2021 16:01

        RE: RE: Costituzione diritto di usufrutto e opponibilità

        Grazie per l'esaustiva risposto.
        Colgo l'occasione per aggiungere un altro aspetto dubbio.
        Se l'usufruttuario con titolo opponibile al creditore ipotecario non consenta l'accesso agli ausiliari in ragione di detta opponibilità, sarebbe opportuno richiedere la liberazione dell'immobile, vista la condotta dell'usufruttuario, oppure un mero accesso con l'ausilio della forza pubblica e del fabbro?
        • Zucchetti SG

          31/01/2021 10:17

          RE: RE: RE: Costituzione diritto di usufrutto e opponibilità

          La questione posta dalla domanda è discussa nel panorama dottrinario, e non esistono specifici precedenti giurisprudenziali.
          Secondo taluni in assenza di disposizioni di diritto sostanziale che consentano al proprietario di accedere al bene forzatamente (come per esempio accade in tema di locazione), sarebbe precluso anche al custode ed allo stimatore la possibilità dell'accesso forzoso.
          Altri invece valorizzano il disposto dell'art. 262, secondo comma, c.p.c. che disciplina i poteri del giudice istruttore in tema di "ispezioni sui luoghi" quale espressione di un principio generale valevole anche al di fuori del processo di cognizione, utilizzabile anche al fine di consentire agli ausiliari del magistrato per adempiere al proprio ufficio.
          Questa norma quindi consentirebbe al giudice di disporre l'accesso forzoso anche nei confronti di "persone estranee al processo", sentite se possibile queste ultime e prendendo in ogni caso "le necessarie cautele per la tutela dei loro interessi".
          La seconda opinione ci convince. Se infatti gli ausiliari del magistrato sono investiti di compiti la cui violazione è fonte di responsabilità, deve giocoforza riconoscersi a costoro la legittimazione ad esercitare quel paniere di attività che sono funzionali all'adempimento di quelle funzioni.
          Ancora, va aggiunto, l'attività posta in essere dall'ausiliario è funzionale all'esercizio della giurisdizione e quindi viene posta in essere in funzione della tutela di un interesse pubblicistico di rilievo costituzionale, rispetto al quale la posizione del privato è tendenzialmente recessiva.
          Dunque, nell'esercizio dei poteri di direzione della procedura di cui il giudice dell'esecuzione dispone a norma dell'art. 484 c.p.c., egli può autorizzare lo stimatore (o il custode ) ad avvalersi dell'ausilio della forza pubblica nominata a norma dell'art. 68 c.p.c. (secondo cui "il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica") e 14 Ord. Giudiziario (a mente del quale "ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede").