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Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO
pignoramento e comunione legale
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Federica Gilliavod
Aosta (AO)04/02/2025 16:10pignoramento e comunione legale
Buon pomeriggio
vi sottopongo il seguente quesito:
l'acquisto dei beni immobili pignorati era avvenuto in favore dei coniugi in regime di comunione legale (nella nota di trascrizione è indicato a favore di entrambi i coniugi per 1/2 di proprietà in comunione legale).
Successivamente a tale acquisto i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni come atto annotato nel registro dell'atto di matrimonio.
Entrambi i coniugi sono debitori.
Il pignoramento è stato trascritto contro entrambi i coniugi debitori per la quota di 1/2 di proprietà (senza l'indicazione della comunione legale).
Ritenete corretto che nel pignoramento non si sia più indicato 1/2 in "comunione legale", ma 1/2 di proprietà perché la comunione si è sciolta ex art. 191 c.c. a seguito del mutamento del regime patrimoniale ex art. 210 c.c.?
Vi ringrazio.
FG
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Zucchetti Software Giuridico srl
06/02/2025 13:16RE: pignoramento e comunione legale
Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, riteniamo che il pignoramento sia corretto.
Il regime patrimoniale tra i coniugi è la disciplina dei diritti e dei poteri dei coniugi in ordine all'acquisto e alla gestione dei beni. La legge prevede tre regimi patrimoniali tipici, e precisamente la comunione legale il fondo patrimoniale e la separazione dei beni.
Il regime patrimoniale può essere scelto in occasione del matrimonio, e può essere modificato successivamente per atto pubblico, a norma dell'articolo 162, primo comma, c.c., il cui terzo comma dispone che "Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma" Inoltre, a norma dell'articolo 163, commi terzo e quarto, c.c., "Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio. L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti del codice civile".
L'art. 2647 c.c. a sua volta prevede, al primo comma, che "Devono essere trascritti , se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione"
Come si vede, le convenzioni matrimoniali soggiacciono ad un duplice regime pubblicitario: quello dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e quello della trascrizione.
Ciò ha determinato in dottrina l'alimentarsi di un vivace dibattito ruotante proprio intorno alla individuazione del rapporto tra queste due forme di pubblicità.
In particolare, volendo sintetizzare al massimo i termini della questione, ci si chiede se ai fini della opponibilità ai terzi rilevi o meno anche la trascrizione della convenzione nei registri immobiliari, quante volte abbia ad oggetto beni immobili.
Invero, da parte di taluna dottrina si è osservato che il rapporto tra queste due forme di pubblicità dovrebbe essere risolto nel senso che mentre l'annotazione consente di opporre ai terzi la convenzione, la trascrizione consente di opporre ai terzi la circostanza che quella convenzione ha ad oggetto anche i beni immobili in essa ricompresi.
Questa impostazione dogmatica si è rivelata tuttavia minoritaria, essendosi invece affermata, anche in giurisprudenza, l'opinione per cui l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio sia l'unico requisito essenziale ai fini della opponibilità delle convenzioni matrimoniali ai terzi, ancorché abbiano ad oggetto beni immobili: secondo questa impostazione la trascrizione avrebbe così la mera funzione di pubblicità notizia.
In particolare, si è detto che "Ai sensi degli artt. 162 e 163 cod. civ. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l'onere di recarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici. La circostanza che l'ordinamento dello stato civile prescrive che i registri siano tenuti dall'ufficiale dello stato civile in doppio originale e che un originale sia trasmesso al procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del tribunale individua una modalità che soddisfa scopi di interesse pubblico che trascendono quelli della pubblicità e, del resto, l'estratto dell'atto di matrimonio si identifica solo con quello a firma dell'ufficiale dello stato civile. Al riguardo, infatti, deve osservarsi che se il legislatore avesse preteso una doppia annotazione delle convenzioni matrimoniali ai fini della tutela dei terzi l'avrebbe espressamente prevista e non si sarebbe limitato ad imporre al notaio rogante di richiedere l'annotazione all'ufficiale dello stato civile. (Sulla scorta del riportato complessivo principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso dell'istante fallimento proposto, ai fini dell'ottenimento del risarcimento dei danni, nei confronti di un Comune il cui ufficiale dello stato civile non aveva provveduto a trasmettere il secondo registro alla Procura della Repubblica e non aveva, così, consentito la doppia annotazione, sull'erroneo presupposto che tale adempimento fosse necessario per rendere opponibile ai terzi la stipulata convenzione matrimoniale del regime di separazione dei beni). (Cass., Sez. III, n. 18870 del 10/07/2008).
Sul tema sono intervenute anche le sezioni unite, con la Sentenza n. 21658 del 13/10/2009, secondo la quale alle conclusioni sopra indicate "si perviene essenzialmente sulla base delle seguenti considerazioni.
L'abrogazione ad opera dell'articolo 206 legge 151/1975 del quarto comma del previgente articolo 2647 c.c. -che considerava la trascrizione del vincolo familiare requisito di opponibilità ai terzi -rende evidente l'intento del legislatore di degradare la trascrizione del fondo patrimoniale a pubblicità notizia e di riservare l'opponibilità del vincolo ai terzi alla annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 162 c.c. L'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della data del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei contraenti che hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale mira a tutelare, ancor più che per il passato, i terzi che pongono in essere rapporti giuridici i coniugi. La detta funzione attribuita dall'annotazione ex articolo 162 c.c. - consentire al terzo di ottenere una completa conoscenza circa la condizione giuridica dei beni cui il vincolo del fondo si riferisce attraverso la lettura del relativo contratto - e l'eliminazione dell'ultimo comma dell'articolo 2647 c.c., consentono di affermare che la detta annotazione costituisce l'unica formalità pubblicitaria è rilevante agli effetti della opponibilità della convenzione ai terzi e che la trascrizione del vincolo ex articolo 2647 c.c. è stata degradata al rango di pubblicità notizia.
Da questa impostazione, seguita più e più volte dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo con sentenza del 12 dicembre 2023, n. 34757), si è inconsapevolmente (poiché non si misura con questo indirizzo) discostata Cass., sez. 13/01/2021, n. 376, la quale affrontando il caso dell'acquisto compiuto da uno dei coniugi dopo la separazione personale (e dunque dopo lo scioglimento della comunione legale) ha affermato che "Nei rapporti tra coniugi già in regime di comunione legale dei beni, dal combinato disposto degli artt. 2659, comma 1, e 191 commi 1 e 2 c.c., si ricava che non diviene di proprietà comune l'immobile acquistato da uno solo di essi dopo la loro separazione personale dal momento che quest'ultima costituisce causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall'art. 191, comma 2, c.c.; invece, per l'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all'acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione dello status di separato, da parte del coniuge acquirente, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l'esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio. (Nella specie la S.C., nell'applicare il principio, ha ritenuto non opponibile, al fallimento del marito, l'acquisto di un immobile da parte della moglie separata, non risultando lo scioglimento della comunione dalla nota di trascrizione della compravendita immobiliare).
Questa pronuncia, fonda il proprio convincimento sul consolidato orientamento giurisprudenziale dell'autonomia della nota di trascrizione, secondo il quale «per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce» e «senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari» (cfr., ex multis, Cass. n. 4842 del 2019; Cass. n. 4726 del 2019; Cass. n. 22419 del 2018; Cass. n. 14440 del 2013; Cass. n. 21758 del 2012; Cass. n. 18892 del 2009; Cass. n. 8400 del 2009; Cass. n. 5028 del 2007; Cass. n. 13137 del 2006; Cass. n. 10774 del 1991).
A tale principio, afferma la Corte, non si sottrarrebbe il regime patrimoniale tra i coniugi, se si tengono presenti le modifiche arrecate all'art. 2659 c.c. dall'art. 1 della legge n. 52 dei 1985, che ha imposto l'indicazione, nella nota di trascrizione, del regime patrimoniale delle parti coniugate, quale risulta dalle dichiarazioni rese nel titolo o da certificazione dell'ufficiale di stato civile, così da lasciare intendere che, al fine di escludere l'applicazione del regime legale della comunione, le trascrizioni devono contenere le dichiarazioni dell'acquirente di essere legalmente separato/a dal/la coniuge.
Questa pronuncia, che costituisce una testimonianza del fatto che la questione non pare ancora completamente superata (tanto che taluna dottrina si è affrettata a commentarla favorevolmente) pur essendo, a nostro avviso, astrattamente condivisibile, laddove nelle premesse valorizza il principio dell'autonomina della nota di trascrizione, non si confronta con l'abrogazione del quarto comma dell'art. 2647 c.c..
La norma disponeva che "il vincolo dotale e quello derivante dalla comunione nonché la costituzione del patrimonio familiare non possono essere opposti ai terzi finché non siano trascritti". Orbene, mentre secondo la pronuncia delle sezioni unite sopra richiamata da questa abrogazione deriverebbe che la trascrizione non assolve più alla funzione di regolare il regime di opponibilità delle convenzioni, taluna dottrina ha osservato che delle ragioni di questa abrogazione non vi è traccia nei lavori preparatori, ed è probabile che essa sia avvenuta per effetto di "trascinamento" al fine di eliminare una norma che richiamava istituti soppressi o fortemente modificati.
In ogni caso, si tratta di abrogazione che pone il tema della compatibilità del citato ultimo arresto con il vigente ordito normativo, pur indicando una direzione che a nostro avviso il legislatore dovrebbe seguire
Per completezza aggiungiamo due elementi.
Il primo è che la fattispecie esaminata avrebbe forse potuto esser risolta nei medesimi termini senza indagare il regime della pubblicità delle modifiche del regime patrimoniale, poiché la separazione era intervenuta prima della sopravvenuta modifica dell'art. 191, comma 2, cod. civ., per effetto dell'art. 2 della legge n. 6 maggio 2015, n. 55, il quale ha sancito che, "nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione" (norma applicabile, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di quest'ultima anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data).
Il secondo è che il regime di opponibilità dell'intervenuto scioglimento della comunione per effetto della separazione (consensuale o giudiziale) deve essere risolto secondo le regole della trascrizione in tutti i casi in cui questa sia stata pronunciata prima della entrata in vigore della l. n. 55/2015 citata, posto che solo per effetto di questo intervento normativo si è prevista l'annotazione. -
Federica Gilliavod
Aosta (AO)07/02/2025 10:10RE: pignoramento e comunione legale
Vi ringrazio molto per la vostra dettagliata e esauriente risposta.
FG
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