Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Esecuzione contro terzo proprietario immobile ipotecato

  • Lorenzo Dallari

    Reggio Emilia (RE)
    04/10/2021 17:21

    Esecuzione contro terzo proprietario immobile ipotecato

    Buonasera,
    Vi chiedo cortesemente un Vs. parere su questa fattispecie.
    ho iscritto ipoteca giudiziale sulla quota di proprietà di 1/2 del debitore che, successivamente all'iscrizione, ha assegnato detta quota alla moglie comproprietaria dell'immobile (attualmente quindi è proprietaria per l'intero).
    Vorrei procedere esecutivamente sulla quota di immobile ipotecata, ma non riesco a capire se devo procedere al pignoramento contro la terza proprietaria della sola quota (con successivo avviso ex art. 599 sempre a tale soggetto) o se devo pignorare l'intero, mutuando dall'esecuzione sui beni indivisi in caso di comunione.
    Vi ringrazio molto
    cordiali saluti
    Lorenzo Dallari
    • Zucchetti SG

      06/10/2021 08:59

      RE: Esecuzione contro terzo proprietario immobile ipotecato

      A nostro avviso la procedura esecutiva andrà azionata sottoponendo a pignoramento la quota sulla quale è stata originariamente iscritta l'ipoteca.
      Cominciamo col dire che la possibilità che il comproprietario della cosa comune congeda ipoteca sulla sua quota è esplicitamente riconosciuta dall'art. 1103 c.c., il quale rimanda alla disciplina delle ipoteche per la relativa regolamentazione. L'art. 2825 c.c. conferma il dato, regolando essenzialmente gli effetti della sorte dell'ipoteca in caso di scioglimento della comunione.
      Fatta questa premessa, riteniamo che nel caso di trasferimento di quota ipotecata debba trovare applicazione l'art. 2808 c.c., il quale reca la regola generale per cui l'ipoteca attribuisce al creditore che ne è titolare il diritto di far espropriare, anche contro il terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del credito.
      Da questa norma si trae il precipitato per cui il trasferimento del bene ipotecato (e, quindi, nel caso di quota, il trasferimento di questa), è accadimento neutro rispetto al diritto potestativo del creditore, che dunque potrà far espropriare la quota anche contro il terzo acquirente. Se poi il terzo acquirente è, per avvenutra fattuale, comproprietario dell'altra quota, sicchè il trasferimento determina la cessazione dello stato di comproprietà, ciò non può tradursi in un mutamento di disciplina.
      Registriamo, infine, che in questi termini si è espressa la poca dottrina che si è occupata dell'argomento.