Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Verifica appartenenza beni al debitore nella esecuzione immobiliare. Regolarizzazione della continuità delle trascrizion...

  • Alfredo Tacchetti

    Fermo
    19/11/2021 11:32

    Verifica appartenenza beni al debitore nella esecuzione immobiliare. Regolarizzazione della continuità delle trascrizioni.

    La questione (complessa) verte sull'appartenenza al debitore esecutato dei beni sottoposti a pignoramento a lui pervenuti per successione a causa di morte e, quindi, al ripristino della regolarità delle trascrizioni.
    Sono difensore di un Fallimento che è creditore procedente in una esecuzione immobiliare davanti al Tribunale di Roma.
    Il debitore è l'ex amministratore della società fallita che è stato condannato a risarcire il Fallimento in seguito all'esercizio da parte del Curatore dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., sicché il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza di condanna emessa dal competente Tribunale, tuttavia preceduta da un sequestro conservativo autorizzato in via cautelare ed eseguito (a suo tempo) sugli immobili del debitore.
    L'esecuzione, pertanto, è iniziata con la conversione del sequestro in pignoramento.
    Tra i beni immobili sequestrati/pignorati vi sono beni indivisi, tra cui:
    -diritti pari a 1/12 di nuda proprietà di n. 2 unità immobiliari pervenuti in seguito alla successione testamentaria del defunto padre, comproprietario per ½ con la moglie superstite.
    Nella successione hanno concorso i fratelli del debitore che hanno ricevuto anch'essi diritti di nuda proprietà pari a 1/12 ciascuno e la vedova già comproprietaria dei beni, ha ricevuto il diritto di usufrutto sui residui 6/12.
    La relazione notarile rilasciata e depositata nel fascicolo della procedura esecutiva ex art. 567 CPC ha evidenziato che successivamente alla trascrizione del sequestro è stata annotata in Conservatoria la denuncia di successione della mamma del debitore, dove nel quadro D si evince che l'eredità è avvenuta per testamento pubblicato in data anteriore al sequestro, con modifica delle quote di proprietà che per il debitore è passata a 5/36 (1/12+2/36) di piena proprietà.
    Tuttavia, si registrano due elementi:
    1. il salto nella continuità delle trascrizioni per il fatto che la successione è stata trascritta dopo il sequestro;
    2. non risulta che il debitore esecutato abbia espressamente accettato l'eredità.
    Il G.E. alla luce delle risultanze della relazione notarile e delle segnalazioni (alla stregua di essa) fatte dal Custode Giudiziario, ha emesso un provvedimento in cui dispone che il creditore procedente (da me rappresentato) compia le necessarie attività per la regolarizzazione della continuità delle trascrizioni, tuttavia rappresentando che essendo la quota sui beni indivisi di cui alla trascrizione del sequestro conservativo non corretta (1/12 anziché 5/36), si rende necessario un nuovo pignoramento da riunire al primo.
    In particolare, nel caso di beni indivisi, dispone il GE che il creditore proceda alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità dei genitori dell'esecutato mediante trascrizione di atto dispositivo o azione giudiziaria.
    Orbene, mentre per la prima successione (quella del padre del debitore) è stato rinvenuto un atto dispositivo tale da integrare la fattispecie dell'accettazione tacita dell'eredità (vendita di immobili pervenuti in eredità diversi da quelli pignorati), in merito alla seconda successione (quella della madre con cui la quota dell'esecutato si è accresciuta), non si rinvengono atti dispositivi tali da integrare l'accettazione tacita.
    Non sfugge, infatti, allo scrivente che per -oramai- costante orientamento della giurisprudenza della Cassazione, la registrazione della mera denuncia di successione avendo fini solo fiscali, non è altro che un atto conservativo e non dispositivo della proprietà.
    Ma se la denuncia di successione è stata trascritta?
    La relazione notarile sul punto recita: " a carico della signora TIZIA (mamma del debitore) non risultano trascrizioni di atti aventi ad oggetto gli immobili pignorati , ma risulta la trascrizione in data xxx al n. xxx del registro particolare, contro la suddetta TIZIA a favore dei figli CLAUDIO, CAIO, DEBITORE ESECUTATO. SEMPRONIA e MARCELLO, per la quota di 2/36 ciascuno di piena proprietà, e BRUTO per la quota di 8/36 di piena proprietà. Titolo: Certificati di denunciata successione – Ufficio del Registro di Roma n. xxx, Vol. xxx. Nel quadro D della nota si precisa che l'eredità è pervenuta per testamento pubblicato con verbale in data xxxx del Dott. CICERONE , Conservatore delegato etcccc."
    Orbene:
    1. sulla scorta dei dati emergenti dalla certificazione notarile a vostro avviso è praticabile un'azione finalizzata alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità sul presupposto dell'accertamento della qualità di erede sia del debitore che dei comproprietari, e previo accertamento che i dati della certificazione notarile integrano un'ipotesi di accettazione tacita dell' eredità?;
    2. per procedere ad un nuovo pignoramento disposto dal GE (che colpisca anche la quota di proprietà del debitore, accresciuta per effetto della denunciata successione della mamma) si dovrà eventualmente attendere la sola trascrizione della domanda sub o, invece, il passaggio in giudicato della sentenza?
    3. Per l'esercizio del pignoramento di cui al punto 2 è secondo voi necessaria la notifica del precetto, tenuto conto che il pignoramento in essere è stato eseguito mediante conversione di sequestro conservativo, senza, pertanto, che ci sia stata alcuna notifica di un atto di precetto che avrebbe conservato efficacia ex art. 481 CPC?
    Grazie fin d'ora.
    Avv. Alfredo Tacchetti
    • Zucchetti SG

      22/11/2021 07:04

      RE: Verifica appartenenza beni al debitore nella esecuzione immobiliare. Regolarizzazione della continuità delle trascrizioni.

      Secondo la giurisprudenza di legittimità "in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza" (Cass. 26 maggio 2014, n. 11638).
      Nell'affermare questo principio, la citata pronuncia ha avuto modo di precisare che se è vero che quando la trascrizione dell'acquisto mortis causa non è effettuata, le trascrizioni ed iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non producono effetto a carico dell'acquirente successivo, ai sensi dell'art. 2650, primo comma, è altrettanto vero che in forza del secondo comma del medesimo art. 2650, se la continuità viene ripristinata, le successive trascrizioni ed iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo (salvo il disposto dell'art. 2644), sicché "una volta trascritta l'accettazione di eredità e ripristinata la continuità delle trascrizioni (nel presupposto che non vi siano trascrizioni o iscrizioni intermedie e quindi non operi l'art. 2644), pur dopo la trascrizione del pignoramento, questo mantiene i suoi effetti e la trascrizione del successivo decreto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento".
      Ciò detto, occorre intanto stabilire se nel caso di specie si possa parlare di accettazione tacita dell'eredità.
      Sul punto va registrato in giurisprudenza un contrasto.
      A tenore di un primo orientamento, recentemente ribadito da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021 "Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
      In senso contrario altra giurisprudenza, che ci pare maggiormente persuasiva, secondo cui "Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità". (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4843 del 19/02/2019; (Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1999, n. 7075).
      Questo secondo orientamento ci convince maggiormente in quanto l'art. 5 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, rubricato "trascrizione del certificato di successione" dispone che "Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione".
      Quanto alla possibilità di trascrivere l'accettazione dell'eredità in forza della sentenza che lo abbia accertato, osserviamo che l'immediata esecutività delle sentenze di accertamento (Sez. III, 3 settembre 2007, n. 18512), rende superfluo attendere il passaggio in giudicato della medesima.
      Infine, trattandosi di un nuovo pignoramento, sarà certamente necessario che lo stesso sia preceduto dalla notifica del precetto.