Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Pignoramento immobiliare

  • Andrea Giunta

    PESARO (PU)
    17/04/2024 12:14

    Pignoramento immobiliare

    Buongiorno,
    ho pignorato la nuda proprietà di un immobile come risultante dalla conservatoria. L'usufruttuario, però, avrebbe ad oggi 112 anni e quindi è presumibile sia deceduto senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alla conservatoria.
    Mi domando se il pignoramento deve considerarsi esteso comunque alla piena proprietà.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      18/04/2024 07:12

      RE: Pignoramento immobiliare

      La situazione è abbastanza frequente, poiché ricorre quando dall'esame delle risultanze della Conservatoria dei registri immobiliari l'esecutato risulta nudo proprietario e il pignoramento viene pertanto eseguito sulla nuda proprietà.
      Sennonché, sennonché, ad insaputa del creditore (che magari non ha acquisito presso i competenti uffici anagrafici informazioni circa l'esistenza in vita dell'usufruttuario), al momento della trascrizione dell'atto di pignoramento l'usufruttuario era ormai deceduto, con la conseguenza per cui il diritto pignorato (nuda proprietà) è meno ampio di quello di cui il debitore (o l'esecutato nel caso di pignoramento ex artt. 602 ss c.p.c.) era effettivamente titolare.
      Per capire come procedere in questi casi quali siano le sorti del pignoramento occorre muovere dalla considerazione che in una situazione di questo tipo oggetto di esecuzione forzata è stato un fascio di facoltà più ristretto rispetto a quello di cui il debitore esecutato era titolare. Cioè il debitore esecutato, in quanto pieno proprietario, è titolare di una serie di facoltà che non vengono tutte sottoposte ad esecuzione, essendo viceversa colpite solo quelle corrispondenti al diritto di nuda proprietà. L'ipotesi è apparentemente simile a quella in cui viene sottoposta ad esecuzione soltanto una parte dell'immobile, con l'avvertenza che in quest'ultimo caso v'è un apporzionamento per così dire "quantitativo" del bene, mentre nel caso che ci occupa si tratterebbe di un apporzionamento "qualitativo".
      In argomento mancano precedenti giurisprudenziali che abbiano affrontato il tema ex professo, ed allora nella risoluzione del problema la dottrina prende a prestito le riflessioni compiute dalla dottrina in materia di ipoteca.
      Si dice, allora, che non è possibile ipotecare, e quindi pignorare, diritti che non esistono, con la conseguenza che se il debitore esecutato è pieno proprietario non è possibile ipotecare o pignorare in suo danno la nuda proprietà.
      In secondo luogo, premesso che la vendita forzata implica il trasferimento di diritti esistenti, non già la costituzione di diritti nuovi, se in capo al pieno proprietario si pignorasse la sola nuda proprietà, il trasferimento della stessa all'aggiudicatario costituirebbe (inam­missibilmente) in capo al debitore esecutato un diritto di usufrutto.
      Venendo alle ricadute processuali di una situazione di questo tipo si aprono due possibili soluzioni.
      Secondo una prima tesi il pignoramento è nullo e quindi la procedura deve essere dichiarata improseguibile.
      Una soluzione meno tranchant è viceversa quella di ritenere ammissibile l'integrazione del pignoramento, fatte salve le iscrizioni e trascrizioni medio tempore eseguite sulla piena proprietà. È allora evidente, ove si decida di percorrere questa seconda strada, che all'integrazione del pignoramento dovrà accompagnarsi l'integrazione della documentazione ipocatastale che abbracci il periodo ricompreso tra il primo ed il secondo pignoramento.