Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

prededuzione

  • Elena Pompeo

    Salerno
    21/09/2020 10:06

    prededuzione

    salve. cono intervenuta per il condominio di un immobile sottoposto a pignoramento. successivamente al pignoramento vi è stata ordinanza ordinanza sindacale di messa in sicurezza del condominio. Tali spese mi sono state assegnate con il progetto del delegato in via chirografaria nono stante le avessi richieste in prededuzione. Ci sono estremi per l'opposizione?
    • Zucchetti SG

      23/09/2020 11:15

      RE: prededuzione

      La tematica relativa alla possibilità di ricomprendere, nel novero delle spese di giustizia, quelle sostenute per la manutenzione del bene pignorato è assai discussa.
      La questione costituisce, in realtà, il precipitato di un interrogativo che sta a monte e che riguarda la sussistenza o meno, a carico del creditore procedente (o, come in questo caso, dei creditori intervenuti, dell'onere di anticipazione delle spese di conservazione dell'immobile staggìto, e precisamente delle spese ritenute necessarie all'immediata conservazione e a evitare pericoli strutturali del cespite.
      Orbene, all'opinione secondo la quale una custodia attiva del compendio pignorato (e non meramente conservativa dello stesso) deve condurre a ritenere che tutte le spese necessarie alla migliore collocazione del bene sul mercato devono essere anticipate dal creditore, si contrappone la diversa idea di coloro i quali concepiscono la custodia in termini meramente conservativi, e dunque limitano le spese chiedibili al creditore a quelle necessarie al mantenimento in vita del cespite.
      Sulla questione è intervenuta Cass. civ. sez. III,22 giugno 2016, n. 12877, la quale occupandosi del caso di un immobile che necessitava di opere di manutenzione necessarie all'immediata conservazione del cespite e ad evitare pericoli alla sua struttura, ha osservato che "rientrano tra le spese da anticiparsi dal creditore procedente ex art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 non solo le spese giudiziarie vere e proprie, ma anche quelle spese, anch'esse immanenti alla realizzazione dello scopo proprio dell'espropriazione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata, quali le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento. Tali spese, se onorate dal custode con i fondi della procedura, risulteranno in senso lato "prededucibili", nel senso che l'importo relativo non entrerà a far parte dell'attivo; mentre dovranno essere rimborsate, come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ., al creditore che le abbia corrisposte, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia posto l'onere dell'anticipazione a suo carico. Restano, invece, escluse dalle spese "necessarie", da onorarsi in via di anticipazione dal creditore procedente ai sensi della norma cit., quelle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile, così come gli oneri di gestione condominiale".
      Sulla scorta di questo precedente giurisprudenziale (che riteniamo di condividere poiché non può essere richiesto al creditore di far fronte al deterioramento del bene, magari sopperendo all'incuria del debitore, a meno che non si tratti di garantire la stessa esistenza della procedura esecutiva), pertanto, al fine di verificare la prededucibilità di queste spese (per richiedere le quali comunque il condominio deve munirsi di titolo esecutivo e spiegare intervento) occorrerebbe verificare se esse possono o meno essere ascritte alla categoria individuata dalla Corte di Cassazione.