Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Efficacia ipoteche e pignoramento in seguito a dichiarazione di nullità del testamento. Quid iuris?

  • Davide Ghione

    Saluzzo (CN)
    13/10/2026 16:51

    Efficacia ipoteche e pignoramento in seguito a dichiarazione di nullità del testamento. Quid iuris?

    Buongiorno, il caso che mi si presenta è il seguente.

    Ci sono tre protagonisti; A (erede apparente), B (erede vero), C (terzo creditore).
    - A fa valere un testamento olografo di cui è beneficiario (viene istituito erede universale), testamento che ha ad oggetto anche beni immobili e, fatto pubblicare il testamento nell'aprile 2021, trascrive solo la denuncia di successione (con la quale chiede anche le volture catastali degli immobili), ma non l'accettazione dell'eredità.
    - C, terzo creditore di A, effettuata un'ispezione ipotecaria, a fine aprile 2021 iscrive diverse ipoteche sui beni immobili ereditati da A avendo come titolo sentenze definitive di condanna alle spese legali. Sempre nel 2021 C pignora gli immobili ereditati da A;
    - B, erede vero, nel maggio 2021, denuncia penalmente A per la falsità del testamento, tanto che A patteggia la pena. Successivamente, nel 2022, B impugna il testamento, con esito favorevole (ottiene una sentenza nel 2024), senza però né trascrivere la domanda volta alla declaratoria di nullità del testamento, né la successiva sentenza.
    - B propone opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare radicata da C ed il giudice sospende l'esecuzione. Nel 2025 C presenta la denuncia di successione del de cuius e la trascrive, ma non trascrive l'accettazione dell'eredità;
    - C, nel 2026 trascrive l'accettazione tacita di A (sfruttando il fatto che A, in sede di denuncia di successione aveva richiesto le volture catastali), trascrizione che avviene dopo la pubblicazione della sentenza che ha dichiarato nullo il testamento (mai trascritta).

    Le domande sono queste: Il pignoramento iniziato sul bene immobile ereditato dall'erede apparente A può proseguire nei confronti di C (erede vero), divenuto nel frattempo proprietario dell'immobile, in considerazione del fatto che non ha trascritto la domanda e la sentenza che ha dichiarato nullo il testamento, né la propria accettazione dell'eredità? Le ipoteche iscritte da B che sorte hanno? Sono opponibili all'erede vero?

    Ringrazio anticipatamente quanti vorranno contribuire con la propria opinione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      15/10/2026 13:22

      RE: Efficacia ipoteche e pignoramento in seguito a dichiarazione di nullità del testamento. Quid iuris?

      Andiamo con ordine.
      Il pignoramento eseguito nei confronti di A è nullo, sin d'all'origine, in quanto A non era proprietario dei beni pignorati in forza di titolo di acquisto trascritto in suo favore, non essendo a tal fine sufficiente la presentazione e la voltura della denuncia di successione.
      Nulla era anche, a monte, l'iscrizione ipotecaria, posto che il bene non risultava in proprietà del debitore.
      È vero che la nullità può essere sanata mediante la trascrizione del titolo di acquisto, ripristinando la continuità (Sez. III, n. 11638 del 26 maggio 2014), il che è avvenuto nel caso di specie, m la trascrizione compiuta dal creditore (C) è del tutto inopponibile al vero erede (B).
      Per comprenderlo occorre leggere l'art. 2652 n. 5, il quale prescrive, tra l'altro, la trascrizione delle domande dirette a far dichiarare la nullità di atti soggetti a trascrizione.
      Aggiunge la norma che se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato (e, a maggior ragione, se non è trascritta affatto, come nel caso di specie), la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
      Come si vede, i terzi salvaguardati sono soltanto i terzi "di buona fede" e tale non è il creditore C, in quanto costui ha provveduto a trascrivere l'accettazione tacita nel 2026, dopo che l'erede vero (B) aveva già promosso opposizione di terzo ed ottenuto la sospensione dell'esecuzione.
      Neppure si può dire che quella trascrizione si salda con il pignoramento poiché quel pignoramento è stato notificato, in buona fede, in forza di una preesistente iscrizione ipotecaria, anch'essa iscritta in buona fede.
      Invero, la giurisprudenza ha affermato che "Nell'ipotesi di conflitto fra acquisto "a domino" ed acquisto "a non domino" del medesimo bene, non opera l'istituto della trascrizione, la quale è una forma di pubblicità legale intesa soltanto a risolvere il conflitto fra soggetti che abbiano acquistato lo stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo proprietario, priva di efficacia sanante dei vizi di cui sia affetto l'atto negoziale, ed inidonea ad attribuirgli la validità di cui esso sia naturalmente privo". Nella specie, la S.C. ha escluso l'opponibilità, nei confronti dell'acquirente "a domino", sebbene in virtù di titolo non trascritto, della trascrizione di un verbale di conciliazione giudiziale avente ad oggetto il trasferimento, da parte di chi, al momento della relativa sottoscrizione, non ne era più il titolare, dei medesimi diritti dominicali alienati dal titolare effettivo.
      Applicando al caso prospettato questi argomenti, è facile osservare, a nostro avviso, il creditore ipotecario non può invocare la prevalenza del suo acquisto (id est il titolo di prelazione ipotecaria), posto che quell'acquisto è avvenuto a non domino.