Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

conto della gestione

  • Ciro Palladino

    FRATTAMAGGIORE (NA)
    30/04/2020 15:09

    conto della gestione

    Buongiorno,
    ho da comunicare il rendiconto della gestione al debitore ma ho difficoltà in quanto è una srl per giunta irreperibile all'indirizzo. Medesimo problema mi ritrovo con il legale rappresentante, irreperibile.
    Come posso procedere, tenendo conto che trattasi di far pervenire anche copiosa documentazione? Deposito in cancelleria? Non sarebbe superfluo, avendo già depositato tutto telematicamente?
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      02/05/2020 08:17

      RE: conto della gestione

      L'art. 560, primo comma, c.p.c. prevede che il custode debba rendere il conto della gestione a norma dell'art. 593 c.p.c., e dunque "nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione ed in ogni caso alla fine di ciascun trimestre (pervero, il rendiconto con cadenza trimestrale è adempimento a nostro avviso ultroneo nelle ipotesi in cui l'immobile pignorato non sia produttivo di frutti e non risultino movimentazioni) … nei modi stabiliti dal giudice". Ai sensi dell'art. 263 c.p.c., unitamente al conto di gestione il custode dovrà provvedere a depositare anche i documenti giustificativi.
      Al termine della gestione deve poi essere presentato il rendiconto finale.
      Questa premessa normativa ci consente di affermare che il conto della gestione andrà comunicato all'esecutato presso la sua residenza (ed in caso di società presso la sede legale) in due casi:
      1. quando l'esecutato ha in quel luogo eletto domicilio;
      2. quando, benché il debitore non abbia eletto alcun domicilio, il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei suoi poteri regolatori della procedura, abbia comunque prescritto che il conto della gestione debba essere comunicato al debitore presso il suo indirizzo.
      Quando manca una disposizione di questo tipo, se il debitore non ha eletto alcun domicilio riteniamo che occorra applicare l'art. 492, comma secondo, c.p.c., a mente del quale "il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice".
      A questo punto, e per venire alle concrete modalità operative da seguire, riteniamo che il custode debba:
      1. controllare il fascicolo dell'esecuzione e verificare se l'esecutato abbia depositato atti in cui ha eletto un domicilio;
      2. se questi atti mancano, occorre verificare l'atto di pignoramento notificato ed accertarsi che esso contenga l'invito di cui all'art. 492, comma secondo, appena richiamato;
      3. ove questo invito manchi, occorrerà comunicare il conto della gestione alla residenza;
      4. se l'invito è presente, ma il domicilio non è stato eletto, basterà depositare il conto della gestione in cancelleria, salvo che il giudice non abbia disposto comunque la comunicazione presso la residenza o la sede legale.
      5. ove, sulla scorta di quanto abbiamo sin qui detto, si dovesse procedere a comunicare il conto della gestione presso la residenza o la sede legale, è bene premunirsi di un certificato di residenza o di una visura camerale aggiornati.
    • Emanuele Curti

      Roma
      17/06/2021 17:38

      RE: conto della gestione

      Domanda: il debitore custode ex lege in caso l'immobile pignorato produca frutti (locazione) e li incameri, in assenza di provvedimenti giudiziali, dove deve depositarli? Deve aprire un nuovo conto corrente intestato alla procedura? È un obbligo?
      Se invece li trasferisce successivamente alla nomina da parte de Ge del nuovo custode sul conto corrente intestato alla procedura, quando si dovrà calcolare il compenso di quest'ultimo si dovrà tenere conto dell'ammontare frutti nella sua interezza (quindi, anche dei frutti incassati in precedenza dal debitore custode) oppure solo di quelli incamerati dal nuovo custode dal momento della nomina del Ge?
      Grazie per l'attenzione che vorrete dedicarmi
      • Zucchetti SG

        18/06/2021 07:51

        RE: RE: conto della gestione

        L'art. 2912 c.c., prevede che "Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata"; l'art. 820, ultimo comma, c.c., stabilisce dal canto suo che "Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni".
        Il debitore dunque, custode ex lege del compendio pignorato a norma dell'art. 559 c.p.c., mantiene dunque la legittimazione, in tale qualità a percepire i canoni di locazione maturati successivamente al pignoramento, ma deve riversarli alla procedura secondo le disposizioni che, in qualità di custode, ha l'onere di richiedere al giudice dell'esecuzione.
        Quanto al compenso dovuto al custode premettiamo che a norma dell'art. 3 del d.m. 15 maggio 2009, n. 80, al custode spetta, tra l'altro, un compenso aggiuntivo "per le attività di riscossione dei canoni di locazione", da calcolarsi in percentuale sulle somme riscosse.
        Si tratta a questo punto di stabilire se anche i canoni incassati dal debitore custode rilevino ai fini del calcolo della citata percentuale.
        A nostro avviso all'interrogativo non può essere fornita una risposta unica. Il compenso aggiuntivo è infatti dovuto per "le attività di riscossione", con la conseguenza che, ad esempio, esso non spetta per quei canoni che il debitore versa spontaneamente sul conto della procedura, a prescindere dal momento in cui detto versamento viene eseguito. Se invece esso è la conseguenza di una specifica e seria iniziativa assunta in tal senso dal custode nominato dal giudice, anche quei canoni concorrono alla determinazione del compenso atteso che essi sono affluiti alla procedure per effetto di una specifica "attività di riscossione" posta in essere dal custode.
    • Emanuele Curti

      Roma
      18/06/2021 09:21

      RE: conto della gestione

      Intanto, vi ringrazio per la pronta e cortese risposta che conferma quanto credevo.
      Mi permetto di aggiungere un ulteriore chiarimento.
      Il dl 80/09 all'art. 2 fa riferimento ad una serie di scaglioni con differenti percentuali per calcolare il
      compenso dovuto al custode.
      Esse vanno considerate tutte e quindi sommate? Oppure si deve calcolare il
      compenso inserendo il valore dell'aggiudicazione/stima in un solo scaglione e quindi considerare una sola di esse?
      Grazie ancora
      • Zucchetti SG

        21/06/2021 15:33

        RE: RE: conto della gestione

        La lettera della disposizione e la "matematica" inducono a ritenere che i compensi dovuti per gli scaglioni vanno sommati tra loro.
        Infatti, l'art. 2, comma 1 del d.m. 80/2009 prevede che "Per le attività di cui al comma 2 del presente articolo, spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso a percentuale calcolato per scaglioni sul valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto immobiliare:
        fino a euro 25.000,00: 3%;
        da euro 25.000,01 e fino a euro 100.000,00: 1%;
        da euro 100.000,01 e fino a euro 200.000,00: 0,8%;
        da euro 200.000,01 e fino a euro 300.000,00: 0,7%;
        da euro 300.000,01 e fino a euro 500.000,00: 0,5%;
        da euro 500.000,01 e oltre: 0,3%.
        E' comunque dovuto un compenso non inferiore ad euro 250,00.
        Orbene la lettera di questa disposizione porta a ritenere che compenso sarà calcolato applicando scaglioni diversi che si sommeranno tra loro.
        Un esempio sarà utile a chiarire la regola.
        Se il valore di aggiudicazione è pari a 65 mila euro si avrà un compenso di €. 750,00 (3% di 25 mila), cui andrà sommato l'importo di €. 400 (1% di 40 mila), per un totale di 1.050 euro.
        Se così non fosse, se cioè si applicasse il solo scaglione nel quale ricade il valore di aggiudicazione (nell'esempio fatto 1%), si avrebbe un compenso di €. 650,00, con la conseguenza che il compenso relativo ad un bene del valore di 25 mila euro sarebbe maggiore del compenso dovuto per un bene di 60 mila euro.