Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

procedura esecutiva immobiliare conversione pignoramento intervento successivo

  • Ornella Maestri

    FOGGIA
    20/05/2023 16:29

    procedura esecutiva immobiliare conversione pignoramento intervento successivo

    Salve, vorrei avere delucidazione in merito alla seguente questione.
    In una procedura esecutiva immobiliare con trascrizione del pignoramento sui beni del debitore, è stata presentata istanza di conversione ammessa con ordinanza dal G.E. che ha stabilito gli importi e la durata della ratizzazione.
    Se un creditore titolato interviene nella predetta procedura benché l'intervento deve considerarsi tardivo rispetto al sub procedimento di conversione, può a sua volta dare impulso alla procedura chiedendo la vendita dei beni pignorati dal creditore procedente nell'ipotesi in cui il debitore e il creditore si accordino per un pagamento integrale anticipato della somma che residua della conversione con conseguente rinuncia del creditore procedente all'azione espropriativa. o per il solo fatto che sia stata disposta la conversione e questa sia andata a buon fine la procedura si estingue, anche in presenza di un creditore intervenuto successivamente all'ordinanza di concessione della conversione.
    Grazie in anticipo per la risposta
    Ornella Maestri
    • Zucchetti SG

      22/05/2023 11:19

      RE: procedura esecutiva immobiliare conversione pignoramento intervento successivo

      Per rispondere all'interrogativo dobbiamo muovere dalla lettura dell'art. 495, c.p.c., a mente del quale "Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese".
      La conversione del pignoramento è l'istituto in forza del quale il debitore esecutato esercita il diritto potestativo di sostituire al bene pignorato o ai beni pignorati una somma denaro così modificando l'oggetto della procedura esecutiva, la quale viene a definirsi secondo una modalità alternativa rispetto a quella normale, rappresentata dalla liquidazione del bene pignorato con distribuzione del ricavato tra i creditori.
      Il debitore dunque, così come può evitare il pignoramento, pagando il dovuto nelle mani dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 494 c.p.c., allo stesso può far cessare il processo con il versamento di una somma di denaro pari al totale dei crediti e degli accessori per cui si procede contro di lui, avviando un subprocedimento che parte dal deposito di una istanza (accompagnata dal versamento di una somma pari ad 1/6 del credito per cui agisce il creditore procedente ed eventuali intervenuti muniti di titolo esecutivo) e la quantificazione da parte del giudice, nel contraddittorio tra le parti, dell'importo che il debitore deve versare in una unica soluzione o (come normalmente accade) mediante pagamenti rateali, e con successiva (o periodica) distribuzione degli importi versati tra i creditori legittimati.
      Si tratta di un istituto che, per le ragioni sopra succintamente esposte, il legislatore vede con particolare favore, tanto è vero che nel corso degli anni, con vari interventi legislativi ha progressivamente ridotto la somma che il debitore deve contestualmente depositare con l'istanza di conversione, ed ha contestualmente esteso il numero massimo di rate mensili in cui può essere dilazionato il versamento della somma, fissandolo in 48.
      Sul piano processuale, il subprocedimento di conversione del pignoramento, alternativo alla liquidazione del bene staggito (n questi termini cfr. Cass. civ. 22-7-1999), si apre la formulazione dell'istanza (da presentarsi entro l'udienza nella quale il giudice dispone la vendita o si riserva la decisione) di conversione da parte del debitore, che secondo taluni può essere avanzata anche personalmente da costui, senza la necessità del ministero di un difensore (Cass. civ., Sez. III, 26-1-2005, n. 1618).
      Depositata l'istanza di conversione unitamente alla somma pari ad 1/6 dell'importo del credito indicato in precetto dal creditore procedente e di quello indicato dai creditori intervenuti nell'atto di intervento, il giudice dell'esecuzione invita siffatti creditori a presentare una nota riepilogativa di credito, e pronuncia una ordinanza con la quale determina l'importo dovuto (comprensivo delle spese dell'esecuzione e degli onorari spettanti ai difensori del creditore), e fissa il termine entro il quale la somma deve essere versata, indicando altresì la misura della rateizzazione.
      L'art. 495 c.p.c. precisa che "Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati".
      Infine, il penultimo comma dell'art. 495 prevede che con il versamento delle somme determinate dal giudice, le cose pignorate sono "liberate dal pignoramento".
      Orbene, se vi è sufficiente (per quanto non unanime) consenso sul ritenere che ai fini della conversione del pignoramento debba tenersi conto del credito del creditore procedente, nonché del credito dei creditori intervenuti fino all'udienza in cui il giudice dell'esecuzione si pronuncia sull'istanza di conversione (o si riserva) (cfr Cass. n. 411 del 13/01/2020, nonché Cass. n. 940 del 24/01/2012), maggiori discussioni ruotano intorno alla sorte dell'intervento spiegato in data successiva alla pronuncia dell'ordinanza di conversione.
      In proposito la dottrina più recente sembra orientata nel ritenere che l'intervento di costoro, seppure ammissibile, non potrà essere preso in considerazione ai fini della distribuzione della somma versata in esecuzione dell'ordinanza di conversione.
      Si ritiene, in particolare, che gli interventi successivi all'emissione dell'ordinanza di conversione dovranno considerarsi tardivi e si soddisferanno quindi solo su quanto eventualmente sopravanzerà dopo il pagamento dei tempestivi, anche ove muniti di causa di prelazione.
      Questa conclusione ci pare condivisibile.
      In particolare non condividiamo l'idea per cui gli interventi successivi all'ordinanza determinativa dell'importo di conversione sarebbero inammissibili perché riguarderebbero solo una esorbitanza della somma del tutto eventuale, la quale se del caso andrebbe restituita al debitore.
      Il fatto che un sopravanzo sarebbe del tutto eventuale si ha anche quando si procede alla vendita, per cui se si dovesse escludere l'intervento tardivo perché un sopravanzo è del tutto ipotetico, lo si dovrebbe escludere anche in caso di vendita.
      Inoltre, la tesi della inammissibilità dell'intervento tardivo produrrebbe l'illogica conseguenza per cui un eventuale surplus andrebbe restituito al debitore pur a fronte di crediti insoddisfatti, il che urta contro l'essenza stessa del processo esecutivo.
      Peraltro, non può neppure dirsi che rispetto a interventi tardivi non vi sarebbe un momento di controllo da parte del giudice dell'esecuzione poiché, fero restando il controllo del giudice sul tutolo esecutivo, il debitore ha comunque a disposizione lo strumento di cui all'art. 512 c.p.c.
      Così ricostruito il dato normativo, e venendo alla domanda, non crediamo che il creditore intervenuto tardivamente possa provocare atti di impulso della procedura e chiedere la vendita del compendio pignorato, a meno che non venga pronunciata la decadenza del debitore dal beneficio della conversione.
      Invero, come si è visto, con la conversione del pignoramento il debitore acquisisce il diritto potestativo (previsto dall'art. 495 c.p.c.) di vedere liberate le cose dal pignoramento con il versamento della somma determinata dal giudice dell'esecuzione, diritto che sarebbe negato ove si riconoscesse al creditore intervenuto (il quale partecipa alla distribuzione del ricavato nei limiti suddetti) di chiedere la vendita del compendio pignorato.
      Inoltre, se si ragionasse in questi termini, si produrrebbe un effetto opposto al forte favore espresso dal legislatore per l'istituto.
      Ne consegue che il creditore titolato, ove interessato ad agire per la tutela esecutiva del proprio credito, dovrà procedere ad un pignoramento successivo.
      In questa ipotesi accade, normalmente, che il debitore o propone una seconda istanza istanza di conversione in seno alla seconda procedura esecutiva, oppure interrompe i pagamenti (maturando la consapevolezza che anche pagando non eviterà la vendita del cespite).
      In questo ultimo caso i due procedimenti vengono riuniti per la prosecuzione dell'esecuzione.
      Se invece in ipotesi il debitore continua a pagare le rate, riteniamo che alla riunione dei procedimenti non può darsi corso in quanto mancherebbe il presupposto della riunione, rappresentato dall'identità di oggetto dei due procedimenti, identità che qui almeno in prospettiva mancherebbe perché l'oggetto della procedura interessata dalla conversione verrebbe ad essere una somma di danaro.