Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Comunicazione Udienza Approvazione Proposta Progetto Distribuzione

  • Giovanna Antonini

    AVEZZANO (AQ)
    14/04/2023 19:20

    Comunicazione Udienza Approvazione Proposta Progetto Distribuzione

    Gentilissimi,
    in riferimento all'art.596 cpc srecita :"....Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni....."
    Mi domando quindi se per Comunicazione della data di udienza e trasmissione del Progetto si debba intendere Notifica tramite Ufficiale Giudiziario o qualsiasi altra modalità (Pec...).
    Grazie per la disponibilità
    Cordiali saluti

    Giovanna Antonini

    • Zucchetti SG

      17/04/2023 15:58

      RE: Comunicazione Udienza Approvazione Proposta Progetto Distribuzione

      Nella formulazione risultante delle modifiche apportate dal d.lgs 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) l'art. 596 c.p.c. prevede che "il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione".
      Aggiunge che nei successivi 10 giorni "il giudice dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato".
      A questo punto "Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione".
      La norma non prevede alcuna forma speciale di comunicazione dell'audizione delle parti, sicché deve applicarsi il principio delle libertà delle forme.
      Ciò detto, è evidente che il professionista delegato dovrà avere cura di scegliere un mezzo che gli garantisca la possibilità di dimostrare di aver correttamente adempiuto all'onere di convocazione, sicché dovrà essere sua premura utilizzare strumenti utili a questo fine, come la pec o la raccomandata.
      Aggiungiamo che, tuttavia, ove l'ordinanza di vendita abbia prescritto a questo fine specifiche modalità, le stesse dovranno essere osservate non tanto ai fini della validità della comunicazione (per la quale è sufficiente che l'atto abbia raggiunto il suo scopo, come richiesto dall'art. 156, comma terzo, c.p.c.) quanto ai fini del rispetto delle prescrizioni del giudice, cui il delegato è tenuto.
      • Lisa Prosperi

        Roseto degli Abruzzi (TE)
        30/05/2023 13:51

        RE: RE: Comunicazione Udienza Approvazione Proposta Progetto Distribuzione

        Buon pomeriggio,
        in merito alle novità apportate, incluse le modifiche all'art.596 cpc, dal d.lgs 149/2022 si chiede conferma che si applicano alle procedure avviate dal 28/02/2023. Pertanto, se ad oggi sto procedendo al deposito del progetto di riparto posso applicare la precedente versione e quindi la comunicazione alle parti può esser fatta con il mero deposito in cancelleria del progetto.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          01/06/2023 05:29

          RE: RE: RE: Comunicazione Udienza Approvazione Proposta Progetto Distribuzione

          Alla fattispecie descritta nella domanda non si applicano le disposizioni della "Riforma Cartabia".
          L'art. 1, comma 380 della Legge di Bilancio 2023 (l. 29 dicembre 2022, n. 197) ha modificato la disciplina transitoria di cui agli artt. 35 e ss. D.lgs. n. 149/2022 anticipando l'operatività della riforma al primo marzo 2023, anziché al 30 giugno 2023 confermando che la previsione normativa si applicherà solamente ai procedimenti introdotti a partire da tale data.

          Viceversa, per i procedimenti pendenti, si continuano ad applicare le disposizioni anteriormente vigenti.
          Per i precetti, le nuove norme valgono per quelli notificati a partire dal primo marzo 2023.
          Nel dettaglio, al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sono apportate le seguenti modifiche:
          a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
          art. 35. – (Disciplina transitoria) – 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
          Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.