Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

conversione pignoramneto immobiliare

  • Paolo Alessi

    avola (SR)
    28/06/2024 09:56

    conversione pignoramneto immobiliare

    Buongiorno, assito il creditore procedente in una esecuzione immobiliare con conversione del pignoramento, conclusasi con l'integrale pagamento del debito da parte del debitore esecutato e con conseguente provvedimento di estinzione della procedura e ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
    E' sorta questione in ordine alla parte tenuta a sostenere le spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento, se il creditore procedente o il debitore esecutato.
    Gradirei la Vs opinione.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      30/06/2024 10:21

      RE: conversione pignoramneto immobiliare

      Per rispondere alla domanda occorre muovere dalla premessa (di cui peraltro la domanda stessa è testimonianza) per cui la conversione del pignoramento è istituto ricorsivo nella prassi, e proprio per questo è tanto arato quanto ancora criptico.
      In esso confluiscono esigenze solo in parte, o solo apparentemente, convergenti. Infatti, si sarebbe indotti a ritenere, prima facie, che in una comunanza di prospettive esso perimetri un terreno nel quale tutti si muovono nella stessa direzione: il creditore pretende l'adempimento, il debitore vuole pagare tutto il dovuto, comprese le spese di procedura.
      Questo è certamente vero, ma non ogni frizione è esclusa, anzi.
      A ciò si aggiunge un tessuto normativo (pressoché integralmente circoscritto alla previsione di cui all'art. 495 c.p.c.) tutto sommato scarno, evidentemente (troppo) fiducioso nel fatto che a fronte di un debitore pronto a metter mano al portafogli non v'era molto da normare se non quanto necessitasse a scongiurare strumentalizzazioni.
      In realtà, la copiosa casistica di un istituto molto utilizzato ha disvelato tanti coni d'ombra, taluni gravidi di implicazioni sistematiche.
      La conversione del pignoramento costituisce un'alternativa alla liquidazione del bene staggito. Essa, cioè, si pone come strumento alternativo alla vendita del compendio pignorato.
      Questo vuol dire che, a dispetto di quanto potrebbe ritenersi ad una prima analisi, la conversione non ha finalità solutoria, come invece il pagamento a mani dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 494 c.p.c.: Piuttosto, si tratta di strumento con il quale, semplicemente, si sostituisce l'oggetto del pignoramento (non più un bene mobile od immobile o un credito ma una somma di denaro) eliminandosi la relativa fase liquidatoria, resa superflua dalla soggezione a pignoramento di una somma corrispondente al totale di tutti i crediti, i quali quindi vanno posti sullo stesso piano, ad onta delle eventuali prelazioni sostanziali che assistono alcuni fra essi.
      La precisazione in ordine alla finalità dell'istituto non ha funzione di mera ordinazione sistematica, ma implica una conseguenza pratica rilevante, individuabile nel fatto che il debitore conserva la facoltà di contestare il credito e di riservarsi la ripetizione delle somme in esito alle sorti del giudizio nel quale la contestazione è incardinata.
      Tale facoltà si concretizza sia nel diritto del debitore stesso di proporre l'opposizione all'esecuzione, sia nel diritto di proporre controversie distributive ai sensi dell'art. 512 c.p.c., la qual ultima facoltà
      presuppone peraltro che all'esito della sostituzione debba esservi una fase distributiva.
      Dalla natura non solutoria dell'istituto discendono inoltre ulteriori inevitabili precipitati: la riserva di contestazione non dev'essere espressa nella domanda di conversione (a differenza di quanto accade ai sensi dell'art. 494 c.p.c. per il pagamento a mani dell'ufficiale giudiziario); il terzo, in generale, non è legittimato alla domanda di conversione, salvo il caso di esecuzione promossa ex art. 602 c.p.c., (in cui però egli è parte del processo esecutivo); la conversione non comporta l'estinzione del credito, che semmai consegue solo alla successiva fase della distribuzione, una volta risolta l'eventuale contestazione.
      Sempre sul piano generale, occorre sottolineare come l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio che ha colpito il cespite pignorato si produce solo a seguito del pagamento integrale di quanto stabilito nell'ordinanza di conversione.
      L'affermazione, apparentemente ovvia, sta a significare che fino a quando l'ultima rata non sia versata, oggetto del pignoramento rimangono i beni originariamente staggìti, oltre che il denaro via via versato. Lo ricaviamo dall'art. 495 sesto comma, laddove si afferma che "le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma".
      Inoltre, nelle more del sub-procedimento, anche a seguito dell'ordinanza di conversione e per tutta la durata dell'eventuale rateizzazione, il custode permarrà nei suoi poteri e nei suoi compiti, e addirittura potrebbe insorgere la necessità di nominarlo (es. per riscuotere i canoni e gestire la locazione del bene pignorato).
      Dal punto di vista della struttura, il sub-procedimento di conversione si articola in tre fasi.
      Quella introduttiva è rappresentata da un'istanza del debitore, (la quale pone il tema della difesa tecnica).
      All'istanza segue una fase di delibazione da parte del g.e. che emetterà poi l'ordinanza di conversione a seguito di un'udienza.
      Infine, il procedimento si conclude con una ulteriore udienza per la verifica dell'adempimento alla conversione, anche se questa non è una fase sempre necessaria. Per esempio, potrebbe non esserlo quando il debitore versa il dovuto in una unica soluzione, oppure quando il creditore deposita una istanza nella quale chiede l'assegnazione delle residue somme presenti sul conto della procedura, dichiarando che tutto è stato versato. In questo caso, poiché è già il creditore che dichiara che sul conto vi sono somme sufficienti a soddisfarlo integralmente, l'udienza di verifica non è necessaria, a meno che non vi siano intervenuti, i quali invece potrebbero eccepire che il pagamento non sia stato integrale.
      Intervenuta la verifica potrà essere dichiarata la liberazione del bene (salva l'ipotesi, rarissima, del versamento all'udienza dell'intero importo) e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, con l'avvertenza che qui non si produce l'effetto purgativo dalle trascrizioni pregiudizievoli, proprio del solo art. 586 c.p.c., né il vincolo ipotecario si trasferisce sulle somme versate. Così Cass. 10 agosto 2007, n. 17644, a mente della quale "in tema di non completamento della procedura di conversione del pignoramento, per non avere il debitore proceduto ai versamenti ordinati dal giudice dell'esecuzione nella loro integralità, le somme comunque versate ai sensi dell'art.495 cod. proc. civ., pur appartenendo al vincolo del pignoramento, non divengono gravate del diverso vincolo ipotecario esistente sui beni immobili pignorati".
      La cornice dell'istituto, così riassunta, deve essere coordinata con la previsione di cui all'art. 95 c.p.c., a mente del quale "Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile".
      Questa norma, unita alla previsione di cui al comma primo dell'art. 495, a mente del quale il debitore che voglia ottenere la conversione deve versare, oltre all'importo dei crediti, anche le "spese di esecuzione" tra le quali chiaramente rientrano anche quelle del pignoramento (che a norma dell'art. 555 c.p.c. si compie con la notifica e successiva trascrizione), porta ad ritenere che le spese di cancellazione del pignoramento gravino necessariamente su debitore, perché: anche la cancellazione è una spesa dell'esecuzione (cioè una spesa del processo esecutivo); diversamente opinando il creditore non riceverebbe tutto il dovuto (credito più spese) ma una somma inferiore, decurtata cioè dei costi di cancellazione del pignoramento.