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Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO
pignoramento partcipazioni in SICAF
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Mario Tappino
genova28/01/2025 17:18pignoramento partcipazioni in SICAF
Buonasera
come curatore di un Fallimento mi si pone un problema abbastanza particolare: un debitore della Procedura risulta aver conferito tutti i propri immobili (stimati in circa 3 milioni di euro) in una SICAF ricevendo in cambio quote di partecipazione in tale società, su cui vorrei cercare di soddisfare il credito del Fallimento (oltre 1 milione).
E' possibile il pignoramento delle quote della SICAF?
in caso affermativo, con quali modalità si deve procedere?
quale è la normativa di riferimento (io non la trovo)?
Grazie molte, cordiali saluti.
MT
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Zucchetti Software Giuridico srl
30/01/2025 17:46RE: pignoramento partcipazioni in SICAF
Va premesso che le Sicaf (acronimo di Società di investimento a capitale fisso) rappresentano una forma di gestione collettiva del risparmio. Si tratta a tutti gli effetti di società per azioni il cui regime di base discende dal diritto comune societario, derogato tuttavia in più punti dalla disciplina speciale. Le Sicaf rappresentano, assieme alle sicav, una delle due forme che gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono assumere in base alla disciplina del testo unico finanziario.
E se hanno sostanzialmente una disciplina ibrida, in quanto da un lato sono società per azioni e dall'altro organismi di investimento collettivo si ritrova per la prima volta nel sistema europeo, e risale agli anni 50.
Esse sono apparse nel panorama normativo nazionale dopo l'emanazione, nel 2011, della Direttiva AIFM (Dir. 2011/61/UE).
Le deroghe al modello societario si ispirano al fatto che la sicaf è un organismo che, almeno nella sua primigenia configurazione, si rivolge alla raccolta diffusa di capitali presso il pubblico, di tipo "aperto" (dunque, soggetto alla continua variabilità del patrimonio) e che persegue una politica di investimento diversificata, da svolgersi all'insegna della ripartizione e del contenimento del rischio, e con una connotazione tipicamente finanziaria.
Dunque i caratteri fondamentali della Sicaf sono: la raccolta di capitale, la pluralità di investitori, una politica di investimento definita a beneficio degli investitori e la possibilità di esercitare la propria attività senza richiederne autorizzazione in uno Stato Membro di cui all'art. 5 Dir. 2009/65/CE.
Al fine di meglio circoscrivere la nozione di Oicr, utili indicazioni interpretative promanano dalle Linee Guida elaborate dall'ESMA (cfr. ESMA/2013/611 "Orientamenti sui concetti chiave della direttiva GEFIA", di seguito anche "Linee Guida ESMA"), in cui l'Autorità indica gli elementi-chiave che si rinvengono nella definizione di cui all'art. 4 Direttiva AIFM, e segnatamente: la nozione stessa di organismo di investimento collettivo; la nozione di raccolta di capitale; la pluralità di investitori; la politica di investimento determinata.
Con specifico riguardo alle Sicaf, e al crinale che le divide dalle società azionarie di diritto comune, assumono rilievo i punti che attengono alla nozione generale di OIC, e alla "politica di investimento determinata". In particolare, e con riguardo al punto (i) della richiamata definizione contenuta all'art. 4 della medesima Direttiva AIFM, secondo le Linee Guida ESMA (par. 12) "le seguenti caratteristiche, se possedute nella loro totalità da un organismo, dovrebbero dimostrare che l'organismo è un organismo di investimento collettivo, menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva GEFIA. Le caratteristiche sono le seguenti:
(a) l'organismo non ha uno scopo commerciale o industriale generale;
(b) l'organismo aggrega il capitale raccolto dai suoi investitori per investirlo al fine di generare un rendimento aggregato per detti investitori e
(c) i detentori di quote o gli azionisti di un organismo – in qualità di gruppo collettivo – non hanno discrezionalità o un controllo su base giornaliera. Il fatto che a uno o più, ma non a tutti i detentori di quote o gli azionisti menzionati, vengano concessi una discrezionalità o un controllo su base giornaliera non dovrebbe essere considerato come dimostrazione che l'organismo non è un organismo di investimento collettivo".
Rispetto al regime di base previsto dal codice civile, le deroghe che caratterizzano le Sicaf possono essere così sintetizzate:
la deroga all'art. 2342, comma 2, c.c. concernente l'obbligo immediato di esecuzione dei conferimenti in denaro (ex art. 35-quinquies, comma 4, lett. e, TUF, riferito alle sole Sicaf riservate);
la deroga alla disciplina dell'art. 2356 c.c. con riferimento alla responsabilità solidale dell'acquirente delle azioni non interamente liberate (cfr. 35-quinquies, comma 5, TUF, ma, stavolta, con riferimento alle sole Sicaf non riservate);
le regole speciali che disciplinano la creazione di "comparti di investimento" (art. 35-quinquies, comma 4, lett. c, TUF).
Sussistono anche deroghe al diritto societario relativamente ai conferimenti.
Ad esempio, una prima deroga riguarda l'art. 2342, comma 2, c.c. con riguardo ai conferimenti da eseguire in sede di costituzione: l'art. 35-bis, comma 4, TUF, prevede infatti che "il capitale iniziale deve essere interamente versato". Una seconda deroga è contenuta nell'art. 35-quinquies, comma 4, lett. e), TUF, il quale dispone che lo statuto delle sole Sicaf riservate può prevedere, "fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 4, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento".
Anche la disciplina delle azioni è sostanzialmente modellata sulle regole del diritto comune, salve alcune deroghe del tuf, che però non riguardano la pignorabilità delle stesse.
Quanto affermato ci consente di ritenere, pertanto, che il pignoramento delle azioni della Sicaf seguirà le regole generali.
Così, le azioni al portatore saranno pignorate alla stregua di beni mobili del debitore, e quindi il vincolo si determinerà mediante il loro spossessamento ed annotazione del vincolo sul titolo. Invero, a norma dell'art. 1997 c.c. il pegno, il sequestro ed il pignoramento dei titoli di credito non hanno effetto se non si attuano sul titolo.
In questo caso, l'ufficiale giudiziario rivolgerà al debitore l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. e provvederà allo spossessamento materiale del bene, redigendo il relativo processo verbale.
La Corte di cassazione ha ritenuto che anche per le azioni nominative il pignoramento si perfezioni mediante lo spossessamento del titolo, aggiungendo tuttavia che esso diviene opponibile ai terzi in forza della doppia annotazione sul titolo medesimo e nel libro dei soci (Cass., 23.7.1996, n. 6596. La previsione richiamata dalla citata giurisprudenza è del resto conforme al disposto dell'art. 2024, 1° comma, c.c.).
Se poi il pignoramento cade su titoli azionari detenuti da un terzo (come normalmente accade), si seguirà la procedura di cui agli artt. 543 e seguenti c.p.c., e così il pignoramento si perfezionerà mediante notificazione al debitore ed al terzo, il quale diventerà ex lege custode dei titoli medesimi in forza dell'art. 546, 1° co., c.p.c.
Ove poi l'azione non sia stata accompagnata, in forza della previsione di cui all'art. 2346, 1° co., c.c., (che consente allo statuto delle società non quotate di escludere l'emissione del titolo documentale incorporante l'azione) dall'emissione del relativo supporto materiale, si ritiene in dottrina che il pignoramento debba eseguirsi sulla falsariga del pignoramento di quote di s.r.l., dunque con notificazione del pignoramento al socio ed alla società e contestuale iscrizione nel registro delle imprese (cui si accompagna comunque l'annotazione nel registro dei soci).
Con riferimento, più in generale, alle azioni dematerializzate, ex art. 28, 2° co. d.lgs. 24.6.1998, n. 213 (il quale prevede che gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentari non possono più essere rappresentati da titoli), occorre muovere dalla previsione dell'art. 2355, 5° co., c.c., a norma del quale il trasferimento "si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari". Detti conti sono tenuti dagli istituti di credito, i quali a norma del regolamento congiunto Consob Banca d'Italia del 22.2.2008, per ogni titolare devono accendere conti separati su cui registrare gli strumenti gravati da vincoli.
Sulla scorta di questi elementi si ritiene in dottrina che il pignoramento, de coinvolgere necessariamente l'intermediario (unico soggetto abilitato ad eseguire sul conto le registrazioni delle operazioni che interessano il titolo) e debba svolgersi secondo le regole del pignoramento presso terzi. Pertanto, si eseguirà mediante la notifica, al debitore ed all'intermediario, dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c., a seguito della quale il terzo intermediario assumerà la veste di custode ai sensi dell'art. 546 c.p.c., procederà a registrare il vincolo nell'apposito conto, renderà la dichiarazione di capienza di cui all'art. 547 c.p.c..-
Mario Tappino
genova02/02/2025 16:28RE: RE: pignoramento partcipazioni in SICAF
Grazie molte per la risposta, ma volevo chiedere una precisazione ulteriore: come faccio a risalire alla Banca intermediaria, a cui è necessario notificare il pignoramento presso terzi? nel caso non riesca a trovarla, posso notificare il pignoramento solo al debitore, al fondo e alla SGR?
Grazie mille
MT-
Zucchetti Software Giuridico srl
04/02/2025 11:15RE: RE: RE: pignoramento partcipazioni in SICAF
Poiché si tratta di andare alla ricerca della Banca intermediaria, occorrerà procedere nei modi tradizionali. Suggeriamo altresì di percorrere la strada dell'art. 492-bis cpc.
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