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Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO
Chiusura atipica dell'espropriazione e prescrizione - Separazione delle posizioni degli esecutati
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Lorenzo Tasciotti Ceccano
Latina13/02/2025 13:30Chiusura atipica dell'espropriazione e prescrizione - Separazione delle posizioni degli esecutati
In una EI con diverse procedura riunite, diversi creditori, diversi titoli e diversi esecutati su molti beni immobili, viene RIGETTATA L'ISTANZA DI VENDITA relativamente ai beni non ancora venduti perchè nessuno ha rinnovato le trascrizioni dei pignoramenti nel ventennio; ma un bene è stato aggiudicato e si procede alla distribuzione delle somme.
E' noto che, "in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c."
Nel caso descritto, si applica la citata teoria dell'effetto istantaneo dell'interruzione della prescrizione? oppure, visto che si è comunque arrivati in parte alla conclusione della EI, l'effetto interruttivo permanente?
In particolare, visto che titoli, creditori ed esecutati, formano masse diverse, si può ipotizzare un effetto interruttivo permanente solo per quei crediti portati contro l'esecutato il cui bene è stato aggiudicato, mentre effetto interruttivo istantaneo per quei crediti che, anche se azionati nella medesima EI derivante dalla riunione di più EI, erano portati contro esecutati non coinvolti dal bene aggiudicato?
In sostanza, è possibile "separare" le diverse posizioni degli esecutati come se fossero azioni esecutive diverse?
In tale ottica, sarebbe corretto ritenere che se un titolo era portato anche contro l'esecutato il cui bene è stato aggiudicato, allora si è avuta interruzione della prescrizione anche contro gli altri condebitori solidali (ex art. 1310 c.c.), mentre i titoli portati contro altri soggetti (comunque esecutati ma i cui beni non sono stati aggiudicati) non godono di tale interruzione della prescrizione?-
Zucchetti Software Giuridico srl
16/02/2025 19:12RE: Chiusura atipica dell'espropriazione e prescrizione - Separazione delle posizioni degli esecutati
È noto che La l. n. 69/2009 ha introdotto, tra l'altro, due nuove norme nel codice civile, e cioè gli artt. 2668-bis e 2668-ter .
L'art. 2668-bis c.c., rubricato "Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale", dispone che "la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data» e che «l'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine".
L'art. 2668-ter c.c., rubricato "Durata dell'efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili", si limita a prevedere che: "le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili".
Per effetto di queste previsioni la durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, si allinea a quella dell'efficacia dell'iscrizione ipotecaria (artt. 2847 c.c.), della trascrizione dell'atto di opposizione alla donazione (art. 563, ultimo comma, c.c.), nonché al termine – pur sempre ventennale – di prescrizione dei diritti reali su cosa altrui (artt. 954, ultimo comma, 970, 1014, n. 1, 1073, primo comma c.c.), di prescrizione dell'ipoteca sui beni acquistati da terzi (art. 2880 c.c.), necessario per usucapire (art. 1158 c.c.).
Con sentenza n. 4751 dell'11/3/2016, n. 4751, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione relativa agli effetti del decorso del ventennio sulle procedure pendenti, ritenendo che la mancata rinnovazione della trascrizione comporta l'estinzione del giudizio, restando preclusa la possibilità per l'interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione.
Ed allora per affrontare il caso prospettato, occorre muovere dalla premessa per cui la prescrizione riguarda il credito in quanto tale.
Se si muove da questa premessa, e se si considera che il pignoramento è domanda giurisdizionale con la quale si chiede l'attuazione coattiva del credito, riteniamo che l'effetto interruttivo istantaneo di cui all'art. 2945 comma 3 si determina per quei crediti contenuti negli atti di precetto prodromici a quei pignoramenti non rinnovati.
Certamente, resta salva l'applicazione dell'art. 1310 c.c., ma con la precisazione che comunque questa norma non impedirà, sul versante processuale, la declaratoria di estinzione della procedura rispetto ai cespiti non ancora aggiudicati allo spirare del ventennio.
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