Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

pignoramento presso terzi

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    04/02/2024 22:54

    pignoramento presso terzi

    il fallito è stato oggetto di pignoramento presso terzi, per IMU non pagato, CON ORDINE DI PAGAMENTO(art.9 R.D. n.639/1910 – art. 72 bis D.P.R. n.602/1973) presso il datore di lavoro che ha reso dichiarazione positiva con regolare versamento mensile di 1/5. L'istante è società di riscossione del comune di residenza (no AE)
    Contestualmente l'atto viene notificato ad altri terzi banca+ poste che rendono dichiarazione positiva.
    Il fallito non sapeva che i pignoramenti avessero interessato anche gli istituti, perchè hanno bloccato dei depositi cointestati con il padre (nel caso delle poste) e depositi personali (con la banca ) che non controllava, ho avuto io -CF- adesso contezza della situazione .
    I depositi sono stati svincolati dagli istituti e pagati all'istante.
    quindi l'istante ha visto il suo pignoramento pagato ben 3 volte, senza rifiutare i pagamenti.
    Vi chiedo qual'è la procedura in caso di pignoramento verso terzi posto da un' agente di riscossione incaricato.
    Il debitore avrebbe dovuto ricevere copia dei pignoramenti notificati a tutti i terzi? premetto che agli atti ci sono soltanto gli accertamenti per il sollecito pagamento ricevuti.
    l'istante è obbligato a comunicare al debitore i nominati dei terzi pignoramenti?
    dopo dichiarazione del terzo, in questo caso datore di lavoro, l'istante è tenuto a svincolare gli altri destinatari dei pignoramenti ? dandone comunicazione al debitore
    se l'istante non comunica i nominativi dei terzi pignorati non potrò mai sapere quante volte ha ricevuto il pagamento anche perchè ho il dubbio che sia stato fatto anche all'INPS perchè all'epoca il fallito aveva delle indennità da riscuotere .
    se tutti i terzi comunicano positivamente da chi l'istante deve prendere le somme.
    ho tentato di mettermi in contatto con la società di riscossione ma senza esito, credo che l'istante debba restituire le somme con gli interessi.
    la mancata collaborazione dell'istatne mi fa pensare che si potrebbe paventare anche una truffa da parte loro .
    grazie
    spp
    • Zucchetti SG

      07/02/2024 09:37

      RE: pignoramento presso terzi

      Il pignoramento presso terzi così detto esattoriale, benché disciplinato, in parte, dalle speciali disposizioni di cui gli artt. 72 – 75-bis d.P.R. 29.9.1973, n. 602 è comunque un vero e proprio processo esecutivo, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo" (C. 26549/2021).
      La peculiarità del pignoramento presso terzi avviato dall'agente della riscossione si concretizza, essenzialmente, nella espansione dei poteri di quest'ultimo, tipica delle esecuzioni a lui affidate: alla citazione a comparire (o a rendere la dichiarazione) si sostituisce l'ordine di pagamento, dandosi così luogo ad una fattispecie complessa, che si perfeziona con la notifica dell'atto di pignoramento ed il successivo pagamento da parte del terzo, ovvero con l'intervento del Giudice, con il ripristino delle forme ordinarie, per l'ipotesi, prevista al secondo comma dell'art. 72, di inottemperanza da parte del terzo all'ordine diretto di pagamento.
      Ne deriva, quale necessario corollario, che con l'ordine di pagamento diretto si assoggetta immediatamente il credito ad espropriazione; l'ordine stesso è l'atto iniziale della procedura esecutiva esattoriale (in giurisprudenza v. C. 2857/2015).
      Queste premesse consentono di rispondere compiutamente alla domanda.
      Benché la norma preveda che l'ordine di pagamento sia notificato al terzo, tacendo in ordine alla posizione del debitore, si ritiene che la notificazione debba essere comunque effettuata anche nei confronti del debitore iscritto a ruolo, analogamente a quanto previsto dall'art. 543 c.p.c. (taluni, addirittura osservano che l'ordine di pagamento dovrebbe essere preventivamente notificato al debitore).
      In caso contrario si creerebbe, evidentemente, un vuoto di tutela, posto che il debitore potrebbe rimanere all'oscuro di essere stato, definitivamente, espropriato dei propri beni. Peraltro, tale conclusione appare avvalorata dalla natura prevalentemente giurisdizionale, che viene attribuita dalla giurisprudenza alla procedura "speciale" in questione.
      In questi termini si esprime anche la giurisprudenza, secondo la quale «necessario destinatario della notificazione dell'ordine di pagamento» deve «essere anche il debitore esecutato»: infatti, «si tratta di un'interpretazione che, oltre a preservare la norma da possibili dubbi di incostituzionalità, è coerente con l'attribuzione all'ordine di pagamento diretto della funzione di atto iniziale di un procedimento espropriativo, che deroga al disposto dell'art. 543 c.p.c. soltanto quanto al contenuto, nei limiti richiamati dall'art. 72 bis, non anche quanto alla necessità della notificazione dell'atto al terzo ed al debitore» (Cass. 2857/2015).
      Orbene, nel caso di specie, se il creditore pignorante ha ricevuto plurimi pagamenti eccedenti il credito, si è verificata una percezione indebita, che deve essere restituita.
      Se l'agente della riscossione si rifiuta di collaborare, si potrebbe pensare di eseguire una istanza di accesso al comune per velocizzare i tempi.
      • Silvia Pecora Polese

        Salerno
        07/02/2024 22:12

        RE: RE: pignoramento presso terzi

        Vi ringrazio per la risposta nel caso in esame il debitore non ha ricevuto nessuna notifica è stato il datore di lavoro a comunicare il pignoromante e Solo io mio sono accorta dell'esproprio presso banca e Posta.
        E' questo il caso di di annullabilità del pignoramento? con ricorso al GE oppure in Commissione tributaria anche se non si tratta di AE.
        Inoltre il debitore avrebbe dovuto ricevere la notifica del pignoramento con indicato tutti i nomi dei terzi pignorati vero?

        cosa si intende per istanza di accesso al comune? ho provato a contattare il comune ma mi dicono che la riscossione è affidata ad agente esterno e loro non possono intervenire

        grazie mille
        spp
        • Zucchetti SG

          10/02/2024 10:49

          RE: RE: RE: pignoramento presso terzi

          Il problema che si pone in questo caso è che la procedura esecutiva si è conclusa, e verosimilmente sono decorsi anche i termini di cui all'art. 617 c.p.c. per promuovere una eventuale opposizione agli atti esecutivi.
          Occorrerebbe allora comprendere se, per effetto dei plurimi pignoramenti eseguiti, il comune, per il tramite dell'agente della riscossione, abbia incassato somme maggiori dei crediti vantati nei confronti del contribuente.
          È questa la ragione per cui suggerivamo l'esercizio di un diritto di accesso, a mezzo del quale richiedere al comune (il quale a tal fine è obbligato ad assumere informazioni presso l'agente della riscossione): quanti atti di pignoramento abbia eseguito e nei confronti di quali terzi; quali importi siano stati pagati per effetto di questi pignoramenti.
          Accertato questo, ove risultassero incassi superiori a crediti, occorrerebbe interrogarsi sulla possibilità di agire per la ripetizione della differenza, e cioè per la restituzione delle somme riscosse in forza di pignoramenti azionati dopo l'intervenuta estinzione del debito per effetto dei precedenti pignoramenti.
          Si tratta tuttavia di un percorso giurisdizionale impervio, atteso che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale "In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata" (Cass, sez. III, 23.8.2018, n. 20994).
          È ben vero che in giurisprudenza è stato pure affermato che "Nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione" (Cass., sez. III, 09/07/2020, n. 14601). Tuttavia, come vede, il caso affrontato era particolare, atteso che esso riguardava la caducazione del titolo solo provvisoriamente esecutivo.
          • Silvia Pecora Polese

            Salerno
            12/02/2024 17:18

            RE: RE: RE: RE: pignoramento presso terzi

            Vi ringrazio per la risposta

            se di contro il procedimento non fosse ancora decaduto, se il datore ancora versasse le quote fino al raggiungimento della somma pignorata quale sarebbe la procedura in questo caso -ovvero se anche altro terzo pignorato avesse già bloccato e versato all'istante la cifra?-

            il debitore deve ricevere copia del pignoramento con indicato tutti i terzi pignorati è questa causa di illeggitttimità del pignoramento con ricorso al GE oppure in Commissione Tributaria anche se decorsi anche i termini di cui all'art. 617 c.p.c.

            l'istante deve comunicare al pignorato l'elenco di tutti i terzi pignorati e l'esito se positivo o meno del pignoramento?

            grazie mille
            spp
            • Zucchetti SG

              16/02/2024 07:36

              RE: RE: RE: RE: RE: pignoramento presso terzi

              Come dicevamo, se per effetto di precedenti pignoramenti il creditore dovesse aver riscosso quanto dovutogli, la circostanza potrebbe essere oggetto di una opposizione all'esecuzione, e norma dell'art. 615, comma secondo, c.p.c., poiché con essa verrebbe a contestarsi la sopravvenuta caducazione del diritto del creditore ad agire esecutivamente, per il venir meno di una condizione dell'azione (id est la titolarità di un credito).
              La mancata notifica dell'atto di pignoramento, inoltre, è causa di opposizione agli atti esecutivi da promuoversi davanti al giudice dell'esecuzione. A questo proposito ricordiamo che la giurisprudenza ha recentemente affermato (in un caso che tuttavia riguardava una espropriazione presso terzi "ordinaria") "che Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.), sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore" (Cass., sez. III, 27 novembre 2023, n. 32804).
              Infine, quanto all'ultimo quesito, ribadiamo che in realtà il problema non dovrebbe porsi, nel senso che il creditore dovrebbe notificargli tutti i pignoramenti, e dunque in questo modo egli avrebbe conoscenza di tutti i terzi pignorati.