Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

DIVISIONE ENDOESECUTIVA - INTERVENTO AUTONOMO PER USUCAPIONE

  • Diego Giugliano

    TIVOLI (RM)
    14/05/2023 16:12

    DIVISIONE ENDOESECUTIVA - INTERVENTO AUTONOMO PER USUCAPIONE

    Buonasera,
    in una divisione endoesecutiva il giorno prima della prima udienza si costituisce un terzo con atto di intervento in cui si propone in via riconvenzionale l'acquisto per usucapione di uno dei beni che formano la massa dei beni pignorati pro quota (1/2 al debitore esecutato; 1/2 al terzo comproprietario non debitore).
    1.La domanda è ammissibile pur se proposta oltre il termine di giorni venti prima dell'udienza? (l'intervenuto motiva il non rispetto del termine per aver avuto conoscenza quello stesso giorno della pendenza della divisione endoesecutiva);
    2. è compatibile la domanda di usucapione nell'ambito di una divisione endoesecutiva di beni ricandenti in comunione ordinaria e non ereditaria? (i beni sono in proorietà indivisa in capo a due fratelli che realizzarono il fabbricato).
    Grazie della cortese risposta.
    Diego gIUGLIANO
    • Zucchetti SG

      15/05/2023 15:06

      RE: DIVISIONE ENDOESECUTIVA - INTERVENTO AUTONOMO PER USUCAPIONE

      Per rispondere all'interrogativo formulato occorre muovere dalla lettura dell'art. 268 c.p.c. il quale dispone che l'intervento può aver luogo finché non vengano precisate le conclusioni. È chiaro, naturalmente, che l'intervento del terzo non può essere causa di rallentamento della procedura, ed è per questo che in forza di quanto previsto dal secondo comma del citato art. 268, il terzo non può compiere atti che non sono più consentiti alle altre parti.
      Dunque, in linea generale, il terzo può intervenire ma sconta le medesime preclusioni processuali che sono maturate per le altre parti del procedimento.
      Sennonché, l'aggancio della preclusione degli atti del terzo a quella stabilita per le altre parti,non ha ragion d'essere nel caso in cui il terzo compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio, e cioè quando si tratti dell'intervento di un litisconsorte necessario. In questo caso l'art. 268 comma secondo c.p.c. sgancia l'intervento del terzo dalle preclusioni processuali maturate per le altre parti.
      Quanto al giudizio di compatibilità, non vediamo alcun ostacolo al che la domanda possa essere introdotta anche in seno ad un giudizio di scioglimento della comunione.
      La giurisprudenza ha peraltro affermato che In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo(Cass. n. 27668 del 30/12/2009).
      Se si escludesse la possibilità dell'intervento, il terzo sarebbe costretto ad attendere la conclusione di giudizio di divisione per poi agire nei confronti dei comproprietari assegnatari delle porzioni (in caso di separazione in natura) o in caso del terzo acquirente (nel caso di vendita dell'intero e distribuzione del ricavato tra i comproprietari).
      Ricordiamo infine che secondo la giurisprudenza (Cass. n. 29325 del 13/11/2019) "Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione. Ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile"