Menu
Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO
Validità del pignoramento e della procedura
-
Chiara Fabbroni
AREZZO19/03/2025 22:04Validità del pignoramento e della procedura
Sono a porre il seguente quesito.
Una procedura esecutiva immobiliare iscritta a ruolo nel settembre 2021 (avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore) anche se la notifica del precetto e del pignoramento si collocavano a cavallo con la data del 30.06.2021, poteva ritenersi validamente iscritta o doveva ritenersi inibita ai sensi della legge emergenziale prevista nell'ambito della normativa Covid.
Ora ovviamente sono consapevole che la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della proroga della sospensione fino alla data del 30.06.2021; mi pongo solo il dubbio se qualche effetto l'originaria disciplina normativa di sospensione fino al 31.12.2021 possa avere avere effetto su quelle procedure, tipo quella in esame iscritta a ruolo nel settembre 2021 il cui precetto e pignoramento erano stati notificato prima del 30.06.2021 (anzi nello specifico il precetto è stato notificato prima mentre il pignoramento è stato portato alla notifica successivamente al 30.06.2021).
Ringrazio come sempre per il prezioso contributo.-
Zucchetti Software Giuridico srl
21/03/2025 10:19RE: Validità del pignoramento e della procedura
L'art. 54-ter introdotto dalla legge l. 24 aprile 2020, n. 27 nel corpo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 disponeva che "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore".
Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nell'ambito delle "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", all'art. 4, intitolato "Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa", ha disposto la proroga del termine di sospensione delle procedure esecutive previste dall'art. 54-ter, sostituendo alle parole "per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" le parole "fino al 31 dicembre 2020".
Infine, l'art. 13, comma 14 del decreto "Mille proroghe" (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183) ha successivamente prorogato al 30 giugno 2021 la sospensione.
I commenti che hanno avuto ad oggetto questa norma, la cui formulazione normativa ha fatto discutere sotto plurimi versanti, sembrano concordi nel ritenere che si tratta di una sospensione direttamente prevista dalla legge, dunque incasellabile nell'ambito dell'art. 623 c.p.c..; pertanto, essa opera ipso iure, ed il provvedimento del giudice si limita, per così dire, a prenderne atto.
Detto questo osserviamo che la norma non introduceva un divieto di introduzione di procedure esecutive (o di impignorabilità delle abitazioni principali del debitore): del resto, lo stesso concetto di sospensione implica una procedura pendente. Siamo quindi dell'idea che anche durante il periodo di vigenza della norma in esame, le procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore potevano essere introdotte, ferma restando l'impossibilità di seguire il loro corso fino alla scadenza della sospensione. In ogni caso, ci sembra di capire dalla domanda che la procedura esecutiva è stata introdotta, dopo il 30.6.2021.
-