Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Regime degli atti che importano vincolo di indisponibilità - articolo 2915 c.c.

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    21/02/2025 20:28

    Regime degli atti che importano vincolo di indisponibilità - articolo 2915 c.c.

    Sono a porre il seguente quesito.

    I debitori esecutati hanno acquistato un bene immobile in regime di comunione legale dei beni; e dunque ciascuno per 1/2 del diritto di piena proprietà con l'altro coniuge (quindi ciascuno per l'intero)
    Successivamente entrambi i debitori hanno stipulato un mutuo e rilasciato ipoteca volontaria ciascuno per 1/ 2 del diritto di piena proprietà; quindi sono entrambi debitori.
    Successivamente i medesmi coniugi con convenzione di negoziazione assistita del luglio 2015 e poi trascritta hanno concluso un accordo di separazione personale dei coniugi annotato nei registri del Comune; senza alcuna trascrizione nei registri immobiliari.
    Successivamente ancora nell'anno 2018 risulta annotata nell'estratto dell'atto di matrimonio la sentenza di divorzio; parimenti anche questa non vien trascritta.
    Il creditore ipotecario, avente ipoteca iscritta anteriormente alla separazione e al divorzio, e avente titolo dei confronti dei debitori trascrive il pignoramento nei confronti di entrambi i debitori per la quota di 1/2 ciascuno del diritto di piena proprietà, senza inserire la dicitura in comunione legale dei beni.
    Invero, in qualità di delegato alla vendita con complesso iter ho ritenuto corretto il pignoramento in quanto ritenendosi sciolta la comunione legale, ognuno dei debitori sarebbe divenuto proprietario ciascuno della sola quota di 1/2 del diritto di piena proprietà sul presupposto che la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari, sulla base di una parte della giurisprudenza (sez. unite del 2009), non fosse necessaria ai fini dell'opponibiltà.
    Ho peraltro escluso la ricorribilità nel caso in esame dell'articolo 2915 c.c. sul presupposto che il mutamento del regime patrimoniale non abbia comportato alcun vincolo di indisponibilità del bene immobile.
    Detto tutto questo:
    1) è corretta la mia ricostruzione e il pignoramento e la sua trascrizione?
    2) la mancata trascrizione della sentenza di divorzio potrebbe incidere sulla continuità delle trascrizioni (considerato che dovrei trasferire da 1/2 ciascuno dei debitori non più in comunione legale).
    Ringrazio come sempre

    • Chiara Fabbroni

      AREZZO
      22/02/2025 11:17

      RE: Regime degli atti che importano vincolo di indisponibilità - articolo 2915 c.c.

      Ad ulteriore precisazione ed integrazione del quesito sono a precisare che l'ipoteca volontaria che i coniugi rilasciavano a favore della banca per 1/1 e contro i medesimi era per 1/2 del diritto di piena proprietà ciascuno in comunione legale dei beni.
      Ringrazio come sempre
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      25/02/2025 09:59

      RE: Regime degli atti che importano vincolo di indisponibilità - articolo 2915 c.c.

      L'interpretazione ci sembra corretta.
      Osserviamo tuttavia quanto segue.
      In realtà probabilmente a monte l'acquisto avrebbe dovuto essere trascritto a favore di entrambi i coniugi per l'intero poiché gli acquisti compiuti separatamente dai coniugi in regime di comunione legale dei beni entrano a far parte automaticamente della comunione legale dei beni tranne che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 179 c.c.
      Detto questo, se il creditore ipotecario ha iscritto ipoteca, l'art. 2808 c.c. gli consente il così detto diritto di sequela, con la conseguenza che saranno a lui inopponibili atti dispositivi trascritti o iscritti successivamente all'iscrizione ipotecaria, ivi compreso lo scioglimento della comunione, che ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. (inserito dall'art. 2, comma 1, Legge 6 maggio 2015, n. 55) va annotato nell'atto di matrimonio.
      A questo proposito ricordiamo che secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (SU n. 21658 del 13/10/2009) questa annotazione è la sola necessaria e sufficiente a rendere opponibile lo scioglimento della comunione ai terzi, indipendentemente dalla sua trascrizione nei registri immobiliari ex art. 2647 c.c., anche se dobbiamo segnalare una pronuncia (la n. 376 del 13 gennaio 2021, n. 376) con la quale la Corte di cassazione ha ritenuto invece necessaria la trascrizione nei registri immobiliari.