Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

DECESSO CONIUGE IN COMUNIONE PRIMA DEL PIGNORAMENTO

  • Loredana Faccenda

    Campobasso
    04/03/2025 15:44

    DECESSO CONIUGE IN COMUNIONE PRIMA DEL PIGNORAMENTO

    Salve, in qualità di custode professionale procedura immobiliare in sede di controlli ipocatastali ho verificato quanto segue:
    1) l'immobile pignorato ricade in regime di comunione;
    2) il pignoramento è stato fatto (ritengo correttamente) nei confronti di un solo coniuge debitore esecutato per la quota 1/1 e la nota è conforme al pignoramento, salvo sub 3;
    3) prima del pignoramento il coniuge dell'esecutato in comunione muore ma nessuna dichiarazione è stata presentata dagli eredi (coniuge superstite e n. 2 figli) né tantomeno è risultata trascritta l'accettazione di eredità.
    Ritengo che la vicenda sinteticamente esposta ricada nella fattispecie del pignoramento in eccesso e che la procedura possa proseguire per la quota di 1/2 della proprietà nei confronti dell'esecutato, proprietà e quota che per effetto della morte del coniuge in comunione si trasforma in comunione ereditaria per quote. Tuttavia, per l'altra quota occorrerebbe nominare un curatore di eredità giacente destinatario degli avvisi nei confronti dei comproprietari. La nomina è necessaria a vostro avviso?
    Qualora si volesse coltivare l'esecuzione anche sull'altra quota occorrerebbe instaurare un giudizio di cognizione per l'accertamento dello stato di eredi e trascrivere il provvedimento di accertamento. Corretto?
    Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      06/03/2025 12:09

      RE: DECESSO CONIUGE IN COMUNIONE PRIMA DEL PIGNORAMENTO

      A nostro avviso la prospettazione è parzialmente corretta.
      Intanto, va premesso che con la morte del coniuge il regime della comunione legale si scioglie ai sensi dell'art. 191 c.c. Quindi, cade in successione solo la metà dei beni della comunione.
      Su questa metà il concorso del coniuge e dei figli è regolato dall'art. 581 c.c., a mente del quale "Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi".
      Nel caso di specie, pertanto, il coniuge del defunto è diventato titolare di ½ (per effetto dello scioglimento della comunione legale) cui va aggiunto 1/3 della restante metà. Il tutto equivale ai 2/3 dell'intero.
      Orbene, poiché il pignoramento ha colpito l'intero, la procedura può seguire il suo corso in relazione alla porzione minore di cui il debitore esecutato risulta titolare (in questi termini Cass., sez. III, 3 aprile 2015, n. 6833)
      Tuttavia poiché occorrerà procedere nelle forme del pignoramento di quota, occorre notificare ai comproprietari, l'avviso del pignoramento di cui all'art. 599 e l'invito a comparire di cui all'art. 180, comma secondo, disp. att. c.p.c., ed a questo proposito la previa nomina di un curatore dell'eredità giacente ci sembra necessaria non tanto per la notifica dell'avviso di cui all'art. 599, quanto per la notifica dell'invito a comparire.
      Infatti, mentre la finalità dell'avviso ai comproprietari è quella di evitare che costoro possano separare la loro parte, così pregiudicando le ragioni creditorie, (anche se in caso di pignoramento immobiliare analoga funzione svolge la nota di trascrizione del pignoramento, sicché il predetto avviso perde importanza nelle esecuzioni immobiliari), l'invito a comparire loro rivolto ai sensi dell'art. 180, comma secondo, disp. att. c.p.c., serve a consentire loro di "comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'art. 600 del codice" e quindi tutela il contraddittorio.
      Chiaramente, se si ottenesse un accertamento della qualità di eredi anche in capo agli altri chiamati, il problema sarebbe risolto potendosi agire esecutivamente contro costoro con la notifica del pignoramento.