Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

intervento di un creditore del creditore procedente

  • Francesca Mazzola

    RAGUSA
    08/07/2025 20:15

    intervento di un creditore del creditore procedente

    nell'esecuzione immobiliare, il procedente intende fare istanza ex art 588 cpc per l'assegnazione, non completamente satisfattiva (essendo il proprio credito maggiore rispetto a quello delle base d'asta dei beni immobili oggetto dell'asta). Nel contempo però un creditore del creditore propone intervento "sostitutivo" ex art 511 cpc, per un credito modesto in relazione a quello vantato dal procedente ed azionato nell'esecuzione.
    A questo punto, mi chiedo se l'intervento ex art 511 cpc (titolato ma non rientrante tra i crediti cui all'art. 498 cpc) sia o meno ostativo rispetto all'istanza di assegnazione 588 cpc non completamente satisfattiva.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      11/07/2025 09:24

      RE: intervento di un creditore del creditore procedente

      Il tema attiene alle interferenze della domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. sull'istituto dell'assegnazione.
      L'art. 588 c.p.c. dispone che "ogni creditore", nel termine di dieci giorni prima della data della vendita può formulare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
      A norma del successivo art. 589 c.p.c. (e dell'art. 506 c.p.c.) il prezzo da versare deve essere non inferiore alle spese di esecuzione più l'importo dei crediti aventi diritto di prelazione di grado superiore rispetto a quello dell'offerente. Fermo restanti questi limiti, il creditore può essere ammesso a versare una somma pari alla differenza tra il prezzo del bene ed il suo credito, considerato in linea capitale.
      Come si vede, il creditore che formula istanza di assegnazione non deve versare la quota parte di prezzo corrispondente al suo credito, ma solo l'importo dei crediti che hanno diritto di essergli preferiti e delle spese di esecuzione. Inoltre, vanno considerati i creditori concorrenti (nell'ipotesi in cui ad esempio il creditore che formuli istanza di assegnazione sia un chirografario, e vi siano altri chirografari tempestivi): in questo caso, egli dovrà versare una quota parte di prezzo base pari all'importo che essi avrebbero ricevuto, ove il bene fosse stato venduto al prezzo fissato per la vendita.
      Se poi il prezzo base dovesse essere superiore a questa somma, egli dovrà versare anche la ulteriore differenza, dedotto l'importo del suo credito.
      Ciò detto dell'istituto dell'assegnazione, e venendo alla domanda di sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c., va detto che essa realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale, e quindi nel diritto a concorrere alla distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione (Cass. 19.10.2006, n. 22409 Cass. 20.9.2012, n. 15932; Cass. 17-11-2020, n. 26054, e Cass. 1-8-2023, n. 23482)
      Con la domanda di sostituzione il creditor creditoris è legittimato a partecipare, in luogo del creditore sostituito, alla ripartizione della massa attiva dell'espropriazione nei limiti di quanto dovuto al creditore sostituito. Presentata una domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c., il giudice dell'esecuzione "provvede alla distribuzione" nei confronti del terzo creditore, cioè a dire attribuisce direttamente a quest'ultimo la porzione del ricavato che altrimenti (ovvero in mancanza di domanda di sostituzione) sarebbe stata devoluta al creditore sostituito.
      L'istituto ha finalità esclusivamente satisfattiva: mira cioè a consentire al terzo creditore la realizzazione, immediata e diretta, del suo diritto nei riguardi del creditore sostituito, tramite l'incameramento della somma a questi (coattivamente) dovuta dall'esecutato.
      Con la domanda di sostituzione il creditore fa valere una pretesa nei confronti di un altro creditore e richiede di subentrare nel diritto al riparto competente al proprio debitore diretto, creditore dell'esecutato.
      La domanda di sostituzione, mentre è neutra per il debitore esecutato (così Cass. 20.11.2023, n. 32143) poiché la sua posizione non cambia, non lo è affatto per il creditore cui ci si intende sostituire, poiché colui che si sostituisce chiede il versamento, in suo favore delle somme che spetterebbero al creditore sostituito.
      Così ricostruiti, ai fini che qui interessano, i due istituti, siamo dell'avviso per cui la domanda di sostituzione non può essere neutralizzata dall'istanza di assegnazione.
      A bene vedere, infatti, quando formula istanza di assegnazione il creditore non perde il diritto di concorrere nella distribuzione del ricavato ma compensa quella somma con il prezzo dovuto ai fini del trasferimento, in suo favore del cespite pignorato, compensazione che la domanda di sostituzione impedisce perché il creditore che si sostituisce ha diritto a percepire, in sede di riparto, la somma che sarebbe stata assegnata al creditore sostituito.
      Ed allora il raccordo tra i due istituti non può che operarsi onerando il creditore richiedente l'assegnazione di versare, altre alle somme di cui abbiamo detto, anche quelle che sarebbero state versate, in occasione del riparto, al suo creditore diretto.