Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

sospensione del titolo esecutivo prima dell'iscrizione a ruolo del pignoramento

  • Mario Tappino

    genova
    08/02/2024 22:30

    sospensione del titolo esecutivo prima dell'iscrizione a ruolo del pignoramento

    Buonasera
    ho il seguente problema: dopo la notifica di un pignoramento presso terzi in forza di sentenza di primo grado, la Corte d'appello sospende l'efficacia esecutiva della sentenza stessa.
    il creditore iscrive comunque a ruolo il pignoramento, precisando che lo ha fatto solo per non far cadere il vincolo sui crediti pignorati e che l'iscrizione a ruolo non è un atto esecutivo autonomo , ma complementare al pignoramento, per cui sarebbe sottratta al divieto di cui all'art. 623 cpc (cita anche Cass. 37558/22 su trascrizione del pignoramento immobiliare dopo la sospensione).
    Il debitore sostiene al contrario che dopo la sospensione non poteva essere eseguito alcun atto esecutivo e che il termine per iscrivere a ruolo rimane sospeso fino al termine del giudizio ( per cui le somme pignorate rimangono vincolate anche senza iscrizione a ruolo).
    Secondo voi chi ha ragione? non ho trovato casi analoghi , a parte la sentenza citata dal creditore, che tuttavia riguarda la trascrizione del pignoramento e non l'iscrizione a ruolo (sono equiparabili??).
    Grazie per la rispsota
    • Zucchetti SG

      10/02/2024 16:12

      RE: sospensione del titolo esecutivo prima dell'iscrizione a ruolo del pignoramento

      A nostro avviso il creditore era legittimato ad iscrivere a ruolo.
      Come noto, il pignoramento si compie mediante noto il compimento delle attività prescritte, rispettivamente, dall'art. 518 c.p.c. (nel caso di pignoramento mobiliare), dall'art. 543 comma primo c.p.c. (per il pignoramento presso terzi) o dall'art. 555, comma primo, c.p.c. (in tema di pignoramento immobiliare)
      Per tutte le procedure espropriative, il codice prevede (agli artt. 518, 543 e 557), quale causa di inefficacia del pignoramento, il mancato deposito nel termine di 30 (per le espropriazioni mobiliari e presso terzi) o 15 giorni (per l'espropriazione immobiliare) della nota di iscrizione a ruolo e di una serie di documenti, specificatamente indicati dalle citate disposizioni.
      Quindi, al vincolo di indisponibilità sostanziale prodotto dal pignoramento segue la iscrizione al ruolo, la cui funzione è quella di condurre la procedura dinanzi al giudice dell'esecuzione, senza nulla aggiungere agli effetti sostanziali che ormai si sono prodotti.
      Il dato emerge plasticamente dalle norme surrichiamate, le quali nel prevedere che "il pignoramento perde efficacia" quando la nota di iscrizione a ruolo e gli altri documenti indicati sono depositati oltre il termine di trenta (o quindici) giorni dalla consegna al creditore, implicitamente, ma inequivocabilmente, presuppongono un pignoramento già avvenuto.
      Questi elementi consentono di affermare che, nell'iscrivere la causa al ruolo, il creditore procedente non compie alcuna attività preclusa dalla sopravvenuta sospensione del titolo esecutivo, in quanto gli effetti sostanziali del pignoramento si sono già prodotti, e non possono ritenersi caducati per effetto della sospensione del titolo, poiché questo provvedimento è inidoneo a travolgere il vincolo di indisponibilità che il pignoramento ha ormai prodotto.
      Dunque, negare al creditore di poter iscrivere la causa a ruolo quante la sospensione intervenga dopo il pignoramento, significherebbe assegnarle indirettamente la capacità di rendere inefficace il pignoramento medesimo.