Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

REVOCA AGGIUDICAZIONE

  • Alessandra Galli

    azzate (VA)
    31/01/2024 15:34

    REVOCA AGGIUDICAZIONE

    buongiorno,
    mi trovo nella seguente situazione.
    Asta fissata con vendita di tre lotti.
    Lotto 1 e lotto 3 aggiudicati.
    LOTTO 2 prezzo base euro 58.000,00 offerta minima 43.500,00
    per il lotto 2 3 domande di partecipazione presentate, 1 telematica e due cartacee.
    In una delle due domande di partecipazione cartacea (offerente non presente il giorno dell'asta) viene dichiarato di voler partecipare all'asta del lotto 2, vengono riportati i dati castali del lotto 1 e il prezzo proposto è valido per poter partecipare all'asta del lotto 2 (prezzo offerto 54.760,00) mentre detto prezzo è inferiore al 75% del prezzo minimo per partecipare all'asta del lotto 1 (lotto 1 prezzo base 90.000 offerta minima 67.500). Le altre due offerte presentate per il LOTTO 2 presentavo un prezzo base DI EURO 43.500,00.
    La domanda che riporta l'incongruenza tra numero del lotto e descrizione viene dichiarata ammissibile per la partecipazione all'asta del LOTTO 2 e il bene viene aggiudicato a chi ha presentato la domanda con i dati parzialmente incongruenti.
    Una volta comunicata l'aggiudicazione l'aggiudicatario dichiara che non era interessato al LOTTO 2 ma la sua domanda era stata presentata per il LOTTO 1 (comunque inammissibile alla partecipazione all'asta del lotto 1 in quanto il prezzo era inferiore al 75% del prezzo minimo).
    E' stata quindi depositata istanza al Giudice per eventuale revoca dell'aggiudicazione.
    Il Giudice Delegato ha revocato l'aggiudicazione del LOTTO 2 e ha disposto la ripetizione della gara entro il termine di scadenza delle offerte di 120 gg (nell'avviso di vendita si specifica che le offerte sono valide per 120gg).
    Chiedo conferma di quanto segue:
    1) le offerte, sia cartacea che telematica, presentate sono valide per 120 gg (questo è specificato nell'avviso di vendita), visto il provvedimento del giudice fisso la ripetizione della gara considerando la medesima domanda di partecipazione (non chiedendone quindi il deposito di una "nuova") e chiedendo solo di depositare entro le ore 13,00 del giorno antecedente la nuova gara nuova cauzione pari al 10% del prezzo già indicato nell'offerta (il deposito cauzionale depositato insieme alla domanda è infatti già stato restituito quando è stata aggiudicata l'asta poi revocata). Corretto?
    2) se non viene presentata entro il nuovo termine la cauzione posso quindi ritenere l'offerta inammissibile?
    3) il gestore della vendita telematica mi ha inoltre comunicato di non essere in grado di aprire nuova asta telematica in quanto per questo si necessita della pubblicazione della vendita sul pvp. Non posso però procedere con le pubblicazioni sul pvp perchè è come se si fissasse una nuova asta e quindi potrebbero essere presentate domande di partecipazione anche da terzi o posso invece procedere con pubblicazione sul pvp allegando al posto dell'avviso di vendita avviso che è ripetizione di asta già fissata e che quindi non possono partecipare se non i vecchi offerenti? se prevedo invece che l'asta venga svolta solo in presenza presso il professionista delegato? Qualora chi ha presentato offerta telematica può eccepire qualcosa o se non è interessato potrebbe non depositare la cauzione del 10% vedendo cosi dichiarata inammissibile la sua domanda?

    grazie per un parere in merito.

    • Zucchetti SG

      02/02/2024 07:44

      RE: REVOCA AGGIUDICAZIONE

      Proviamo ad andare con ordine.
      Probabilmente l'offerta per il lotto 2 poteva essere considerata valida in quanto: era indicato il lotto 2; il prezzo era riferito al lotto 2. Tuttavia usiamo il condizionale perché la questione è oggettivamente opinabile.
      Ciò detto, occorre considerare che a norma dell'art. 571, comma 3 n. 3 l'offerta di acquisto "è irrevocabile salvo che … siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta".
      Questa disposizione a nostro avviso va interpretata nel senso che nel momento in cui l'offerente deposita l'offerta di acquisto, quella offerta è irrevocabile. Questa irrevocabilità viene meno ove decorrano 120 giorni senza che essa sia stata accolta.
      Orbene, nel caso di specie l'offerta non è più irrevocabile perché essa non è stata accolta. Infatti, con il provvedimento di aggiudicazione, il professionista delegato ha chiaramente rappresentato agli altri offerenti che la loro offerta non è stata accolta, tanto che gli ha financo restituito la cauzione. Non è dunque possibile affermare che l'offerta, ad oggi, sia ancora irrevocabile, poiché si è verificato il presupposto (non accoglimento) al ricorrere del quale la irrevocabilità decade.
      Dunque, a rigore, occorrerebbe esperire un nuovo tentativo di vendita.
      Detto questo comprendiamo e condividiamo la logica che ha guidato il giudice dell'esecuzione, che per esigenze di economia processuale, e per non "perdere" le offerte pervenute, ha inteso rimetterle in corsa. Tuttavia ciò può avvenire nella consapevolezza che il procedimento da seguire è volto a verificare se l'offerente la cui offerta non è stata accolta, e che quindi ormai non può considerarsi irrevocabile, voglia mantenerla ancora ferma, riversando la cauzione.
      Quanto alle modalità di svolgimento della gara, occorrerebbe interloquire con il gestore della vendita telematica affinché metta a disposizione la piattaforma senza passare per il pvp (che ha il solo compito di trasmettere le offerte decriptate, previamente compilate tramite il software ministeriale di cui al d.m. 32/2015). Riteniamo che la cosa sia tecnicamente fattibile.
      Peraltro, una nuova pubblicazione sul pvp (nella quale potrebbe comunque essere inserita la previsione per cui si tratta di ripetizione di una vendita rispetto ad offerte già presentate, senza possibilità di formulazione di nuove domande di partecipazione) sarebbe soggetta al pagamento del contributo di pubblicazione di cui all'art. 18-bis d.P.R. 115/2002.
      In definitiva, suggeriamo di:
      chiedere agli offerenti se vogliono mantenere ferma l'offerta, depositando nuovamente la cauzione;
      interloquire con il gestore affinché metta a disposizione del delegato la piattaforma, senza passare per il PVP, ed invii agli offerenti le credenziali di accesso alla piattaforma medesima.