Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Ricongiungimento catastale dell'usufrutto alla nuda proprietà prima del decreto di trasferimento

  • Giampiero Serafini

    Roseto degli Abruzzi (TE)
    20/09/2023 10:35

    Ricongiungimento catastale dell'usufrutto alla nuda proprietà prima del decreto di trasferimento

    Buongiorno, nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, il pignoramento (per l'intero diritto di proprietà) è stato effettuato nei confronti del curatore dell'eredità giacente della defunta esecutata la quale era nuda proprietaria dell'immobile rispetto alla madre, usufruttuaria, anch'ella morta (con la precisazione ch'è deceduta prima la nuda proprietaria e poco dopo l'usufruttuaria, entrambe rispettivamente 12 e 11 anni prima del pignoramento). Al Catasto ancora risulta l'immobile intestato alle due signore (madre e figlia) decedute con i distinti diritti di nuda proprietà e usufrutto.
    Alla luce di quanto sopra ritengo utile e necessario, prima della vendita, il ricongiungimento catastale, incombenza che non capiamo bene a chi spetti in quanto l'ADE ritiene che il curatore dell'eredità giacente avrebbe dovuto effettuare tanto la denuncia di successione quanto la volturazione dell'immobile a nome della curatela sulla base di una normativa (l'art. 76 del Regolamento dell'8 dicembre 1938 n. 2153) che la giurisprudenza tributaria ritiene superata e non applicabile.
    La domanda è: la questione sopra indicata, che non genera ad avviso dello scrivente nessun problema ostativo alla vendita, può determinare una responsabilità del delegato alla vendita? inoltre: l'operazione di ricongiungimento catastale è incombenza di chi?; è opportuno che sia fatta prima o dopo la vendita?. Grazie per la gentile collaborazione
    • Zucchetti SG

      22/09/2023 09:25

      RE: Ricongiungimento catastale dell'usufrutto alla nuda proprietà prima del decreto di trasferimento

      L'eredità giacente non è la "situazione" in cui viene a trovarsi il patrimonio ereditario quando i chiamati a succedere non hanno ancora accettato l'eredità e non sono in possesso dei beni ereditari.
      L'eredità giacente, dunque, è la condizione in cui si trova il patrimonio del defunto nel periodo che intercorre tra la data della morte e la data dell'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità.
      Durante questo periodo si pone un problema di amministrazione dei beni caduti in successione, poiché: il proprietario (il defunto) è venuto meno, mentre coloro ai quali questo patrimonio si è trasferito non hanno ancora accettato l'eredità (potrebbero anche non sapere ancora di essere eredità) e non sono nel possesso dei beni ereditari.
      In questi casi la legge ha ritenuto necessario consentire la nomina di un "curatore dell'eredità giacente", cioè di un professionista (avvocato, notaio o commercialista, ma non solo) che gestisca questo patrimonio nel periodo sopra indicato.
      Se ad esempio Tizio muore e lascia un patrimonio di beni (mobili, immobili e crediti), potrebbe essere necessario compiere, risetto a questi beni, tutta una serie di attività funzionali alla loro gestione: riscossione dei canoni, pagamento delle spese condominiali, azioni giudiziarie nei confronti dei debitori del defunto, pagamento dei debiti che il defunto stesso aveva nei confronti dei terzi, vendita dei beni caduti in successione, ecc…
      Il curatore dell'eredità giacente ha il compito di amministrare il patrimonio dell'erede fino a quando l'eredità stessa non sarà accettata.
      Accettato l'incarico, il curatore procede alla redazione dell'inventario dei beni ereditari, i quali dalla data della nomina sono affidati alla sua custodia.
      Egli inoltre procederà al recupero dei crediti vantati dal defunto; per ottenere questo risultato il curatore è legittimato agire o resistere in giudizio (previa autorizzazione del Tribunale) in relazione a procedimenti civili che riguardano i beni ereditari.
      Il curatore inoltre potrebbe essere chiamato a compiere atti di liquidazione del patrimonio.
      Un primo gruppo di ipotesi in cui si procede alla liquidazione è se questa liquidazione è necessaria per acquisire liquidità funzionale a soddisfare le altrui pretese, o se questo è utile nell'interesse della stessa procedura. Ad esempio, dovendo pagare oneri condominiali, il curatore potrebbe dover vendere dei beni per pagare la quota di spettanza della curatela.
      Una seconda ipotesi in cui potrebbe essere necessario vendere i beni ereditari è quella in cui i creditori del defunto chiedano il pagamento dei loro crediti.
      Così succintamente riassunti i termini della questione, osserviamo che Con Risposta a interpello n 587 del 15 settembre 2021 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i curatori delle eredità giacenti sono obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al pagamento della imposta «nel limite del valore dei beni ereditari posseduti».
      In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza, secondo la quale "In tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso" (Cass. Sez. V, n. 16428 del 15/07/2009)
      Ciò detto, osserviamo che questi adempimenti fiscali non sono affatto ostativi alla vendita. Il professionista delegato potrà quindi procedere. Non rileviamo neanche particolari motivi di opportunità, poiché come dicevamo si tratta di adempimento meramente fiscale.