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Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO
pignoramento immobili non ipotecati in forza di mutuo ipotecario con formula esecutiva
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PierPaolo Lelli
Forlì (FC)10/11/2016 11:38pignoramento immobili non ipotecati in forza di mutuo ipotecario con formula esecutiva
Premesso che un soggetto è intervenuto in un mutuo ipotecario quale terzo datore di ipoteca e garante a titolo personale, Vi chiedo se sia legittimo il pignoramento da parte della mutuante, in forza del titolo rappresentato dal predetto mutuo con formula esecutiva, di altri beni immobili di proprietà del terzo datore di ipoteca-garante oltre a quello concesso in garanzia ipotecaria.
Qualora non lo fosse, riterrei che ci si potrebbe opporre ex art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione).
Ringrazio anticipatamente per la Vostra risposta e mi congratulo per il Vostro Forum, veramente ricco di spunti interessanti e sempre attuali.
Avv. PierPaolo Lelli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/11/2016 19:37RE: pignoramento immobili non ipotecati in forza di mutuo ipotecario con formula esecutiva
L'art. 2911 c.c. stabilisce che il creditore che ha ipoteca non può pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati da ipoteca, da cui si deduce la regola che il creditore che vanti ipoteca su un immobile è tenuto a pignorare in primo luogo detto immobile, con conseguente legittimità, in linea di principio, del pignoramento che abbia ad oggetto immobili non ipotecati dallo stesso.
Qualora ciò si verifichi, l'art. 558 c.p.c. stabilisce che "Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496, (ossia la riduzione del pignoramento) oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
Zucchetti SG srl
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PierPaolo Lelli
Forlì (FC)10/11/2016 20:30RE: RE: pignoramento immobili non ipotecati in forza di mutuo ipotecario con formula esecutiva
Vi ringrazio per la tempestiva risposta, ma i miei dubbi non derivano tanto dal pignoramento plurimo, visto che la legge lo consente espressamente nei limiti e con le eventuali soluzioni da Voi indicate, quanto dal fatto che detto pignoramento plurimo sia stato eseguito sulla base di un titolo non giudiziale nei confronti del garante-datore di ipoteca: se infatti è legittimo il pignoramento in forza del mutuo con formula esecutiva dell'immobile offerto in garanzia, non so se altrettanto possa dirsi dell'estensione del pignoramento, in forza di detto titolo stragiudiziale, ad altri immobili di proprietà del garante a titolo personale estranei alla garanzia ipotecaria del mutuo de quo.
Avv. PierPaolo Lelli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/11/2016 17:59RE: RE: RE: pignoramento immobili non ipotecati in forza di mutuo ipotecario con formula esecutiva
L'art. 474 cpc, a seguito della riforma di cui alla l. n. 263/2005, include tra i titoli esecutivi "gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, atti che fino alla riforma del 2005, avevano efficacia esecutiva solo con riguardo alle obbligazioni di somme di denaro, mentre attualmente possono essere utilizzati per dare corso ad ogni forma di esecuzione forzata, anche in forma specifica.
Ovviamente l'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, per avere la qualità di titolo esecutivo, relativamente ad un'obbligazione pecuniaria deve contenere l'indicazione degli elementi strutturali dell'obbligazione medesima che sono indispensabili in relazione alla funzione esecutiva assegnata all'atto tra cui quelli afferenti l'esistenza di un'obbligazione e sicuramente l'atto di mutuo fondiario ha queste caratteristiche. Di conseguenza , come ha precisato la S. Corte, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi della disposizione di cui all'art. 474 cpc, occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. n. 17194/2015).
In presenza di questi requisiti, che confermano l'esistenza di un credito liquido ed esigibile da parte della banca mutuante, l'atto di mutuo ha valore di titolo esecutivo e può quindi giustificare il pignoramento anche di beni non gravati da ipoteca data a garanzia dello stesso mutuo.
Zucchetti SG srl
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Umberto Romano
Treviso19/03/2025 08:59RE: RE: pignoramento immobili non ipotecati in forza di mutuo ipotecario con formula esecutiva
Buongiorno,
la regola del 2911 c.c. si applica anche sugli immobili di proprietà di soggetto diverso rispetto a colui che concede l'ipoteca?
Ho la seguente casisitica quale professionista delegato alla vendita:
la banca eroga un mutuo a marito e moglie (i quali rappresentano la parte mutuataria); la moglie, a garanzia delle obbligazioni nascenti dal mutuo, concede ipoteca volontaria su un bene immobile di sua esclusiva proprietà.
I debitori non adempiono al pagamento delle rate e la banca procede a pignorare (in forza di mutuo ipotecario con formula esecutiva) un bene immobile di proprietà del marito (non ipotecato), senza tuttavia specificare se abbia eseguito o iniziato il pignoramento sul bene ipotecato a suo favore (bene della moglie).
Ritenete che in questo caso si debba sospendere la vendita fintanto che il creditore ipotecario non abbia esitato l'immobile ipotecato o comunque fornito informazioni in merito all'effettivo realizzo del medesimo bene ipotecato?
Ringrazio in anticipo per la Vs. risposta.
Umberto Romano-
Zucchetti Software Giuridico srl
21/03/2025 09:08RE: RE: RE: pignoramento immobili non ipotecati in forza di mutuo ipotecario con formula esecutiva
Per rispondere all'interrogativo è necessario muovere dalla lettera dell'art. 2911 c.c. ed indagarne la ratio.
Dispone la norma:
"Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno.
Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca .
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni".
Si afferma comunemente che la disposizione in esame è volta a tutelare i creditori chirografari, ma essa esprime al contempo anche un favor debitoris.
Valorizzando l'esigenza di tutela dei creditori chirografari in uno all'esigenza che l'azione esecutiva miri al soddisfacimento del maggior numero dei creditori, la Corte di Cassazione (Cass. Sez. III, 11/04/2024, n. 9789) ha recentemente escluso che, in un caso come quello prospettato dalla domanda, la disposizione di cui all'art. 2911 possa operare.
Questo il percorso motivazionale seguito dalla pronuncia, che ci sentiamo di condividere integralmente.
"La ratio della disposizione … sta … nella tutela dei creditori chirografari rispetto ai creditori muniti di privilegio su determinati beni, in relazione al patrimonio del comune debitore: se il creditore privilegiato potesse aggredire esecutivamente prima i beni non gravati dal privilegio, conservando la prelazione su quelli gravati, resterebbero danneggiati i creditori chirografari del medesimo debitore, i quali rischierebbero di non potersi soddisfare immediatamente e adeguatamente sui beni liberi da vincoli, dovendo sugli stessi concorrere con il creditore ipotecario, al quale però resterebbe poi sempre la possibilità di aggredire successivamente, per la differenza, il bene ipotecato, a soddisfazione del proprio credito; in tal modo, i chirografari dovrebbero, sostanzialmente, attendere l'escussione del bene ipotecato per la predetta differenza e solo successivamente potrebbero soddisfarsi sul residuo. In altri termini, come è stato rilevato sia in dottrina che nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1033 del 17/01/2007), la ratio della disposizione di cui all'art. 2911 c.c. è quella di consentire, in sede esecutiva, la soddisfazione del maggior numero di creditori; si tratta di una regola volta a disciplinare il potenziale conflitto tra diverse categorie di creditori, facendo in modo che la preferenza accordata dalla legge a quelli muniti di titoli di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio su beni determinati) non arrivi al punto da consentire loro di esercitare l'azione esecutiva in modo da pregiudicare ingiustificatamente le legittime aspettative di soddisfazione dei creditori chirografari.
Dunque, si tratta di una disposizione dettata per regolare il concorso delle pretese dei vari creditori (chirografari e ipotecari) sul patrimonio del loro comune debitore, onde essa non è applicabile nel caso di aggressione esecutiva (anche se per la soddisfazione del medesimo credito) di distinti patrimoni di due diversi soggetti, i cui creditori, ovviamente, non concorrono tra loro. D'altra parte, questa Corte ha addirittura escluso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2911 c.c. nel caso di pegno costituito da un terzo (cfr., ancora, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1033 del 17/01/2007, Rv. 594320 – 01), affermando che «nell'ipotesi in cui il pegno è stato costituito da un terzo, il creditore può espropriare, a suo piacere, la cosa data in pegno o un bene del debitore» e precisando che «a tale conclusione si perviene … … soprattutto perché, essendo distinte le persone del debitore e del concedente, manca ogni ragione di analogia con la situazione in cui il pegno sia costituito dal debitore su propri beni».
A maggior ragione, tali considerazioni valgono nel caso in cui vi siano due obbligati in solido e la prelazione sussista esclusivamente su di un bene di uno di essi, essendo distinte, nel caso in cui sia promossa l'azione esecutiva contro il coobbligato i cui beni non sono soggetti alla prelazione, non solo le persone del debitore e quella del "concedente", ma esistendo addirittura due diversi debitori.
In realtà, le esigenze di tutela dei creditori concorrenti sul medesimo patrimonio del loro comune debitore, che la disposizione di cui all'art. 2911 c.c. è diretta a soddisfare, non si pongono affatto nel caso delle obbligazioni solidali, in cui è consentito al creditore di agire liberamente contro uno qualunque dei diversi debitori obbligati in solido, a prescindere dalle garanzie di cui possa disporre sui beni di un altro di essi, in quanto non vi è, in tal caso, concorso tra creditori chirografari e creditori muniti di diritti di prelazione sul patrimonio del comune debitore: i creditori dei due obbligati in solido, infatti, non concorrono tra loro sui medesimi beni, potendo soddisfarsi ciascuno esclusivamente sul patrimonio del proprio debitore. È infine utile osservare che l'art. 2911 c.c. è una disposizione eccezionale, che pone un limite (sia pur relativo) alla facoltà del creditore di agire in giudizio, in via esecutiva, sull'intero patrimonio del suo debitore, a tutela dei propri diritti (facoltà sancita, in via generale, dagli artt. 2740 e 2910 c.c. e oggetto anche di copertura costituzionale, ai sensi dell'art. 24 Cost.), imponendogli un limite alla facoltà di scelta dei beni da pignorare, anche solo sotto il profilo dell'ordine delle relative azioni esecutive, onde essa deve, comunque, essere interpretata restrittivamente, senza possibilità di interpretazioni estensive o, addirittura, di applicazioni analogiche, come avverrebbe nel caso di specie, secondo gli assunti della parte ricorrente".
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