Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Pignoramento e prededuzione art. 2770 c.c.

  • Luca Millucci

    PERUGIA
    15/10/2023 22:58

    Pignoramento e prededuzione art. 2770 c.c.

    Buongiorno.
    Vorrei cortesemente porre il seguente quesito. Sono state riunite alla prima procedura esecutiva anno 1996 altre due procedure esecutive anni 97 e 98, quest'ultime rispettivamente del creditore Mediocredito e Cassa di Risparmio. Nel corso della procedura Fino 1 Securitisation Srl , subentrato da ultimo nelle posizioni, all'origine dei creditori Mediocredito e della Cassa di Risparmio di Perugia, ha trasmesso le precisazioni dei crediti di entrambe le posizioni e le relative spese legali. Questi creditori originari avevano trascritto autonomamente, sul medesimo lotto, i rispettivi pignoramenti nelle date 25/06/97 e 16/05/98 quando già risultava trascritto un altro pignoramento, sul medesimo lotto, da un altro creditore X in data 30/10/96. Quest'ultimo per le spese legali ha chiesto la prededuzione art. 2770 c.c. come pure la società Fino 1 per entrambe le due posizioni in cui è subentrata. Dovendo procedere a chiedere al G.E. la liquidazione delle spese, ritengo di procedere in questo modo. Al creditore X devo riconoscere la prededuzione, mentre alle spese richieste in prededuzione da Fino 1 per entrambe le posizioni, Mediocredito e C.Risp.Perugia, stante la mancanza di utilità del pignoramento nei confronti dei creditori, vanno riconosciute entrambe con collocazione nello stesso grado del credito a cui si riferiscono ovvero, stante l'unificazione del richiedente, sono da riconoscere in tal senso una sola volta? . Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      19/10/2023 08:40

      RE: Pignoramento e prededuzione art. 2770 c.c.

      Rispondiamo all'interrogativo procedendo ad una preliminare ricostruzione del dato normativo offerto dall'art. 2770 c.c.. Questa norma accorda il privilegio ai "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione. Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca) per effetto della previsione di cui all'art. 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Le spese di giustizia pongono un problema di loro esatta individuazione. A questo proposito va osservato che sebbene il creditore procedente potrebbe aver sostenuto numerose spese per la tutela giurisdizionale del proprio credito (spese legali nel giudizio di cognizione, spese preliminari al giudizio di esecuzione e spese dell'esecuzione) solo alcune di esse sono assistite dal privilegio di cui all' art. 2770 c.c., e precisamente quelle fatte nell'interesse comune di tutti i creditori; le altre spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito cui si riferiscono.
      Rientrano certamente tra le spese di giustizia quelle del pignoramento (notifica e trascrizione), le spese di conversione del sequestro, quelle di iscrizione a ruolo (e di contributo unificato), le spese della documentazione ipocatastale (o della certificazione notarile sostitutiva), le spese per gli ausiliari (stimatore, delegato e custode), le spese relative al compenso spettante al difensore, la cui liquidazione deve essere comunque compiuta dal Giudice dell'esecuzione.
      Applicando il principio per cui le spese prededucibili sono solo quelle sostenute dal creditore nell'interesse comune di tutti i debitori, normalmente non possono essere collocate in prededuzione le spese del pignoramento successivo in quanto esse non hanno apportato alcuna utilità alla procedura.
      Lo si ricava agevolmente dalla lettera dell'art. 561, comma secondo, c.p.c., a mente del quale il pignoramento eseguito successivamente si inserisce nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, ed il creditore pignorante successivo viene considerato alla tregua di un mero creditore intervenuto, anche se l'indipendenza di ogni pignoramento rispetto all'altro fa sì che la caducazione di uno di essi non infici l'intera procedura, nel che si sostanzia la differenza tra il pignoramento successivo e l'intervento (così Cass., sez. U, 7 gennaio 2014, n. 61).
      L'unica ipotesi in cui ha ragione di porsi un problema di "prededucibilità" delle spese del pignoramento successivo è quello in cui il titolo esecutivo in forza del quale è stato eseguito il primo pignoramento viene meno.
      In questo caso occorre distinguere una serie di ipotesi.
      Invero, risolvendo un dibattito dottrinario e giurisprudenziale intorno alla sorte del processo esecutivo in caso di caducazione del titolo originario, la citata Cass. n. 61/2014 ha affermato che "nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità".
      Ne deriva, allora, che le spese del pignoramento successivo (ivi inclusi, evidentemente i compensi relativi dovuti al difensore) dovranno essere riconosciute in prededuzione (solo) quante volte esso, stante l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base del primo pignoramento per vizi originari dello stesso, abbia scongiurato l'improseguibilità della procedura.
      Il compenso del difensore, nei casi in cui non gode del privilegio per spese di giustizia, dovrà essere collocato nello stesso grado del credito cui si riferisce, a norma dell'art. 2749 c.c., a mente del quale "il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione".