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CONCORRENZA DI ESECUZIONE ESATTORIALE CON ESECUZIONE IMMOBILIARE ORDINARIA

  • Marco Mizzon

    Gorizia
    09/02/2025 18:55

    CONCORRENZA DI ESECUZIONE ESATTORIALE CON ESECUZIONE IMMOBILIARE ORDINARIA

    Buongiorno,
    in sistema tavolare, rilevo che su un immobile insistono tre ipoteche: la prima in favore di un istituto bancario per € 4.000.000,00 , la seconda in favore di un secondo istituto bancario per € 2.000.000,00, la terza in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 600.000,00.
    Nel mese di giugno 2024 viene annotato l'avviso di vendita ai sensi degli articoli 78 ss. D.P.R. 602/1973.
    Nel mese di agosto 2024 viene annotato il pignoramento immobiliare.
    Qual'è il rapporto tra l'esecuzione esattoriale e quella ordinaria? Possono concorrere?
    Quella esattoriale prevale su quella ordinaria perché iscritta prima? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      12/02/2025 18:23

      RE: CONCORRENZA DI ESECUZIONE ESATTORIALE CON ESECUZIONE IMMOBILIARE ORDINARIA

      Rispondiamo all'interrogativo premettendo che diversamente da quanto avviene nell'esecuzione ordinaria l'espropriazione immobiliare mediante ruolo si caratterizza per l'inesistenza del provvedimento di autorizzazione alla vendita adottato dal giudice, il quale interviene solo in casi specifici.
      A monte, il pignoramento esattoriale si caratterizza per il fatto che esso si esegue mediante la trascrizione dell'avviso di vendita, il quale costituisce l'atto mediante il quale prende avvio l'espropriazione immobiliare mediante ruolo.
      Le norme sulla esecuzione forzata mediante ruolo, di cui agli artt. 49 e seguenti d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non contengono tuttavia alcuna deroga all'art. 493, comma secondo, che esplicitamente ammette il pignoramento successivo, né all'art. 561 c.p.c. (che detta la disciplina del pignoramento immobiliare successivo), con la conseguenza che se dopo il pignoramento esattoriale interverrà un successivo pignoramento immobiliare, si seguirà la relativa disciplina, con la precisazione che ai fini della verifica della tempestività o della tardività dell'intervento occorrerà avere riguardo alla disciplina dell'art. 54 del citato d.P.R.
      Quindi, il giudice dell'esecuzione disporrà la riunione dei procedimenti, e quando sarà stato versato il saldo prezzo, si seguirà la procedura prevista dall'art. 83 d.P.R. 602/1973 per la fase distributiva.