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VENDITA IMMOBILE DA PARTE AE

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    25/05/2024 00:24

    VENDITA IMMOBILE DA PARTE AE

    AE ha iscritto ipoteca da circa 6 mesi sull'immobile del debitore, attualmente non c'è nessuna trascrizione di pignoramento sulle ispezioni ipotecarie vi chiedo qual'è la prassi per la vendita dell'immobile da parte di AE e quale differenza con procedure giudiziali, inoltre come viene effettuata la pubblicità immobile che non è disponibile sul sito AE
    Potrebbe un terzo accordarsi prima della vendita dell'immobile riscattando l'ipoteca e poi chiedendo il trasferimento dell'immobile?
    il prezzo di partenza dell' incanto sarà il doppio del debito,ovvero l'ipoteca?

    grazie
    spp
    • Zucchetti SG

      26/05/2024 17:12

      RE: VENDITA IMMOBILE DA PARTE AE

      La domanda richiede una richiede una risposta articolata.
      L'art. 78, D.P.R. 29.9.1973, n. 602 prescrive che il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente le indicazioni che il medesimo art. 78 indica. Si tratta, nella sostanza, degli stessi dati contenuti nell'atto di pignoramento (le generalità del debitore, la descrizione del bene, l'importo complessivo del credito per cui si procede, l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi) a cui si aggiungono tutti i dati propri dell'avviso di vendita.
      Aggiunge la norma al comma 2 che l'avviso, entro cinque giorni dalla trascrizione, è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede.
      Come si vede, l'esecuzione esattoriale inizia secondo un ordine invertito rispetto a quello di cui all'art 555 c.p.c., il quale prevede che l'atto di pignoramento deve essere prima notificato, e poi trascritto.
      Manca inoltre nell'esecuzione esattoriale l'ordinanza di vendita di cui all'art. 569 c.p.c., visto che è lo stesso agente della riscossione a procedere, fissando la vendita ed il prezzo base.
      Gli aspetti pubblicitari di questa vendita sono scanditi dal successivo art. 80, a mente del quale "almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili".
      Aggiunge il comma 1-bis della disposizione che, entro lo stesso termine suindicato, "l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione".
      Infine, il comma 2 dispone che su istanza dell'esecutato o dello stesso agente della riscossione il giudice può disporre ulteriori forme di pubblicità commerciale.
      La norma, come si vede, contempla due tipologie di pubblicità.
      La prima, he potremmo definire "ordinaria", richiede sempre la pubblicazione dell'avviso di vendita:
      1) nel foglio degli annunci legali della provincia;
      2) alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del Comune o dei Comuni nel cui territorio sono situati gli immobili;
      3) sul sito internet dell'agente della riscossione.
      A queste forme di pubblicità ordinaria si accompagna una pubblicità "straordinaria" alla quale il giudice dà corso su istanza di parte, (esecutato o Agente della riscossione) scegliendo discrezionalmente quale forma disporre, prescrivendo che le relative spese siano anticipate dal soggetto richiedente, e poi liquidate in prededuzione all'esito della vendita.
      In dottrina ci si interroga sulla portata degli adempimenti pubblicitari prescritti da questa norma.
      Taluni ritengono che l'art. 80 sia una disposizione speciale, idonea a derogare espressamente all'art. 490 c.p.c., con la conseguenza che le forme di pubblicità previste da quest'ultima norma non possono considerarsi vincolanti in sede di riscossione coattiva a mezzo ruolo.
      Altri autori osservano, di contro, che la portata generale dell'art. 490, comma primo, c.p.c., ricavabile dal tenore testuale della disposizione (secondo la quale essa si applica in ogni caso in cui "la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica udienza") imporrebbe di ritenere che la pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP varrebbe anche nelle ipotesi di esecuzione esattoriale, con il solo limite alla operatività della estinzione della procedura in caso di mancata effettuazione della pubblicazione, a norma dell'art. 631 bis c.p.c. stante la natura eccezionale di questa sanzione (come tale insuscettibile di applicazione analogica).