Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

morte del fallito e dichiarazione di sueccessione

  • Enzo Cerboni

    Poggibonsi (SI)
    23/01/2023 16:09

    morte del fallito e dichiarazione di sueccessione

    - Il sig. G.G. è deceduto senza coniuge e senza figli il 29 luglio 2018.
    - Il Tribunale Ordinario di Firenze - Volontaria Giurisdizione, in data 11 giugno 2019 ha nominato quale curatore dell'eredità giacente del defunto, l'Avvocato A. N., la quale ha accettato l'incarico e prestato giuramento l'11 giugno 2019, come da Verbale del Tribunale Ordinario di Firenze - Volontaria Giurisdizione dell'11 giugno 2019, n. 5018/19 V.G.;
    - Il Tribunale di Siena con la Sentenza n. 31/2019 del 10 luglio 2019, pubbl. il 24 luglio 2019, Rep. n. 42/2019, Fall. n. 30/19, ha dichiarato il fallimento dell'imprenditore defunto G. G., sopra generalizzato, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale, nominando in detta sede il sottoscritto quale Curatore Fallimentare;
    - In data 20 ottobre 2022 veniva provvisoriamente aggiudicato, mediante asta pubblica, immobile industriale che veniva regolarmente pagato dall'aggiudicatario nei termini previsti.
    Il notaio incaricato a redigere l'atto di vendita rileva:
    -1) Che, dalle visure ipotecarie al defunto G.G., è emerso che non è stata presentata la dichiarazione di successione;
    -2) L'Articolo 28.2 del T.U. 346/90 prevede che obbligati a presentare la dichiarazione della successione sono "i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari".
    -3) L'Articolo 31 del T.U. 346/90 prevede che la dichiarazione di successione debba essere presentata "entro dodici mesi dalla data di apertura della successione" e che detto termine decorre "per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina" e che "nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento", mentre nel caso in oggetto la dichiarazione di fallimento (10/7/2019) è presumibilmente intervenuta successivamente i sei mesi dalla morte (29/7/2018) ed entro l'annualità dalla morte del medesimo.
    Pertanto si chiede:
    Il notaio può redigere l'atto di vendita senza che sia presente la dichiarazione di successione? Ed eventualmente la dichiarazione di successione può essere presentata alla chiusura del fallimento o deve essere presentata prima? E da chi?
    Le eventuali imposte di successione sono a carico di quale soggetto? E quando vanno pagate?
    Grazie
    Enzo Cerboni
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/02/2023 17:47

      RE: morte del fallito e dichiarazione di sueccessione

      Per quanto riguarda la prima delle risposte del Notaio, è corretta la sua affermazione che senza la dichiarazione di successione non può rogare l'atto di vendita.


      Passando all'esame del problema della dichiarazione di successione, preliminarmente ci pare opportuno ricordare i riferimenti legislativi:

      - l'art. 529 c.c. (intitolato "Obblighi del curatore" dell'eredità giacente) il quale stabilisce che "Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili"

      - l'art. 12, III comma, l.fall., il quale stabilisce che, in caso di morte del fallito, "Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente".

      - l'art. 28, II comma, del T.U. 346/90, richiamato nel quesito, il quale stabilisce che "Sono obbligati a presentare la dichiarazione: ... i curatori delle eredità giacenti"

      - l'art. 31, I e II comma, sempre del T.U. 346/90, anch'esso citato nel quesito, a norma del quale "La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi ... a) per i ... curatori di eredità giacenti ... dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina".

      Nel caso qui in esame non rileva il disposto della lettera "b" della norma citata qui sopra ("nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento") atteso che il fallimento non era in corso al momento del decesso, ed è stato dichiarato non entro sei mesi da tale data bensì oltre undici mesi da tale data


      Dal combinato disposto di tali fonti normative emerge:

      - da un lato, che il Curatore fallimentare bene ha fatto a proseguire la liquidazione del patrimonio

      - dall'altro, che tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione sia il curatore dell'eredità giacente, che avrebbe dovuto rispettare tale obbligo entro dodici mesi dalla nomina, quindi entro l'11 giugno 2020, cosa che pare egli non abbia fatto.

      Riteniamo quindi che non si possa che verificare presso il curatore dell'eredità giacente perché egli non abbia adempiuto a tale obbligo, e fare quanto è possibile per far sì che provveda.

      Se il motivo fosse l'indisponibilità degli importi necessari per il pagamento delle imposte dovute, si potrebbe chiedere l'autorizzazione a fornirgli, con quanto già riscosso dalla vendita, le necessaria provvista: si tratterebbe infatti di spese specifiche in prededuzione, "non contestate per collocazione e ammontare", pagabili al di fuori del procedimento di riparto.

      Quanto scritto nell'ultimo periodo qui sopra va sempre coordinato con il dettato dell'art. 111-bis l.fall., ed è quindi possibile solo se se l'attivo e'
      presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari dei debiti in prededuzione; in difetto, si dovrà graduare tali debiti in ordine di privilegio e seguendo tale ordine pagarli in sede di riparto.