Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

oneri di urbanizzazione e fallimento

  • Laura Simonetta Ragazzi

    Milano
    25/02/2023 12:27

    oneri di urbanizzazione e fallimento

    Buongiorno,

    vorrei sottoporre il seguente quesito:
    premesso che
    la società ha versato oneri di urbanizzazione per ia costruzione di uno stabile su terreno di sua proprietà.
    Le Dia presentate nel tempo sono state dichiarate decadute e la fallita ha ripresentato, nell'anno di assoggettamento ad esecuzione individuale, nuova DIA tenuta in sospeso dal Comune per inadempimenti non meglio precisati ( non reperito il provvedimento nell'accesso al fascicolo edilizio ma ricavato il dato dalla CTU dell'esecuzione individuale).

    Domanda: Tali oneri devono essere restituiti al Fallimento o l'aggiudicatario del terreno nell'ambito della procedura esecutiva individuale ha titolo per utilizzarli nella pratica edilizia a completamento dei lavori?.

    Grazie per la risposta.

    Laura Ragzzi

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/02/2023 10:11

      RE: oneri di urbanizzazione e fallimento

      "E' ormai pacifico che il privato abbia diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione, in caso di mancato utilizzo del titolo edilizio, atteso che gli oneri concessori sono strettamente connessi al concreto esercizio della facoltà di costruire, per cui non sono dovuti in caso di rinuncia, di mancato utilizzo o di sopravvenuta decadenza dal titolo edilizio. In tali circostanze, il Comune è obbligato, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art. 2041 c.c., alla restituzione delle somme incassate, perché il relativo pagamento risulta privo della causa originaria dell'obbligazione di dare, e, corrispondentemente, il privato ha diritto a pretenderne la restituzione" (In termini, Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 349; conf., Cons. Stato, Sez. IV, 15 ottobre 2019, n. 7020; Cons. Stato, Ad. Plen., 30 agosto 2018, n. 12).
      Il fallimento, quindi, da quanto emerge dalla sua esposizione, dovrebbe avere titolo per chiedere la restituzione di quanto pagato.
      Ci sembra difficile, invece, che, qualora il fallimento non ne chieda la restituzione, l'aggiudicatario possa utilizzare i contributi versati per portare a termine o lavori. Teoricamente sarebbe possibile perché l'obbligazione relativa al pagamento degli oneri e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha natura propter rem, ossia di un obbligo di adempimento non solo per colui che lo ha assunto, ma anche per quelli che utilizzano l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa (e la vendita coattiva è a titolo derivativo), ma bisogna valutare in concreto la situazione della pratica edilizia, posto che nel caso, a quanto sembra (ma questo è il punto da accertare) il Comune abbia dichiarato la decadenza delle DIA presentate (peraltro, a partire dal 2016, in seguito all'entrata in vigore della cosiddetta Riforma Madia, la DIA edilizia è stata completamente sostituita dalla SCIA ed è quindi definitivamente scomparsa dal sistema giuridico italiano).
      Diamo per scontato, dal riferimento che lei fa alla vendita del terreno in sede di esecuzione individuale, che sia in corso una esecuzione fondiaria, che, tuttavia, non cambia i termini del problema esposto e delle considerazioni che precedono.
      Zucchetti SG srl