Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Determinazione del danno prodotto dall'ex A.U. della fallita

  • Marco Scattolini

    Macerata
    18/09/2020 12:10

    Determinazione del danno prodotto dall'ex A.U. della fallita

    Buongiorno,

    l'ultimo comma dell'art. 2486 del c.c. delinea, una volta accertata la responsabilità dell'amministratore della società fallita, la metodologia mediante la quale determinare il danno risarcibile che, a norma di tale articolo, si presume essere " […] pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura".

    In merito si chiede se sia condivisibile l'applicazione dell'ultima parte del suddetto comma, ossia la determinazione del danno mediante la semplice differenza tra il passivo e l'attivo accertati nella procedura, nel caso in cui, intervenuto il fallimento a fine 2019, l'amministratore della società (di capitali) non abbia tenuto le scritture contabili dall'1/1/2018, mettendo a disposizione del curatore solo una situazione contabile al 31/12/2017 da cui è emersa l'integrale erosione del patrimonio sociale e quindi l'obbligo senza indugio di mettere in liquidazione la società; obbligo naturalmente non adempiuto. Ovvero, se per ragioni di prudenza, sia opportuno invece determinare il danno come differenza tra il patrimonio netto accertato in sede fallimentare (- 800) e quanto risultante dalla suddetta situazione contabile 2017 (- 400) e quindi pari a 400.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/09/2020 12:47

      RE: Determinazione del danno prodotto dall'ex A.U. della fallita

      Si tratta di quelle situazioni al limite in cui ogni soluzione può andare bene. Noi opteremmo per l'applicazione del secondo criterio da lei indicato, non solo e non tanto perché più prudenziale, ma perché ci sembra più adatto alla fattispecie.
      Invero, secondo la norma dell'art. 2486 c.c. da lei richiamata- che ha accolto (a seguito dell'art. 378, comma 2 CCI, in vigore, per questa parte, dal 16.03.2019) un criterio già indicato dalla giurisprudenza in sostituzione dei quello della differenza tra attivo e passivo- ciò che interessa ai fini della determinazione del danno non è la situazione statica dei netti patrimoniali fissati all'atto della perdita del capitale sociale e al momento della messa effettiva in liquidazione o della dichiarazione di fallimento, ma cogliere la dimensione del risultato utile per la società e per i creditori nel caso fosse iniziata la liquidazione al momento del verificarsi della causa di scioglimento e del risultato che possono conseguire gli stessi soggetti in sede fallimentare.
      Nel suo caso, lei dispone di una situazione contabile al 31.12.2017 e già questa le consente di dire che a quell'epoca l'attività doveva cessare; in più, ove non disponga di situazioni contabili precedenti alle quali risalire, può sempre lavorare su quello che ha per capire se sia possibile risalire al netto patrimoniale degli anni precedenti o ad altra causa di scioglimento degli anni precedenti.
      Il criterio della liquidazione equitativa, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare è infatti visto dalla norma, ma, come si diceva, anche dalla giurisprudenza già prima della modifica, come un criterio di risulta "ammissibile nei casi in cui l'attore abbia allegato inadempimenti degli amministratori astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, ivi compresa la pluriennale mancata tenuta delle scritture contabili, indicando le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta degli amministratori stessi (Cass. 01.02.2018 n. 2500).
      A questo è da aggiungere una considerazione pratica dettata dal fatto che l'imposta di registro della eventuale sentenza di condanna degli amministratori si paga sull'importo della condanna; il che dovrebbe rendere chi agisce molto cauto e attento a non fare richieste spropositate (quali sono in genere quelle derivanti dalla differenza tra attivo e passivo) senza aver prima appurato che il o i futuri eventuali debitori siano in condizione di pagare, altrimenti si corre il rischio di fare spese notevoli inutilmente. Da qui altra spinta alla prudenza.
      Zucchetti SG srl
      • Santina Meli

        siracusa
        09/04/2025 13:58

        RE: RE: Determinazione del danno prodotto dall'ex A.U. della fallita

        Buongiorno sono curatore di una Srl in liquidazione giudiziale e mi trovo ad affrontare una situazione di responsabilità degli amministratori un po' complessa, in quanto nel tempo si sono succeduti 3 amministratori. Da rettifiche ai bilanci e' emerso che il patrimonio netto sarebbe divenuto negativo, qualora la società avesse inserito in bilancio voci di debito accertate, già durante l'amministrazione del primo soggetto. Sto pertanto predisponendo una relazione ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti di tutti e 3 gli amministratori e, come criterio principale di calcolo del danno, sto indicando la differenza tra i patrimoni netti. Il mio dubbio riguarda quale patrimonio netto finale debba considerare per ciascun amministratore, ossia considerare la differenza tra il primo patrimonio netto negativo quando era in carica il primo amministratore e il pattimonio netto negativo nell'anno della sua uscita dalla società e così a seguire per gli altri o se debba considerare per ognuno la differenza tra il patrimonio netto negativo durante il rispettivo esercizio e quello negativo alla data della liquidazione giudiziale . Trattasi peraltro di soggetti impossidenti a parte il primo amministratore. Il patrimonio netto alla data della liquidazione giudiziale peraltro è stato rettificato dal consulente fiscale anche sulla base delle domande di ammissione al passivo che riguardano anche tributi sorti durante le gestioni del primo e del secondo amministratore . Grazie per la risposta e la Vostra disponibilità
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/04/2025 19:25

          RE: RE: RE: Determinazione del danno prodotto dall'ex A.U. della fallita

          Le carenze di ciascun amministratore nel non far emergere passività non rimangono confinate nel periodo delle rispettive gestioni ma si protraggono fino alla emersione del problema, per cui ciascuno degli amministratori succedutesi nel tempo risponde del danno complessivo procurato in solido con gli altri. Il primo amministratore risponde del danno da lui causato che esiste ancora al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale e i successivi, rispondono per non essere interventi sull'operato degli amministratori che li hanno preceduti violando il dovere di verificare e, se necessario, rimediare alle omissioni del precedenti gestori nell'assolvimento degli obblighi, anche tributari della società gestita, se del caso anche tramite istanza all'Agenzia delle Entrate e ad Equitalia di accertamento della posizione fiscale e debitoria.
          Tanto comporta che il primo amministratore risponda della differenza tra il primo patrimonio netto negativo quando era in carica e quello negativo alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale; il secondo e il terzo della differenza tra il patrimonio netto negativo esistente al momento dalla rispettiva assunzione dell'incarico e quello negativo alla data della liquidazione giudiziale.
          Zucchetti SG srl
          • Santina Meli

            siracusa
            14/04/2025 17:23

            RE: RE: RE: RE: Determinazione del danno prodotto dall'ex A.U. della fallita

            Vi ringrazio per la risposta sempre precisa. A questo punto anche del danno specifico per sanzioni e interessi maturati sui tributi impagati immagino che rispondano solidalmente tutti e tre gli amministartori e quindi che anche per le sanzioni e gli interessi maturati sui tributi impagati dal primo amministatore aggiornati alla data della liquidazione giudiziale, per come indicati nelle domande di ammissione al passivo, rispondano gli amministratori che gli si sono succeduti. E' corretto?
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              14/04/2025 19:04

              RE: RE: RE: RE: RE: Determinazione del danno prodotto dall'ex A.U. della fallita

              Corretto, in quanto anche in quanto anche le sanzioni e interessi fanno parte del danno che va ad incrementare il patrimonio netto negativo finale.
              Zucchetti SG srl