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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
BOLLI AUTO POST FALLIMENTO
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Ottavia Simili
Roma25/10/2024 11:15BOLLI AUTO POST FALLIMENTO
La mia problematica riguarda bolli auto post-fallimento vecchio rito.
Sono stata da pochi giorni nominata curatore in sostituzione di altro professionista in un fallimento del 2004.
Nel periodo di curatala precedente alla mia sono state notificate cartelle esattoriali per bolli auto per oltre 300.000 Euro.
La società, in pratica, ha intestate oltre 80 autovetture, mai reperite e di cui non si conosceva, né si conosce, l'ubicazione.
Io non credo che su esse sia mai stata trascritta la sentenza di fallimento, ma mi riservo su questo di indagare.
Io, nei miei fallimenti, mi comporto come segue: trascrivo subito la sentenza al PRA se risultano autoveicoli da visura al PRA, per evitare che il fallito li possa vendere. Poi, se il fallito non me li consegna e non li reperisco altrimenti, mi faccio autorizzare dal GD ad iscrivere la perdita di possesso e così elimino il problema dei bolli.
Ora, leggo su diversi siti che la trascrizione della sentenza di fallimento sui beni equivale a perdita di possesso, ma la realtà è che se non si trascrive la perdita di possesso al PRA, con decreto del giudice delegato in tal senso, i bolli continuano ad arrivare.
Il problema adesso con questo fallimento è che fare la perdita di possesso per più di 80 mezzi (a 32 euro ciascuno) comporta una spesa considerevole a carico della massa.
Del resto se non iscrivo la perdita di possesso è come se io avessi i beni e li potessi potenzialmente vendere, facendo scattare la prededuzione dei bolli post fallimento come spese di conservazione dei beni in attesa della vendita, se non anche come crediti sorti in occasione del fallimento.
A mio avviso la trascrizione della sentenza sui beni evita solo che il fallito li possa vendere, ma in relazione ai bolli non ha mai impedito che questi arrivino.
Voi come vi comportereste in un caso come il mio?
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Zucchetti SG
Vicenza28/10/2024 17:58RE: BOLLI AUTO POST FALLIMENTO
E' importante accertare se vi è stata o non annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento al PRA sulle auto.
Invero, qualora l'annotazione /trascrizione sia stata eseguita il fallimento, non è tenuto al pagamento del bollo in virtù della disposizione di cui al comma 37 dell'art. 5 del D. L. 953/82, convertito nella L. 53/83- che ha operata la trasformazione della tassa di circolazione dei veicoli in tassa di possesso, individuando quale soggetto tenuto al pagamento colui che alla scadenza del termine risulti proprietario dal PRA- il quale stabilisce che "la perdita del possesso del veicolo …. o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione".
Ed infatti non è mai sorto il problema in caso di avvenuta annotazione della sentenza di fallimento, nel mentre discussa è la questione di chi sia tenuto al pagamento del bollo in caso di mancata annotazione. La Cassazione (Cass. n. 8737 del 2018), trattando della responsabilità solidale del venditore dell'auto in caso di mancata annotazione al PRA della vendita, ha statuito che "In tema di tassa automobilistica, nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha diritto di rivalsa". Adattando questa decisione all'ipotesi del fallimento, poiché, pur in mancanza della trascrizione, le auto possono ritenersi acquisite alla disponibilità della massa (salvo che non intervenga la non acquisizione ex art. 104ter, comma 8, non applicabile ai fallimenti vecchio rito), questa ove non abbia la effettiva disponibilità dell'auto deve trascrivere la c.d. perdita di possesso per essere esentata dal pagamento del bollo.
Zucchetti SG Srl.-
Ottavia Simili
Roma28/10/2024 18:05RE: RE: BOLLI AUTO POST FALLIMENTO
Grazie.
Ho appurato che il vecchio Curatore non ha trascritto la sentenza di fallimento sui mezzi.
Ritengo che a mia tutela, dato che sono appena divenuta curatore, e per evitare il futuro maturare di tasse automobilistiche dalla mia nomina in poi, non mi resti che trascrivere la perdita di possesso, sostenendo il relativo costo.
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Zucchetti SG
Vicenza29/10/2024 13:26RE: RE: RE: BOLLI AUTO POST FALLIMENTO
Riteniamo che la strada da lei indicata sia quella corretta, anche per tutelarsi da eventuali future accuse di mancanza di diligenza.
Zucchetti SG srl
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