Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Omesso invio Modello 74-bis D.P.R. 633/72

  • Marco Scattolini

    Macerata
    15/03/2021 07:35

    Omesso invio Modello 74-bis D.P.R. 633/72

    Buongiorno, nell'ambito della attività di curatore per problemi telematici ho ricevuto lo scarto dell'invio della dichiarazione IVA ex art. 74-bis D.P.R. 633/72 con saldo a debito di circa €. 10.000 relativa alla frazione d'anno antecedente al fallimento (1/1/2020 - data fallimento). Purtroppo, solo ora in sede di compilazione della dichiarazione IVA 2021, con modulo 1 (74-bis) e modulo 2 (per operazione compiute dal curatore dalla data del fallimento al 31/12/2020), mi sono accorto del problema e dunque della omissione della 74-bis, in quanto risultano trascorsi oltre 90 giorni dalla scadenza del termine.

    In considerazione del fatto che il Modello 74-bis non rappresenta una vera e propria dichiarazione bensì comunicazione, come peraltro indicato dall'Agenzia delle Entrate nel proprio portale in quanto utile soltanto per l'eventuale insinuazione al passivo del Fallimento, ritengo che non sia applicabile la sanzione prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 471/97, bensì sia al massimo applicabile la sanzione amministrativa da €. 250 ad €. 2.000 prevista in caso di "omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge" (art. 11 del D.Lgs. 471/97) poiché, di fatto, nulla deve effettivamente corrispondere la Procedura per effetto dell'invio del Modello 74-bis all'Amministrazione Finanziaria.

    Grazie

    M.S.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/03/2021 07:20

      RE: Omesso invio Modello 74-bis D.P.R. 633/72

      Più che il fatto che il Mod. 74-bis non sia una dichiarazione (la sua intestazione è "Dichiarazione delle operazioni effettuate nella fraziona d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa"), ci pare fondamentale il fatto che l'art. 5 del D.Lgs. 471/97 stabilisca sanzioni solo per:

      - l' "omessa presentazione della dichiarazione annuale"

      - l'omissione della "dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari" e della "dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari"

      - "Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività"

      - chi omette gli obblighi per i gestori dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici.

      Non ci pare che la dichiarazione Mod. 74-bis possa essere ritenuta tanto simile a una di tali fattispecie da legittimare l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 5.

      Concordiamo quindi sul fatto che non possa che applicarsi la sanzione "residuale" di cui al primo comma dell'articolo 11 del medesimo D.Lgs., dato che la violazione di cui ci stiamo occupando non ci pare assimilabile nemmeno alle fattispecie previste dagli altri commi dell'art. 11: "l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute", "omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche" e "l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere".


      Stante la funzione della dichiarazione ex art. 74-bis riteniamo però che sia opportuno che essa venga comunque inviata, ancorché tardivamente, per consentire all'Erario di presentare istanza di ammissione al passivo in relazione al credito che essa evidenzia.

      E, in tal caso, riteniamo che il ritardo nella trasmissione della dichiarazione configuri "prova che il ritardo è dipeso da causa ... non imputabile" all'Agenzia, e sani quindi l'eventuale ritardo nella presentazione dell'istanza di cui si è appena detto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall.