Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Vendita immobile fallito

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    02/09/2020 09:38

    Vendita immobile fallito

    Buongiorno,
    sono il Curatore del fallimento di una snc.
    Uno dei soci falliti, antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, aveva costituito un fondo patrimoniale sul proprio immobile di residenza.
    La Curatela ha proposto una azione revocatoria al fine di dichiarare l'inefficacia del fondo patrimoniale poichè non consolidato.
    Nelle more del giudizio, compreso dal socio fallito che l'esito sarebbe stato quello dell'accoglimento della domanda revocatoria e della conseguente perdita del bene in favore del fallimento, ha offerto alla procedura una determinata somma al fine di ritenere l'immobile. Proposta che è stata accettata con l'autorizzazione del CdC e del G.D.
    Il giudizio, a fronte dell'accordo e del pagamento conseguito, è stato poi abbandonato.
    Ora il socio fallito ha intenzione di porre in vendita l'immobile e sono stato contattato da una banca che sta istruendo la pratica di mutuo per gli acquirenti che chiede se la Curatela possa avere delle pretese sull'immobile tali da impedire la cessione.
    Ora posto che è con la sentenza che accoglie la revocatoria che il fallimento acquisisce la titolarità del bene, essendo intervenuto tale accordo ritengo che il fallimento non abbia alcunché da opporre alla vendita che vuol essere svolta dal socio fallito. Vorrei chiedere se concordate con il presente assunto.
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/09/2020 19:16

      RE: Vendita immobile fallito

      Lei non indica il soggetto che ha fatto l'offerta di pagare una somma di danaro in cambio della rinuncia alla revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale e dobbiamo presumere che sia stato un terzo estraneo e non il socio fallito, che non dovrebbe avere disponibilità. Ad ogni modo con la transazione raggiunta si è evitata la dichiarazione di inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale per cui questo è ancora in essere e, avendo la curatela rinunciato alla revoca, trattasi di beni sottratti all'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46 l.fall., per cui il fallito può disporne nei limiti di cui all'art. 169 c.c. e il curatore non può avanzare alcuna pretesa sugli stessi. L'unica cosa che poteva fare era promuovere una azione revocatoria, lo ha fatto epoi vi ha rinunciato o comunque ha transatto la controversia.
      Zucchetti SG srl