Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

recupero somme dovute alla fallita

  • Enrico Colasanti

    Rieti
    09/09/2020 14:57

    recupero somme dovute alla fallita

    Buongiorno, come curatore del fallimento di una società che vanta un cospicuo credito, portato da una sentenza di condanna, nei confronti di un gestore di pubblico servizio mi sono visto opporre alla richiesta di pagamento la irregolarità del DURC della fallita come motivo ostativo al pagamento in favore della curatela.
    A mio parere la questione del DURC non è "opponibile " alla curatela che peraltro ha ricevuto dall'ADE istanza di ammissione per quei crediti INPS da cui scaturiva la irregolarità del DURC.
    Inoltre la debitrice indica come ulteriore causa ostativa al pagamento il pignoramento delle somma da parte di Agenzia delle Entrate ( anche l'Agenzia ha presentato istanza di ammissione al passivo).
    Rintego che entrambe le questioni sollevate dalla fallita siano indfondate perché la normativa che prevede le regolarità contributive dell'aggiudicatario di una gara al momento del pagamento non può essere applicata ad una procedura concorsuale, stante che il credito relativo al corrispettivo dell'appalto è, in caso di fallimento dell'impresa appaltatrice, acquisito alla massa. Per quanto concerne invece le procedure esecutive promosse dall'ADE dovrebbe valere il principio della sospensione ex lege delle procedure.
    Chiedo Vostra conferma della corretteza del mio ragionamento prima di affidare la pratica ad un avvocato .
    grazie


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2020 12:38

      RE: recupero somme dovute alla fallita

      Condividiamo la sua opinione, nel senso che per le procedure liquidatorie, quale il fallimento, non può essere prevista l'emissione del DURC 8salvo che non vi sia esercizio provvisorio) perché, come è stato da altri detto :
      -il diritto ad eguale trattamento nella procedura concorsuale è un bene superiore rispetto alle procedure previste per il pagamento delle forniture o dei servizi che prevedono l'emissione del DURC;
      -l'attivazione dell'intervento sostitutivo in pendenza della procedura, conseguente all'emissione di DURC negativo, ridurrebbe il diritto patrimoniale degli altri creditori intervenuti nella procedura;
      -si avrebbe una primazia degli Enti impositori rispetto agli altri creditori, Stato incluso (non è previsto il DURC e l'intervento sostitutivo per le imposte).
      Del resto su queste posizioni su cui si è ritrovata la giurisprudenza di merito (cfr. pe tutte, Trib. Milano 01 settembre 2015) è pervenuto lo stesso Ministero del lavoro con la circolare n. 19 del 2015, cui l'Inps ha fatto adesione con il L'Inps, con il messaggio n.2835/15.
      Anche quanto al pignoramento e ai suoi effetti siamo d'accordo con lei in quanto trattasi di un credito verso il fallito che ADE ha cercato di ricuperare con un pignoramento presso terzi, per cui la procedura non può continuare per il divieto posto dall'art. 51 l. fall. visto che il fallito è il debitore e non il terzo pignorato.
      Zucchetti SG srl